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Assegno Unico: domanda INPS, ripartizione, regole e novità 2026

di Anna Fabi

26 Marzo 2026 16:36

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Come e quando presentare la domanda di Assegno Unico, le opzioni di ripartizione tra i genitori e le scadenze per non perdere gli arretrati.

La domanda di Assegno Unico per i figli a carico è presentata da uno solo dei due genitori, mentre l’altro può intervenire per modificare la scelta sulla ripartizione della somma. Sul portale INPS la procedura è semplice e l’IBAN si seleziona dal Sistema Unico di Gestione, che propone i conti già registrati per altre prestazioni. Chi ha già una domanda in stato “accolta” non deve rinnovarla ogni anno ma solo aggiornare l’ISEE entro le scadenze previste per non perdere gli arretrati.

Le novità 2026: ISEE di inclusione e nuova scala di equivalenza

Dal 2026 l’Assegno Unico viene calcolato su un ISEE di inclusione dedicato, distinto dall’ISEE ordinario. La novità — introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e recepita dall’INPS — si applica all’AUU insieme ad altre prestazioni familiari (Bonus asilo nido, Bonus nuovi nati, ADI e SFL) e produce effetti favorevoli per la maggior parte delle famiglie con figli.

Chi ha già presentato la DSU da gennaio 2026 non deve ripresentarla: l’INPS ricalcola automaticamente l’indicatore con i nuovi parametri. Per chi deve ancora presentarla, dal 3 marzo 2026 è in vigore la nuova modulistica approvata con decreto ministeriale 2 marzo 2026, n. 3.

Le principali novità riguardano la scala di equivalenza: le maggiorazioni per i nuclei con figli salgono di 0,05 punti per ciascun figlio e viene introdotta per la prima volta una maggiorazione specifica per i nuclei con due figli. Una scala di equivalenza più alta abbassa l’ISEE a parità di reddito e patrimonio, aumentando di conseguenza l’importo dell’assegno spettante.

Gli importi 2026 sono rivalutati dell’1,4% rispetto all’anno precedente: l’assegno massimo è di 203,80 euro al mese per figlio minorenne con ISEE fino a 17.468,51 euro, mentre l’importo minimo è di 58,30 euro per chi non presenta l’ISEE o supera la soglia massima di 46.582,71 euro.

Chi presenta la domanda di Assegno Unico

L’Assegno Unico e Universale spetta a lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati. Si riceve per i figli a carico fino al compimento dei 21 anni — a condizione che siano studenti, tirocinanti, lavoratori con reddito sotto gli 8.000 euro annui o disoccupati — e senza limiti di età per i figli disabili. La domanda è presentata da uno dei due genitori in qualità di richiedente; i nuclei mono-genitoriali e i figli maggiorenni che richiedono il sussidio in via diretta fanno domanda autonoma.

Come presentare la domanda tramite i canali INPS

Il servizio di domanda online è accessibile dall’area riservata del portale INPS con SPID di almeno secondo livello, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In alternativa è possibile presentarla tramite il Contact Center Multicanale al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164.164 (da rete mobile, a pagamento), o ancora rivolgendosi agli istituti di patronato con i loro servizi telematici. La compilazione non richiede allegati: non è necessario caricare l’ISEE, che viene verificato autonomamente dall’INPS tramite i propri archivi. Servono solo i dati anagrafici e fiscali dei componenti del nucleo e le coordinate bancarie per l’accredito. I tutori di minori o soggetti interdetti possono indicare un IBAN intestato o cointestato al soggetto tutelato.

Il doppio accesso: richiedente e secondo genitore

Entrambi i genitori hanno facoltà di accedere alla domanda con le proprie credenziali: uno in qualità di richiedente, l’altro per eventuale modifica delle scelte effettuate sulla ripartizione del pagamento. Non è prevista una conferma obbligatoria da parte del secondo genitore: se il richiedente seleziona di voler percepire il 100% dell’Assegno dichiarando l’accordo con l’altro genitore, lo percepisce integralmente senza necessità di successiva conferma.

Il secondo genitore ha però la facoltà di modificare successivamente questa scelta, accedendo con le proprie credenziali e indicando le proprie coordinate per il pagamento. In qualsiasi momento è possibile rientrare nella domanda per apportare correzioni o aggiornamenti.

Genitori separati o divorziati: le regole di ripartizione

L’Assegno Unico spetta a prescindere dallo stato civile dei genitori — anche in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza. Le regole di ripartizione dipendono dal tipo di affidamento.

