Le imprese agricole e i lavoratori autonomi del settore che hanno fruito degli esoneri contributivi Covid senza averne i requisiti devono restituire i contributi non versati. L’INPS ha portato a termine le verifiche avviate a gennaio e sta notificando i provvedimenti di annullamento con il Messaggio n. 1618 del 2026, che illustra anche le modalità per consultare gli importi dovuti e regolarizzare la posizione, con la possibilità di accedere alle agevolazioni contributive per le imprese agricole ancora vigenti.
Annullamento esoneri INPS post-Covid
L’INPS ha completato i controlli ex post sugli Covid al settore agricolo. Le verifiche hanno accertato la mancanza dei requisiti richiesti in una parte delle domande presentate, generando i provvedimenti di annullamento ora in fase di notifica. I destinatari sono sia datori di lavoro con dipendenti sia autonomi agricoli — coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, mezzadri e coloni — che hanno fruito indebitamente dei bonus.
Si tratta delle agevolazioni sui contributi agricoli dovuti, concessi durante l’emergenza Covid, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020. L’annullamento degli esoneri non riguarda tutti i beneficiari: scatta esclusivamente nei casi in cui l’esito del controllo sia risultato negativo per irregolarità o mancanza di documentazione per la conferma dell’agevolazione spettante.
Come consultare gli importi da restituire
Gli importi da riversare sono consultabili tramite canali online dell’INPS, con modalità differenziate per categoria:
- i datori di lavoro agricoli con dipendenti possono accedere al “Portale delle Agevolazioni“, nella sezione relativa alla domanda di esonero presentata;
- i lavoratori autonomi agricoli possono consultare l’esito nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente“, alla voce “Telematizzazione”, selezionando “Lista Richieste Autonomi Agricoli”.
Pagamento, sanzioni e riesame
Per regolarizzare la posizione, i contribuenti possono scegliere tra il versamento in unica soluzione o la presentazione di una richiesta di rateazione. Chi effettua il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di annullamento ottiene una riduzione del 50% sulla sanzione civile dovuta.
Resta ferma la possibilità di presentare istanza di riesame attraverso la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente nel Cassetto Previdenziale, utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”.