Nel quadro E, al rigo E1, colonna 2 del mio 730 precompilato non risulta avvalorato nessun importo. Nei dati di sintesi che l’Agenzia ha considerato per predisporre il 730, alla voce “Spese sanitarie”, sono elencate tutte le spese mediche che ho sopportato nel corso del 2025. Questo dato è stato ricavato dal Sistema Tessera Sanitaria. La colonna dei dati di sintesi, che indica se i dati sono stati utilizzati o meno, riporta “dato utilizzato NO”. Ora, avendo a disposizione solo una piccola parte dei documenti cartacei che giustificano tali spese, posso indicare al rigo E1 le spesse sanitarie che sono rimaste a mio carico, e conservare ed esibire in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco di tali spese ricavato dal Sistema Tessera Sanitaria?
Le spese indicate nel prospetto del 730 precompilato come “dato non utilizzato” possono essere inserite manualmente nel rigo E1 del Quadro E, e il prospetto scaricabile dal portale del Sistema Tessera Sanitaria è documentazione sufficiente — in alternativa ai singoli scontrini e fatture — purché accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Entrambe le ipotesi da lei formulate sono corrette.
Dato non utilizzato nel 730 precompilato: inserimento manuale
La dicitura “dato non utilizzato” nel Prospetto web significa che l’Agenzia delle Entrate disponeva del dato trasmesso dal Sistema Tessera Sanitaria ma ha scelto di non includerlo nell’elaborazione della dichiarazione precompilata. Le ragioni più comuni sono l’incertezza sui rimborsi da parte di assicurazioni o fondi sanitari, dubbi su condizioni soggettive che condizionano la detrazione, oppure anomalie nella trasmissione dei dati da parte del soggetto sanitario. La dicitura non pregiudica il diritto alla detrazione: il dato è visibile e il contribuente può integrarlo.
Se ha effettivamente sostenuto quelle spese sanitarie nel corso del 2025, ha il diritto di inserirle nel rigo E1, colonna 2. Tenga però presente un aspetto rilevante: inserire un dato che la precompilata non ha utilizzato equivale a una modifica della dichiarazione, con conseguente perdita della garanzia di esonero dai controlli formali che vale per chi accetta il 730 senza variazioni. Nel 730/2026 questo aspetto assume maggior peso, poiché l’Agenzia ha ora accesso diretto ai dati del Sistema TS per verificare la coerenza delle detrazioni modificate rispetto alla precompilata.
Il Prospetto Tessera Sanitaria al posto di scontrini e fatture
Con la FAQ del 17 luglio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel portale del Sistema TS può essere conservato ed esibito in alternativa ai singoli documenti di spesa — scontrini, ricevute, fatture — a condizione che sia accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta che il documento corrisponde a quello scaricato dal portale. Il chiarimento vale sia per la dichiarazione precompilata sia per quella ordinaria, e si applica al 730/2026 relativo all’anno d’imposta 2025. Nel suo caso, il prospetto del Sistema TS è quindi la documentazione da conservare.
Fa eccezione la casistica delle spese non trasmesse al portale TS: acquisti di farmaci o dispositivi medici presso supermercati e ipermercati, spese sostenute all’estero, e altre voci per cui il dato non arriva al Sistema. Per queste rimane necessaria la documentazione originale. Vale anche la regola generale: se la detrazione richiede condizioni soggettive specifiche — ad esempio un certificato di esenzione per patologia cronica — quella documentazione va sempre conservata ed esibita separatamente, indipendentemente dal prospetto TS.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz