Badante per disabile grave: deduzione nel 730/2026 dopo sentenza Cassazione?

Risposta di Barbara Weisz

20 Marzo 2026 08:35

Anna chiede:

Posso portare integralmente in deduzione, nel rigo 25 del modello 730/2026, le spese sostenute per l’assistenza prestata a un familiare convivente (disabile grave ai sensi della legge n. 104/1992), anche se resa da badante assunta con livello CS e non da persona in possesso di una qualifica professionale sanitaria?Il riferimento è all’ordinanza n. 449/2025 della Corte di Cassazione.

L’ordinanza da lei citata ammette il caso esposto. Per la Cassazione, l’art. 10, comma 1, lettera b) del TUIR dovrebbe consentire la deduzione integrale delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, certificata ai sensi della Legge 104/1992.

Cosa stabilisce l’ordinanza 449/2025 della Cassazione

La pronuncia della Cassazione chiarisce che, con il termine assistenza specifica, il legislatore non ha inteso delimitare l’ambito di applicazione della norma a un particolare grado di specializzazione dell’assistente, ma ha inteso riferirsi alle spese necessarie all’assistenza del beneficiario, in ragione delle sue specifiche esigenze di cura. La deducibilità è quindi indipendente dalla natura specialistica della prestazione e dalla qualificazione professionale di chi la eroga. Il caso esaminato dalla Corte riguardava proprio l’assistenza prestata da collaboratrici domestiche a una persona invalida al 100%.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate nel 730/2026

L’Agenzia delle Entrate non ha però recepito questa sentenza. Le istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2026 continuano a prevedere che le spese deducibili ai sensi dell’art. 10 debbano riferirsi a particolari tipologie di assistenza qualificata:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • personale con la qualifica di educatore professionale;
  • personale qualificato addetto ad attività di animazione e terapia occupazionale.

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Chi sceglie di applicare il principio fissato dalla Cassazione è giuridicamente sostenuto dalla pronuncia ma deve essere consapevole che l’Ufficio potrebbe contestare la deduzione in sede di controllo formale. Come rilevato dalla stessa ordinanza 449/2025, resta in ogni caso percorribile la detrazione al 19% sulle spese di assistenza domestica per persone non autosufficienti, ai sensi dell’art. 15 TUIR, a condizione che il reddito complessivo non superi i 40.000 euro.

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