  • con affidamento condiviso, la regola generale prevede la divisione al 50% tra i genitori; i due possono tuttavia accordarsi per attribuire l’intero importo a uno solo, indicandolo nella domanda INPS;
  • con affidamento esclusivo, l’intero importo spetta al genitore affidatario, che è l’unico a presentare la domanda;
  • con i contributi pubblici assegnati a uno solo dei genitori i base al provvedimento di separazione o divorzio, l’assegno è erogato interamente a quel genitore a prescindere dal tipo di affidamento.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 4672/2025, ha confermato che il giudice della famiglia può attribuire l’intero assegno al genitore collocatario anche in presenza di affidamento condiviso, quando ciò risponde all’interesse del minore. L’ISEE di riferimento per il calcolo dell’importo è quello del nucleo familiare in cui è inserito il figlio beneficiario, non necessariamente quello del genitore richiedente.

Se i due genitori presentano domande autonome, ciascuno vede calcolata la propria quota sul proprio ISEE. La ripartizione può essere modificata in qualsiasi momento accedendo alla domanda sul portale INPS: la variazione decorre dal mese successivo alla comunicazione, senza effetto retroattivo. Se il secondo genitore è irreperibile e non fornisce le proprie coordinate bancarie, l’INPS può erogare l’intero importo al richiedente previa apposita dichiarazione.

Le tre opzioni di ripartizione del pagamento

Ai fini del pagamento, il richiedente ha tre possibilità di scelta che si usano anche per la domanda di Assegno Unico per genitori separati o divorziati:

  1. intero importo corrisposto al richiedente, con dichiarazione di accordo con l’altro genitore;
  2. importo ripartito al 50% tra i genitori, con autorizzazione all’altro a indicare la propria modalità di pagamento;
  3. importo ripartito senza accordo, con indicazione delle sole coordinate di pagamento della propria quota da parte del richiedente.

La scelta tra le opzioni determina se il pagamento avviene con un unico accredito oppure con due bonifici distinti al 50%.

=> Assegno unico maggiorenni per divorziati con affido condiviso

Come indicare l’IBAN per il pagamento

L procedura di domanda è integrata al Sistema Unico di Gestione IBAN dell’INPS. Al momento della presentazione di una nuova istanza o in caso di modifica delle modalità di pagamento, è possibile selezionare uno degli IBAN già registrati presso l’Istituto per altre prestazioni oppure indicarne uno nuovo.

Se si sceglie la ripartizione al 50%, i dati di pagamento del secondo genitore possono essere forniti anche in un momento successivo: in questo caso l’accredito alla quota del secondo genitore decorre dal mese successivo alla comunicazione.

In alternativa al bonifico bancario è disponibile il bonifico domiciliato presso gli uffici postali. I tutori di minori o soggetti interdetti possono indicare un IBAN intestato o cointestato al soggetto tutelato per l’accredito diretto.

Prima Assegno Unico e rinnovo automatico

La domanda è necessaria solo in caso di prima erogazione. Per chi è già beneficiario, il rinnovo è automatico a meno che non intervengano cambiamenti reddituali o familiari, che vanno comunicati obbligatoriamente all’INPS per l’eventuale ricalcolo.

L’erogazione parte ogni anno da marzo e prosegue fino a febbraio dell’anno successivo. L’Assegno Unico spetta a partire dal settimo mese di gravidanza, ma la domanda si presenta dopo la nascita perché è necessario il codice fiscale del bambino. Con il primo pagamento mensile si ricevono anche gli arretrati a partire da marzo, purché la domanda pervenga entro il mese di giugno: oltre tale termine si perde il diritto agli arretrati.

DSU e arretrati AUU: le scadenze ISEE da rispettare

Il rinnovo automatico della domanda non esime dall’obbligo di aggiornare la posizione reddituale tramite la DSU. In assenza di un ISEE valido per il 2026, l’INPS eroga l’Assegno nella misura minima a partire da marzo. Presentando la nuova DSU entro il 28 febbraio si ottiene l’importo pieno fin dall’inizio dell’anno.

Chi regolarizza la certificazione entro il 30 giugno 2026 ottiene il conguaglio degli arretrati dal mese di gennaio. Oltre tale termine, gli importi maturati nel primo semestre vanno perduti definitivamente. La domanda e lo stato della pratica sono consultabili attraverso il Fascicolo Previdenziale del Cittadino nell’area riservata INPS.