Calcolo maggiorazioni ISEE e scala di equivalenza con figli minorenni: regole e novità 2026

Risposta di Anna Fabi

4 Maggio 2026 08:37

Andrea chiede:

Gradirei conoscere il coefficiente della scala di equivalenza ISEE da applicare al mio nucleo familiare, composto da marito e moglie con un figlio minore: 2,04 oppure 2,24? Allo 2,04 non si dovrebbe aggiungere la maggiorazione dello 0,2 per figlio minore? Negli anni passati non mi è stata mai riconosciuta.

La scala di equivalenza ISEE per un nucleo di tre persone è 2,04. In presenza di figli minorenni, a questo parametro base si aggiunge una maggiorazione — solo al verificarsi di una condizione specifica relativa all’attività lavorativa dei genitori. Se negli anni passati il valore non è mai salito, la ragione risiede molto probabilmente nel mancato soddisfacimento di quel requisito. Dal 2026 il calcolo ISEE per alcune prestazioni segue regole più favorevoli per le famiglie con più figli: il meccanismo di base per i nuclei con un solo figlio minorenne rimane però invariato.

Maggiorazione figli minorenni nella scala di equivalenza ISEE

L’allegato 1 del DPCM 159/2013 stabilisce che al parametro base della scala di equivalenza si applichi una maggiorazione di 0,2 punti per i nuclei con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio che non abbia ancora compiuto tre anni. Nel caso di una coppia con un figlio minore, il coefficiente sale da 2,04 a 2,24; se il figlio ha meno di tre anni compiuti, raggiunge 2,34. Questi valori rimangono invariati nel 2026 anche nell’ambito del nuovo calcolo dell’ISEE inclusione.

Maggiorazioni scala di equivalenza — ISEE ordinario (tutte le prestazioni)

Condizione Maggiorazione
Figlio minorenne — entrambi i genitori lavorano almeno 6 mesi nell’anno +0,20
Figlio di età inferiore a 3 anni — entrambi i genitori lavorano almeno 6 mesi nell’anno +0,30
Genitore solo non lavoratore con figli minorenni +0,20 oppure +0,30
Nucleo con almeno 3 figli +0,20
Nucleo con almeno 4 figli +0,35
Nucleo con almeno 5 figli +0,50
Componente con disabilità +0,50

Maggiorazioni scala di equivalenza — ISEE inclusione 2026 (Assegno Unico, ADI, SFL, Bonus nido, Bonus nuovi nati)

Condizione Maggiorazione
Figlio minorenne — entrambi i genitori lavorano almeno 6 mesi nell’anno +0,20
Figlio di età inferiore a 3 anni — entrambi i genitori lavorano almeno 6 mesi nell’anno +0,30
Genitore solo non lavoratore con figli minorenni +0,20 oppure +0,30
Nucleo con 2 figli +0,10 (novità 2026)
Nucleo con almeno 3 figli +0,25
Nucleo con almeno 4 figli +0,40
Nucleo con almeno 5 figli +0,55
Componente con disabilità +0,50

 Il requisito lavorativo dei sei mesi nell’anno di riferimento

La maggiorazione non è automatica. Il DPCM 159/2013 la riconosce soltanto nei nuclei in cui entrambi i genitori — o l’unico genitore presente nei nuclei monogenitoriali — abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati nella DSU. Il requisito è congiunto: in un nucleo con due genitori, il limite dei sei mesi deve essere soddisfatto da ciascuno dei due, non dalla coppia nel suo insieme.

L’anno di riferimento è il secondo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione: per l’ISEE 2026 si considerano i redditi 2024, per l’ISEE 2025 si consideravano quelli del 2023. Se in quell’anno uno dei genitori non ha lavorato almeno sei mesi — per disoccupazione, maternità senza copertura contributiva, o attività inferiore alla soglia — la maggiorazione non viene riconosciuta. È questa, con tutta probabilità, la ragione per cui non è mai comparsa nella sua attestazione.

La norma prevede un’eccezione: la maggiorazione si applica anche ai nuclei composti esclusivamente da un genitore solo non lavoratore con figli minorenni, senza che scatti la condizione dei sei mesi. Ai soli fini di questo calcolo, viene considerato parte del nucleo anche il genitore non convivente e non coniugato che abbia riconosciuto i figli, salvo casi particolari previsti dalla disciplina.

ISEE Inclusione e nuove maggiorazioni per famiglie con più figli

Dal 3 marzo 2026, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 3/2026, è operativo l’ISEE inclusione: un calcolo dedicato per cinque prestazioni specifiche — Assegno Unico Universale, Assegno di Inclusione, Supporto per la Formazione e il Lavoro, Bonus asilo nido e Bonus nuovi nati. Per queste misure, il sistema introduce maggiorazioni aggiuntive legate al numero dei figli, finora assenti nell’ISEE ordinario: 0,1 per i nuclei con due figli, 0,25 con tre, 0,40 con quattro, 0,55 con cinque o più. Nel suo caso, con un solo figlio minorenne, queste nuove maggiorazioni non si applicano: partono dalla soglia dei due figli. Il valore di riferimento resta 0,2 per il figlio minorenne (o 0,3 se sotto i tre anni), invariato rispetto alle regole del DPCM 159/2013.

Per tutte le prestazioni non rientranti nell’ISEE inclusione — servizi universitari, mense scolastiche, agevolazioni tariffarie comunali — continuano ad applicarsi le maggiorazioni ordinarie del DPCM 159/2013. Per chi vuole verificare l’impatto del proprio nucleo familiare, la compilazione della DSU 2026 recepisce già le nuove regole: l’INPS aggiorna automaticamente le attestazioni, senza necessità di nuova dichiarazione per chi ha già presentato.

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