
Mia figlia di anni 57 è stata dichiarata disabile ai sensi dell’art.3 c 1 della L 104/92. Può essere ancora considerata a mio carico con la nuova formulazione dell’art 12 del TUIR?
Il caso da lei descritto rientra pienamente nella possibilità di applicare la detrazione.
La legge di Stabilità 2025 ha infatti modificato le regole, introducendo nuovi limiti alla detrazione per i figli a carico, che adesso è prevista soltanto per dai 21 ai 30 anni (mentre prima era sempre applicabile). Rappresenta però un’eccezione proprio il caso dei figli con disabilità grave accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992, peri quali continua a essere prevista la detrazione fiscale anche sopra i 21 anni, ossia senza limiti di età.
Il riferimento normativo per la detrazione è il comma 1, lettera c), dell’articolo 12 del TUIR (il Testo Unico imposte sui redditi), in base al quale – incamerando la modifica apportata al testo dalla Manovra 2025 – adesso spetta in misura pari a 950 euro:
- per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni (compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, o figli conviventi del coniuge deceduto);
- per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per il calcolo della detrazione spettante, si moltiplica l’importo base di 950 euro per il risultato della seguente operazione: (95.000 – il proprio reddito) / 95.000.
Esempio: in presenza di un reddito di 30mila euro, la detrazione sarà pari a 650 euro. Sottraendo a 95mila il reddito di 30mila euro si ottiene 65mila euro e dividendo per 95mila si ottiene 0,6. Moltiplicando per 959, il risultato è 650.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz