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Conguagli da 730 nel cedolino pensione: al via la verifica dei rimborsi INPS online

di Anna Fabi

19 Giugno 2026 07:00

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L'INPS riapre il servizio 730/4 per pensionati e titolari di prestazioni imponibili, tra codici di diniego, variazione degli acconti e dichiarazioni integrative

Chi ha indicato l’INPS come sostituto d’imposta nel modello 730/2026 può verificare online lo stato dei rimborsi IRPEF da 730 e dei conguagli accedendo al servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” sul sito dell’Istituto o tramite l’app INPS Mobile. L’Istituto ha avviato l’assistenza fiscale 2026 e pubblicato la guida dedicata con il messaggio n. 2035 del 18 giugno 2026, che precisa chi può contare sull’INPS per i conguagli e in quali casi la dichiarazione viene respinta.

In sintesi

  • l’INPS ha avviato l’assistenza fiscale 2026 e gestisce i conguagli del modello 730-4 per chi lo ha indicato come sostituto d’imposta, come chiarito dal messaggio INPS n. 2035 del 18 giugno 2026;
  • la verifica si fa nel servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” o nell’app INPS Mobile, con SPID almeno di livello 2, CIE, CNS o eIDAS;
  • l’INPS gestisce il 730-4 solo per chi percepisce una prestazione imponibile IRPEF, come pensione o NASpI, e respinge la dichiarazione di chi riceve solo prestazioni assistenziali;
  • in caso di diniego l’Istituto usa tre codici, CP per il conguaglio parziale non possibile, CT per quello totale ed ES per i residenti all’estero;
  • la variazione o l’annullamento della seconda rata di acconto si trasmette entro il 10 ottobre 2026, le dichiarazioni integrative entro il 25 ottobre 2026.

Chi può indicare l’INPS come sostituto d’imposta

L’INPS può gestire il modello 730-4 solo se nel 2026 il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF, come la pensione di vecchiaia, la pensione ai superstiti o la NASpI. Il rapporto di sostituzione viene meno quando la prestazione imponibile è cessata nel corso del 2025 e comunque prima del 1° aprile 2026. Restano fuori, con conseguente diniego, le prestazioni esenti e quelle assistenziali, tra cui:

  • l’assegno sociale;
  • le pensioni di invalidità civile;
  • l’assegno unico e universale per i figli a carico;
  • l’assegno per il nucleo familiare;
  • i trattamenti erogati alle vittime del terrorismo e del dovere e ai loro superstiti.

Chi percepisce soltanto una di queste prestazioni assistenziali o esenti, o la cui prestazione imponibile è cessata prima del 1° aprile 2026, si vede respingere il 730-4 con un diniego formale comunicato all’Agenzia delle Entrate.

I codici di diniego del modello 730/4

Quando l’INPS non può effettuare o completare i conguagli a debito, ad esempio per cessazione della prestazione o perché questa è divenuta esente, comunica all’Agenzia delle Entrate un diniego con uno dei tre codici specifici previsti per l’Istituto.

Codice Significato
CP conguaglio non possibile parziale
CT conguaglio non possibile totale
ES diniego per soggetti residenti all’estero

Il codice ES riguarda chi è residente all’estero nel 2025 o nel 2026 e può presentare solo il modello Redditi Persone Fisiche. Il diniego viene comunicato al contribuente in caso di dichiarazione precompilata presentata sul sito dell’Agenzia, oppure al CAF o al professionista abilitato, che deve a sua volta informare l’assistito.

Come leggere il risultato della liquidazione del 730/4

Il risultato contabile della dichiarazione è un unico importo complessivo, a debito o a credito, ottenuto dalla somma algebrica di tutte le imposte, compresi gli eventuali acconti. In caso di dichiarazione congiunta l’importo comprende anche i debiti o i crediti del coniuge o della parte dell’unione civile. Nel prospetto di liquidazione del modello 730-4 il dato compare nei righi da 161 a 164:

  • al rigo 161, se a debito, con la dicitura “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”;
  • al rigo 163, se a credito, con la dicitura “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.

Le risultanze contabili arrivano all’Istituto direttamente dall’Agenzia delle Entrate nel caso della dichiarazione precompilata, oppure da CAF e professionisti abilitati quando il modello è presentato tramite intermediario.

Cosa si consulta nel servizio online 730/4

Accedendo con la propria identità digitale, il contribuente verifica la posizione fiscale relativa al conguaglio fiscale INPS ed eventuale rettifica della Certificazione Unica. Nel servizio sono disponibili i seguenti dati:

  • l’avvenuta ricezione da parte dell’Istituto delle risultanze contabili, con il dettaglio degli importi;
  • la conferma dei conguagli abbinati alle prestazioni percepite, quando l’INPS è il sostituto d’imposta del dichiarante;
  • l’eventuale diniego del 730-4, con la comunicazione all’Agenzia delle Entrate quando manca il rapporto di sostituzione;
  • l’importo delle trattenute o dei rimborsi effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.

Le stesse informazioni sono consultabili anche dall’app INPS Mobile. Chi ha indicato l’Istituto per errore può chiederne il diniego, ma non quando l’INPS ha già preso in carico il modello e associato i conguagli a una prestazione.

Variazione e annullamento dell’acconto IRPEF

Dallo stesso servizio si può trasmettere online la richiesta di annullamento o variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge in caso di dichiarazione congiunta, entro il 10 ottobre 2026. Entro lo stesso termine è possibile anche revocare una richiesta già presentata. L’INPS gestisce inoltre le dichiarazioni integrative trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, purché presentate entro il 25 ottobre 2026.

L’addebito della seconda o unica rata è previsto a novembre 2026. Se la richiesta di variazione arriva dopo l’elaborazione delle prestazioni di quel mese, la modifica non si applica a novembre: la riduzione slitta a dicembre 2026 e l’importo trattenuto in più viene rimborsato con la mensilità successiva. Poiché il termine per il 730 è il 30 settembre 2026, nella scelta del numero di rate conviene tenere conto dei tempi dell’INPS, perché su un 730-4 trasmesso dopo giugno 2026 le rate effettive possono risultare meno di quelle indicate in dichiarazione.

Quando il conguaglio non può essere completato

Se dopo l’avvio dell’assistenza fiscale l’INPS non riesce più a completare i conguagli a debito, per cessazione della prestazione, incapienza delle somme o decesso del dichiarante, invia una comunicazione all’interessato o agli eredi con l’invito a versare gli importi residui secondo le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate, di norma con modello F24. In caso di decesso, gli importi a debito non trattenuti vanno versati dagli eredi direttamente all’Agenzia, senza acconti d’imposta dovuti per il 2026, mentre i crediti non rimborsati confluiscono nella CU 2027.

Le risultanze trasmesse all’INPS possono inoltre essere bloccate su disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Se lo sblocco arriva in tempo utile la dichiarazione viene gestita dall’Istituto, altrimenti viene chiusa con la dicitura “nessun documento”: in quel caso i conguagli sono effettuati direttamente dall’Agenzia, nessun dato confluisce nella CU 2027 e per ogni informazione il contribuente deve rivolgersi agli uffici territoriali delle Entrate.