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TFR al Fondo di Tesoreria INPS: soglia, forza lavoro e scadenze per le aziende agricole

di Barbara Weisz

6 Maggio 2026 16:37

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Fondo Tesoreria INPS in Agricoltura: inclusione OTD nella soglia dimensionale, esclusione OTDO, calcolo forza lavoro, codici autorizzazione e scadenze 2026.

Le aziende agricole obbligate al conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS dal 2026 hanno due scadenze da rispettare: il 31 maggio per la prima comunicazione, fissato dal Messaggio 1388/2026, e il 16 luglio per il primo versamento, fissato dal Decreto Primo Maggio. Con il Messaggio 1493/2026 l’Istituto aggiorna le istruzioni per il settore: quali contratti rilevano ai fini della soglia dimensionale, come si calcola la media annuale dei dipendenti e quali categorie di operai restano fuori dal computo.

La soglia dimensionale per il Fondo di Tesoreria INPS

La modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 203, legge 199/2025) alza da 50 a 60 la soglia di dipendenti sopra la quale è obbligatorio conferire il TFR al Fondo INPS e stabilisce che questa vada riferita all’anno precedente, superando il riferimento statico al 2006. Il limite dimensionale è così articolato:

  • la soglia è di 60 dipendenti nel 2026 e nel 2027;
  • scende a 50 dipendenti dal 2028 al 2031;
  • si abbassa a 40 dipendenti dal 2032.

La regola precedente cristallizzava il superamento della soglia al 2006: le imprese cresciute negli anni successivi potevano continuare a trattenere il TFR in azienda. La Manovra 2026 supera questa impostazione introducendo un calcolo dinamico basato sulla media dell’anno precedente.

Operai a tempo determinato

Il Messaggio INPS 1493/2026 chiarisce che ai fini della soglia dimensionale rilevano tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato in forza nell’anno di riferimento, a prescindere dalla tipologia e dalla durata del rapporto, dall’orario di lavoro e dall’effettiva soggezione del singolo lavoratore alle disposizioni sul trattamento di fine rapporto. Concorrono anche gli operai agricoli a tempo determinato, senza alcuna distinzione basata sulla durata complessiva del rapporto. Il periodo di osservazione è l’anno civile precedente: per l’obbligo decorrente dal 2026 si considerano le giornate maturate nel 2025.

La precisazione dell’INPS è rilevante sul piano pratico: un OTD con contratto inferiore a tre mesi non è soggetto all’obbligo di versare il TFR al Fondo di Tesoreria ma il rapporto di lavoro rientra comunque nel calcolo del requisito dimensionale. La soglia dei tre mesi prevista dalla Circolare INPS 105/2007 rileva esclusivamente sull’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo ma non sulla verifica della soglia dimensionale.

Contratti speciali e TFR mensile

Lo stesso doppio regime vale per gli operai agricoli e florovivaisti a termine assunti con contratto la cui scadenza non è prefissata ma dipende dal verificarsi di un evento, come la fine di una campagna di raccolta, ai sensi dell’art. 21, comma 8, lett. a) del CCNL 2022-2025. Rientrano nel computo della soglia dimensionale ma non generano l’obbligo di versamento al Fondo.

Stessa disciplina per gli OTD con TFR a corresponsione mensile, fattispecie prevista da alcune contrattazioni provinciali per gli addetti alle operazioni di raccolta: la liquidazione è corrisposta mensilmente, quindi non c’è trasferimento al Fondo, ma il rapporto concorre al calcolo dei 60 dipendenti.

Operai occasionali fino a 45 giornate annue

Gli operai agricoli a tempo determinato occasionali (OTDO) sono una categoria contrattuale specifica del settore primario, caratterizzata dalla natura saltuaria della prestazione: la soglia massima è fissata a 45 giornate lavorative annue. Il limite quantitativo è il tratto distintivo che colloca questa figura al di fuori dei rapporti di lavoro subordinati ordinari presi in considerazione dalla disciplina del Fondo di Tesoreria.

La prestazione occasionale, per definizione discontinua e non strutturata nell’organizzazione aziendale, non risponde ai criteri di stabilità su cui si basa la soglia dimensionale prevista dalla normativa.

Esclusione OTDO dal computo della media annuale

Il Messaggio INPS 1388/2026 stabilisce che gli OTDO non concorrono al calcolo della media annuale dei dipendenti, il parametro che determina il superamento della soglia e quindi l’obbligo di versare le quote di TFR al Fondo di Tesoreria. Per i datori di lavoro agricoli che impiegano lavoratori occasionali in aggiunta al personale fisso, questa esclusione ha un effetto diretto: gli OTDO non fanno massa critica ai fini del conteggio. La ragione tecnica risiede nella struttura della contribuzione: per gli OTDO la previdenza è assolta mediante un’aliquota unificata sostitutiva che non include il finanziamento del Fondo di Tesoreria.

Come si calcola la forza media annua nelle aziende agricole

Il metodo di calcolo si basa sulla divisione per 312 del numero totale di giornate computabili nell’anno civile di riferimento, pari a 26 giornate convenzionali per 12 mesi. Le regole variano per categoria:

  • per gli operai a tempo indeterminato (OTI), gli apprendisti e gli altri lavoratori stabilmente in forza, si computano 26 giornate per ciascun mese di presenza, fino a un massimo di 312 giornate annue per il lavoratore a tempo pieno per l’intero anno civile;
  • per gli operai a tempo determinato (OTD), il computo avviene sulla base delle giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce Uniemens/PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate per ciascun mese di calendario, senza distinzione fondata sulla durata complessiva del rapporto;
  • per i lavoratori a tempo parziale, le giornate sono ridotte in proporzione all’orario contrattuale rispetto al tempo pieno.

I codici di autorizzazione per i datori agricoli

I datori di lavoro agricoli che rientrano nell’obbligo devono chiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “1R” tramite il Cassetto previdenziale del contribuente, allegando il modello SC34. Il codice “2R” va richiesto se l’obbligo sussiste esclusivamente con riferimento a singoli lavoratori assunti in continuità di rapporto a seguito di operazioni societarie o di cessione del contratto, indicandone i relativi codici fiscali. Restano valide le regole già indicate con il Messaggio INPS 1210 del 26 marzo 2019.

Prima comunicazione INPS entro il 31 maggio

I datori di lavoro agricoli che in base alla media occupazionale del 2025 risultano tenuti all’obbligo dal 1° gennaio 2026 devono trasmettere i dati relativi ai mesi da gennaio a marzo 2026 nei flussi Uniemens/PosAgri entro il 31 maggio 2026, termine coincidente con la fine del periodo di trasmissione del primo trimestre. La regolarizzazione delle quote di TFR maturate tra gennaio 2026 e la data di pubblicazione del Messaggio 1388/2026 avviene nello stesso termine, senza applicazione di sanzioni civili.

Primo versamento entro il 16 luglio

Il DL 62/2026 (Decreto Primo Maggio), in vigore dal 1° maggio 2026, stabilisce che il primo versamento al Fondo di Tesoreria — relativo ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026 — è considerato tempestivo se effettuato entro il 16 luglio 2026. Dal mese successivo riprendono le regole ordinarie previste dalla Circolare INPS 12/2026: i datori di lavoro versano le somme dovute entro il 16 del mese successivo al periodo di paga.