Tra le detrazioni fiscali al 19% dell’IRPEF nel Modello 730/2026 rientrano come di consueto le spese di istruzione dei figli, ma quest’anno con un massimale salito a 1.000 euro per ciascuno di essi. Di contro, per i redditi superiori a 75.000 euro debutta il tetto massimo alle spese detraibili: le spesa di istruzione rientrano nel conteggio complessivo e possono quindi restare fuori dallo sgravio laddove si superasse la soglia. Per i redditi inferiori a 75.000 euro, le detrazioni spettano invece per intero. Per i figli fiscalmente a carico si calcola anche la percentuale di ripartizione tra genitori, legata all’intestazione della fattura o alla quota di carico dichiarata al Fisco.
Di seguito le regole 2026 per le spese scolastiche, l’asilo nido, l’università e i corsi post-laurea.
Spese scolastiche nel 730/2026: calcolo e ripartizione
Per le spese sostenute nel 2025 riferite alla formazione scolastica — scuole dell’infanzia, primo ciclo, scuola secondaria di secondo grado — la detrazione spetta fino a 1.000 euro annui per ciascun alunno o studente, al 19%. La spesa va indicata nel rigo E8-E10, codice 12 del quadro E del modello 730/2026. Se la spesa riguarda più soggetti, occorre compilare più righi del 730.
In caso di spesa riferita a figli, la detrazione è ripartita tra i genitori in base al carico fiscale, oppure al genitore pagante se è intestatario della fattura. Se la fattura è intestata al figlio, la spesa è ripartita al 50%.
Tra le spese detraibili rientrano: mensa scolastica, assistenza al pasto, pre e post scuola, gite scolastiche, assicurazione, trasporto scolastico e contributi per l’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto — tra cui corsi di lingua, teatro o di altra natura svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza. È obbligatorio il pagamento con strumenti tracciabili (bonifico, carta, assegno bancario): senza tracciabilità la detrazione non spetta.
NB: se le spese sono pagate alla scuola non serve la copia della delibera scolastica, mentre il documento è necessario se il servizio scolastico integrativo è stato pagato a soggetti terzi (ad esempio a un’agenzia di viaggio per le gite).
Mensa e servizi scolastici del Comune
I servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico e pre/post scuola sono spesso forniti dai Comuni o da altri enti locali che, quando non gestiscono direttamente scuole comunali ma erogano servizi per istituti terzi, non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate. Questi importi potrebbero non comparire nella precompilata e vanno inseriti manualmente dal contribuente, purché ne ricorrano i presupposti di detraibilità e si disponga della documentazione commerciale che ne comprova il versamento tracciabile.
Le tasse scolastiche versate tramite modello F24 sono invece già in possesso dell’Agenzia delle Entrate e compaiono direttamente nella dichiarazione, senza trasmissione da parte della scuola. Se però il contribuente ha esercitato il diritto di opposizione alla trasmissione dei propri dati, le spese non risulteranno precaricate e andranno indicate ex novo.
Cumulabilità con altri bonus
La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale. Esiste poi una detrazione separata (indicata con il codice 45) per la pratica musicale dei figli tra 5 e 18 anni, il cosiddetto Bonus Musica, anche in questo caso detraibile fino a 1.000 euro.
La detrazione per le spese di istruzione non è cumulabile, con riferimento al singolo alunno, con quella per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.
Asili nido: importo e voci detraibili per figlio
Per asili nido pubblici o privati, comprese le classi primavera e i casi comprovati di Tagesmutter, l’importo massimo detraibile è pari a 632 euro per figlio, ripartito tra i genitori in base all’onere sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al minore o a uno solo dei genitori, quest’ultimo detrae l’onere per intero oppure è possibile annotare sulla fattura la percentuale di ripartizione. Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi.
Detrazione spese universitarie
Per i corsi universitari presso atenei statali, è prevista la detrazione del 19% sull’intero importo, senza limite di spesa. La detrazione include tasse di immatricolazione, iscrizione, esami di profitto e laurea e partecipazione ai test di ingresso. La spesa va indicata al rigo E8-E10, codice 13.
Per le università non statali italiane, il limite è aggiornato annualmente dal decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca per area disciplinare e regione. Per le spese di corsi universitari o post-laurea all’estero, il tetto di detraibilità è pari all’importo massimo previsto per corsi della medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.
Corsi con iscrizione detraibile
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione;
- corsi di perfezionamento tenuti presso l’università;
- master universitari;
- corsi di dottorato di ricerca;
- istituti tecnici superiori (ITS), equiparati alle spese universitarie;
- nuovi corsi istituiti presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati;
- corsi statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d’arte drammatica, accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche — AFAM).
Non sono detraibili le iscrizioni presso istituti musicali privati.
Altre spese agevolabili
- le tasse di immatricolazione e iscrizione, anche per gli studenti fuori corso;
- le spese per la ricognizione (diritto fisso per riattivare la carriera dopo almeno due anni accademici di mancata iscrizione);
- le soprattasse per esami di profitto e laurea;
- la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea;
- la frequenza dei Tirocini formativi attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti;
- la frequenza di corsi universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente.
Le detrazioni per le spese di istruzione dei figli sono compatibili anche con il Bonus affitto per universitari fuori sede, ossia la detrazione del 19% applicata al canone di locazione annuale, fino a un massimo di 2.633 euro. Il risparmio fiscale massimo è di 500 euro, riferito allo studente o alla famiglia che lo ha a carico, nel rispetto delle regole 2026 sui carichi di famiglia.
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Figli over 30 e residenti all’estero nel 730/2026
Dal periodo d’imposta 2025 i figli che hanno compiuto 30 anni non rientrano più nella platea dei carichi di famiglia ai fini della detrazione fissa prevista dall’art. 12 del TUIR, salvo i figli con disabilità accertata ai sensi della Legge 104/1992. Questo non comporta automaticamente la perdita della detrazione sulle spese di istruzione sostenute nel loro interesse: se il figlio over 30 rispetta i limiti reddituali per essere considerato a carico (reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro), le spese di istruzione restano detraibili. Se invece il figlio supera la soglia reddituale e non è più fiscalmente a carico, la detrazione non spetta.
Per i contribuenti non cittadini italiani né di Stati UE o SEE, la Legge di Bilancio 2025 ha eliminato la detrazione per i familiari residenti all’estero. Per i cittadini italiani e per quelli di Stati UE o SEE, la detrazione sulle spese di istruzione sostenute per figli residenti fuori dall’Italia continua invece ad applicarsi, purché il figlio rispetti i requisiti reddituali per essere considerato a carico.
Tetto alle detrazioni per redditi sopra 75.000 euro
Dal periodo d’imposta 2025 — dichiarato nel 730/2026 — le spese di istruzione rientrano nel riordino delle detrazioni introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR (istituito dalla Legge 207/2024). Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, si applica un tetto massimo alle spese agevolabili, calcolato moltiplicando un importo base per un coefficiente legato al numero di figli a carico:
- redditi tra 75.000 e 100.000 euro: importo base 14.000 euro;
- redditi superiori a 100.000 euro: importo base 8.000 euro.
L’importo base va moltiplicato per un coefficiente che varia in base ai figli fiscalmente a carico: 0,50 senza figli (il tetto si dimezza), 0,70 con un figlio, 0,85 con due figli, 1 con più di due figli o con almeno un figlio con disabilità. Le spese mediche sono escluse da questo meccanismo; le spese di istruzione no.
L’applicativo della precompilata calcola il tetto in automatico ma il contribuente può gestirlo manualmente nel Quadro E scegliendo di privilegiare le voci con aliquota di detrazione più alta.