Assegno di mantenimento in dichiarazione dei redditi

Risposta di Barbara Weisz

26 Aprile 2024 08:33

Ferruccio chiede:
Ho un dubbio: in caso di separazione, l’assegno di mantenimento al coniuge deve essere dichiarato secondo l’importo stabilito nella sentenza oppure in base ai versamenti effettivi, eventualmente anche in misura minore (oppure in misura maggiore se rivalutati)?

In dichiarazione dei redditi si indica l’importo percepito non quello dell’assegno di mantenimento previsto dalla sentenza. Va segnato nel rigo E22 del modello 730/2024 o nel rigo RP 22 del Modello Redditi PF 2024.

Il coniuge che paga l’assegno può applicare la deduzione al 100%, sempre in base a quanto effettivamente versato. Ai fini fiscali l’intero importo riduce quindi l’imponibile, in base a quanto previsto dall’articolo 10 del Testo unico imposte sui redditi (Tuir). Il comma 1, lettera c, dell’articolo 10 del dlgs 917/1986 prevede che siano interamente deducibili ai fini IRPEF:

gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Come si evince dalla norma, la deduzione spetta solo sull’assegno all’ex coniuge, per i versamenti corrisposti a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio, cessazione dei suoi effetti civili. Anche nel caso di assegno alimentare trattenuto sulla pensione (Risoluzione n. 157/2009).

Infine, sono deducibili affitto e spese condominiali se determinati dal giudice, ma se la casa è assegnata ad ex coniuge e figli, l’agevolazione è al 50%. Stesso discorso se l’importo dell’assegno indicato nel provvedimento del giudice comprende anche la quota per il mantenimento dei figli, allora è deducibile al 50%.

Non spetta invece la deduzione fiscale per le somme versate in un’unica soluzione (mentre sono dedubili gli arretrati di somme non versate prima seppur dovute), per assegni una tantum o quote di mutuo al posto dell’assegno dopo una rinuncia (Circolare n. 50/E/2000).

Naturalmente, si considerano sempre gli assegni versati nel periodi di imposta a cui si riferisce la dichiarazione.

NB: le somme aggiuntive versate a titolo di adeguamento Istat sono deducibili nei casi in cui la rivalutazione è prevista nella sentenza con criterio di adeguamento automatico.

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Risposta di Barbara Weisz