Chi ha indicato l’INPS come sostituto d’imposta nel modello 730/2026 può verificare online lo stato dei rimborsi IRPEF da 730 e dei conguagli accedendo al servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” sul sito dell’Istituto o tramite l’app INPS Mobile, con credenziali SPID, CIE o CNS. Il servizio consente anche di richiedere la variazione o l’annullamento della seconda rata di acconto IRPEF e cedolare secca.
Il prospetto di liquidazione 730/4: i righi 161 e 163
L’INPS effettua le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni nelle quali è indicato come sostituto d’imposta. La somma a debito o a credito è riportata nel prospetto di liquidazione del modello 730/4:
- se a debito, al rigo 161, con la descrizione “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” (colonna 1 e 2);
- se a credito, al rigo 163, con la descrizione “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.
Le risultanze contabili vengono trasmesse all’Istituto direttamente dall’Agenzia delle Entrate, nel caso di utilizzo della dichiarazione precompilata, oppure da CAF e professionisti abilitati, in caso di presentazione del modello cartaceo tramite intermediario.
Cosa si consulta nel servizio online
Accedendo al servizio con le proprie credenziali digitali, il contribuente può verificare i seguenti dati relativi al conguaglio fiscale INPS ed eventuale rettifica della Certificazione Unica:
- l’avvenuta ricezione da parte dell’Istituto delle risultanze contabili, con il dettaglio degli importi e la denominazione del soggetto che ha effettuato l’invio;
- la conferma dei conguagli abbinati alle prestazioni istituzionali percepite, nei casi in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
- l’eventuale diniego, con conseguente restituzione del 730/4 all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
- l’importo delle trattenute o dei rimborsi effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS, in applicazione delle risultanze del modello 730/4.
Annullamento dell’acconto IRPEF e rateazione
Attraverso lo stesso servizio è possibile trasmettere online la richiesta di annullamento o variazione della seconda rata di acconto IRPEF e cedolare secca — per il dichiarante e per il coniuge in caso di dichiarazione congiunta — entro il 10 ottobre. La scadenza per la presentazione della dichiarazione tramite modello 730/4 è fissata al 30 settembre. La rateazione degli importi a debito deve concludersi entro il mese di novembre: se gli importi sono di ammontare elevato e la richiesta arriva tardi, l’INPS non garantisce che le rate corrispondano all’importo indicato dal contribuente.
Se il conguaglio non può essere completato
Nel caso in cui l’INPS, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, non riesca a completare i conguagli previsti — ad esempio per cessazione della prestazione o incapienza dei pagamenti spettanti — l’Istituto invia una comunicazione agli interessati con gli importi risultanti dalla dichiarazione dei redditi e l’invito a versare gli eventuali importi a debito tramite modello F24.