L’INPS amplia la platea dei beneficiari dell’Assegno unico e universale per i figli a carico e del Bonus asilo nido includendo, allo stato attuale, anche i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione. La revisione 2026 arriva a seguito di una serie di pronunce giudiziarie che hanno ritenuto discriminatoria la precedente esclusione di questi soggetti dalle prestazioni familiari.
Cosa cambia per Assegno unico e Bonus asilo nido
Nell’ambito delle misure di sostegno per le famiglie, l’Assegno unico e universale è disciplinato dal decreto legislativo n. 230 del 2021, mentre il Bonus nido trova fondamento nella legge n. 232 del 2016. In entrambi i casi, il requisito del titolo di soggiorno era stato oggetto di interpretazioni restrittive che, secondo i giudici, non tengono conto del principio di equiparazione tra permesso per attesa occupazione e permesso unico di lavoro.
Alla luce di queste pronunce, l’INPS considera nel 2026 il permesso di soggiorno per attesa occupazione tra i titoli validi per il riconoscimento dell’Assegno unico e universale e del Bonus asilo nido, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
Le nuove domande presentate da soggetti in possesso di questo tipo di permesso devono quindi essere accolte, mentre quelle già inviate e rimaste sospese o respinte saranno oggetto di riesame da parte delle strutture territorialmente competenti.
Domande respinte e richieste di riesame
Nel caso in cui una domanda di Assegno unico o di Bonus nido sia stata respinta esclusivamente per la tipologia di permesso di soggiorno, è possibile presentare una richiesta di revisione. L’INPS ha infatti disposto che i provvedimenti di rigetto adottati in passato vengano rivalutati in autotutela, in presenza dei requisiti di legge.
Prestazioni liquidate con riserva
L’Istituto precisa che le prestazioni riconosciute ai titolari di permesso per attesa occupazione saranno liquidate con riserva di ripetizione. Questo significa che l’erogazione avviene in attesa dell’esito definitivo dei giudizi ancora pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e di eventuali interventi normativi futuri.
L’estensione dell’accesso alle prestazioni familiari incide su una platea di famiglie che, pur trovandosi in una fase transitoria del rapporto di lavoro, risultano regolarmente presenti sul territorio nazionale. Per i patronati, i CAF e gli operatori del welfare, il chiarimento impone un aggiornamento immediato delle procedure di assistenza e informazione ai cittadini.
Attenzione: In caso di evoluzioni sfavorevoli sul piano giurisprudenziale o legislativo, l’INPS potrà procedere al recupero delle somme erogate.
Uno scenario ancora aperto
Il nuovo orientamento dell’INPS va quindi letto come una risposta obbligata all’esecuzione delle sentenze ma non chiude definitivamente la questione. L’esito dei giudizi di legittimità e possibili interventi del legislatore potrebbero ridefinire in futuro il perimetro dei beneficiari, rendendo questa fase particolarmente delicata sotto il profilo applicativo.