Fondo Unico Disabilità: regole, risorse 2026 e contributi tramite ETS

di Anna Fabi

20 Maggio 2026 08:29

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Approvate le convenzioni 2026 con gli ETS beneficiari del Fondo unico disabilità e riapre il dossier su criteri, quote e graduatorie.

Il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità finanzia servizi, progetti territoriali, interventi di accessibilità, assistenza e sostegni alle famiglie. Con il decreto pubblicato il 27 aprile 2026, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ha approvato le convenzioni di finanziamento con gli enti beneficiari: il provvedimento indica quali contributi vengono assegnati, a quali soggetti, secondo quali criteri e con quali collegamenti alle altre misure su caregiver, Legge 104, assegni di cura e non autosufficienza.

Le risorse per disabilità, caregiver e servizi territoriali

Il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità nasce con la legge di Bilancio 2024 per concentrare in un unico capitolo risorse prima distribuite su più linee. La gestione è affidata alla Presidenza del Consiglio, attraverso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Il Fondo finanzia interventi molto diversi tra loro: autonomia e comunicazione degli studenti con disabilità, trasporto scolastico, turismo accessibile, ipoacusia, caregiver familiari, progetti di inclusione sociale e lavorativa, attività degli Enti del Terzo Settore e misure territoriali.

Questa natura ampia spiega la necessità di separare bene i contenuti: il Fondo unico è il contenitore nazionale, mentre i singoli bandi o contributi sono capitoli distinti, ciascuno con regole, beneficiari e scadenze proprie.

Nel 2026, 20 milioni al Terzo Settore

Il decreto 2026 riguarda la linea da 20 milioni di euro destinata agli Enti del Terzo Settore per progetti sperimentali di inclusione, accessibilità e sostegno alle persone con disabilità. Il decreto 8 gennaio 2025 prevede anche fino a 600mila euro per l’assistenza tecnica.  I progetti devono durare tra 18 e 36 mesi e possono ricevere un contributo a fondo perduto fino al 90% del costo. Il restante 10% è a carico dell’ente, anche tramite personale, volontari, beni e servizi messi a disposizione.

Le convenzioni per i finanziamenti

Il decreto pubblicato il 27 aprile 2026 approva la Convenzione di finanziamento tra il Dipartimento e i beneficiari indicati nell’Allegato 1. Le tabelle richiamano le lettere a-1, a-2, b-1, b-2 e c dell’articolo 2, comma 2, del decreto 8 gennaio 2025.

L’atto riguarda gli enti già selezionati e serve a regolare l’uso dei contributi: importi, CUP, protocolli, obblighi, controlli, rendicontazione, tempi di realizzazione e casi di revoca.

Per i progetti in partenariato, la convenzione viene gestita dal capofila, che tiene il rapporto con il Dipartimento e distribuisce ai partner le quote spettanti.

I criteri di assegnazione delle risorse

Il Fondo unico lavora su due piani. Alcune quote vengono ripartite tra Regioni, Comuni o altri enti pubblici. Altre vengono assegnate tramite avvisi, graduatorie e convenzioni. In entrambi i casi, il punto centrale è l’uso di criteri capaci di collegare le risorse ai bisogni reali dei territori e delle persone con disabilità.

Il vecchio impianto del Fondo Dopo di Noi resta utile per leggere questa logica: nel triennio sperimentale 2024-2026, il riparto combina una quota dell’80% secondo i criteri storici del decreto interministeriale del 23 novembre 2016 e una quota del 20% basata su dati aggiornati ISTAT e INPS.

La quota aggiornata guarda alle persone tra 18 e 64 anni con disabilità grave che vivono in famiglia, da sole o in istituto. Il criterio serve a correggere riparti troppo automatici e ad avvicinare i fondi alla domanda sociale dei territori.

Chi può ricevere i contributi

Possono accedere gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, singoli o associati, costituiti da almeno cinque anni e con finalità statutarie legate alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari. Gli enti devono avere sedi o strutture in più Regioni o Province autonome, con soglie diverse in base alla fascia di progetto. La proposta deve essere coerente con la programmazione sociale e sanitaria dei territori coinvolti. Prima della domanda, l’ente deve informare Regioni, Province autonome e Ambiti territoriali sociali interessati dalle attività.

Il decreto del 27 aprile 2026 riguarda la linea ETS da 20 milioni avviata con il decreto 8 gennaio 2025 e arrivata alla fase delle convenzioni.

Tre fasce di progetto e tre livelli di contributo

Il decreto divide i progetti in tre fasce, con massimali collegati alla dimensione della rete e alla copertura territoriale:

  • i progetti fino a 400mila euro richiedono almeno cinque Regioni o Province autonome coinvolte e almeno 400 associati persone fisiche;
  • i progetti fino a 800mila euro richiedono almeno otto Regioni o Province autonome coinvolte e almeno 800 associati persone fisiche;
  • i progetti fino a 1,6 milioni di euro sono riservati a reti associative o associazioni RUNTS con almeno 100 enti associativi iscritti, dieci enti coinvolti, presenza in dieci Regioni o Province autonome, almeno cinque dipendenti e almeno 1.600 associati persone fisiche.

La dote segue la stessa architettura: 3,2 milioni per la prima fascia, 5,6 milioni per la seconda e 11,2 milioni per la terza.

Come sono scelti i progetti

L’assegnazione dei contributi avviene con una griglia da 100 punti. Per entrare tra i progetti finanziabili occorre raggiungere almeno 60 punti. Le graduatorie sono distinte per tipologia progettuale.

Criterio Punteggio massimo Elemento valutato
Qualità dell’ente proponente 20 punti Esperienza, capacità tecnica, lavoro con servizi sociali e sociosanitari, ruoli e coordinamento.
Qualità del progetto 65 punti Analisi dei bisogni, obiettivi, attività, budget, risultati attesi, rete territoriale e partecipazione delle persone con disabilità.
Criteri premiali 15 punti Copertura territoriale più ampia, cofinanziamento superiore al minimo e collegamento con iniziative già presenti.

Il Fondo non finanzia la semplice presenza associativa ma attività misurabili, con beneficiari, tempi e spese documentabili.

Nell’ambito della riforma della disabilità – che finanzia attività che devono collegare servizi, reti associative, famiglie e bisogni della persona – una parte guarda anche contributi per i caregiver familiari, gestiti attraverso Regioni e territori. Per le famiglie che assistono persone con disabilità grave, ci sono invece gli assegni di cura per disabilità grave e gravissima.

Le prestazioni oltre al Fondo unico

Oltre alle risorse del Fondo unico, esistono prestazioni economiche individuali erogate dall’INPS. L’indennità di accompagnamento, ad esempio, viene riconosciuta alla persona invalida totale che ha bisogno di assistenza continua o non riesce a deambulare senza accompagnatore. Anche la Prestazione Universale INPS per anziani non autosufficienti segue un canale proprio, con requisiti anagrafici, sanitari ed economici specifici.