Malattia CCNL Metalmeccanici, congedo 24 mesi e smart working al rientro

di Noemi Ricci

24 Agosto 2026 08:49

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Il rinnovo CCNL 2025-2028 recepisce la Legge 106/2025: 24 mesi di congedo per patologie gravi, 10 ore di permesso in più e priorità smart working al rientro.

Il rinnovo 2025-2028 del CCNL Metalmeccanici Industria 2025-2028 ha ridisegnato le tutele in caso di malattia per oltre un milione di dipendenti del settore recependo anche la Legge 106/2025 sulle patologie oncologiche, invalidanti e croniche. Le nuove regole, operative dal 1° gennaio 2026, portano 24 mesi di congedo non retribuito per patologie gravi, il diritto di precedenza allo smart working al rientro, 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito per visite ed esami, oltre a 30, 45 o 60 giorni ulteriori di conservazione del posto per i lavoratori con disabilità certificata.

Di seguito le disposizioni su indennità e pagamento, visite fiscali, malattia breve, carenza, permessi per la malattia del figlio, comporto, aspettativa e nuovo congedo straordinario per patologie gravi. In sintesi:

  • congedo straordinario non retribuito fino a 24 mesi per lavoratori con patologie oncologiche o invalidanti (invalidità pari o superiore al 74%);
  • diritto di precedenza allo smart working al rientro dal congedo, ove la mansione lo consenta (art. 1, Legge 106/2025);
  • 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure, dal 1° gennaio 2026 (art. 2, Legge 106/2025, Circolare INPS n. 152/2025);
  • 30, 45 o 60 giorni ulteriori di conservazione del posto dopo il comporto per lavoratori con disabilità certificata, con integrazione all’80% della retribuzione;
  • 3 giorni annui di permesso all’80% per i genitori con figli fino a 4 anni.

Malattia nel CCNL Metalmeccanici Industria

Il CCNL Metalmeccanici Industria Federmeccanica-Assistal – firmato il 22 novembre 2025 con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil e approvato dai lavoratori con il 93,13% dei sì il 20 febbraio 2026 – disciplina la gestione della malattia per operai, impiegati, quadri e intermedi del settore metalmeccanico, meccatronico e dell’installazione di impianti, con obblighi comuni di comunicazione dell’assenza entro il primo giorno, invio del certificato entro due giorni e rispetto delle fasce di reperibilità per le visite di controllo. Dall’inquadramento unico introdotto nel 2016 e articolato nei 9 livelli D1-A1 dal rinnovo 2021, il trattamento è omogeneo tra le categorie professionali.

Attenzione: il perimetro applicativo del contratto coincide con il settore Industria: gli artigiani metalmeccanici ne restano esclusi in quanto disciplinati dal CCNL Area Meccanica Confartigianato-CNA-Casartigiani, che ha proprie regole di comporto, trattamento economico e malattia breve. I riferimenti che seguono valgono quindi per il solo CCNL Industria salvo diversa indicazione.

Visite fiscali e reperibilità in malattia per i Metalmeccanici

Le visite fiscali per i dipendenti del settore privato in malattia vanno effettuate nelle fasce orarie stabilite dalla normativa vigente, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, tutti i giorni compresi i festivi. Le visite avvengono al domicilio indicato nel certificato, che deve corrispondere al recapito reale del lavoratore per l’intero periodo di prognosi.

Ogni variazione del recapito va comunicata tempestivamente all’azienda per rendere possibili i controlli. Il lavoratore può giustificare eventuali assenze dal domicilio per motivi legati alla malattia stessa o per gravi ed eccezionali motivi familiari preventivamente comunicati, salvo casi di forza maggiore da documentare a posteriori.

Chi paga i primi tre giorni di malattia nei metalmeccanici

Nei primi tre giorni di malattia l’indennità è a carico integrale del datore di lavoro; dal quarto giorno interviene l’INPS con la propria indennità giornaliera, anticipata in busta paga dall’azienda e integrata fino al 100% della retribuzione secondo le percentuali contrattuali. Il conguaglio con l’istituto avviene attraverso i flussi Uniemens ordinari.

Carenza malattia metalmeccanici

Il periodo di carenza corrisponde ai primi tre giorni di malattia normalmente non indennizzati dall’INPS. Nel CCNL Metalmeccanici Industria la carenza non ricade sul lavoratore, che riceve la copertura integrale dal datore di lavoro fin dal primo giorno di assenza, con continuità economica completa.

Malattia breve metalmeccanici

Per malattia breve il CCNL Metalmeccanici Industria (Sezione Quarta, Titolo VI) intende un’assenza per malattia di durata non superiore a 5 giorni di calendario. Dal quarto evento nell’anno solare con durata pari o inferiore a 5 giorni, la retribuzione integrativa a carico azienda viene ridotta al 66% della retribuzione globale; dal quinto evento in poi la riduzione scende al 50%. Restano fuori dal conteggio, e dalla riduzione, le assenze per ricovero ospedaliero anche in day hospital, le malattie insorte durante la gravidanza dopo la certificazione, le terapie salvavita e le gravi patologie individuate dal contratto.

Il conteggio è annuo e non triennale. La regola del triennio con conteggio doppio dall’ottavo evento appartiene invece al CCNL Metalmeccanici Artigiani e non si applica al perimetro Industria trattato in questa guida.

Comporto malattia metalmeccanici

Il comporto è il periodo massimo entro cui il lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro conserva il posto di lavoro. Il CCNL Metalmeccanici Industria prevede un comporto breve graduato per anzianità di servizio maturata all’inizio dell’ultima malattia:

  • fino a 3 anni compiuti, 6 mesi;
  • oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti, 9 mesi;
  • oltre 6 anni, 12 mesi.

Il calcolo delle assenze avviene sommando gli eventi morbosi verificatisi nei 3 anni precedenti l’ultimo episodio, per evitare che il lavoratore possa maturare durante la malattia un’anzianità superiore a quella detenuta al momento dell’inizio dell’assenza.

Come si calcola il periodo di riferimento del comporto

Il calcolo si esegue guardando a ritroso di tre anni dalla data di inizio dell’ultima malattia. Se il lavoratore si ammala il 10 aprile 2026, il periodo di riferimento per il conteggio delle assenze pregresse va dall’11 aprile 2023 al 10 aprile 2026. L’anzianità rilevante ai fini della durata del comporto è quella maturata all’inizio della malattia in corso e non quella raggiunta durante il suo proseguimento.

Comporto prolungato

Il comporto prolungato scatta automaticamente se la malattia in corso alla scadenza del comporto breve ha una prognosi pari o superiore a 3 mesi, oppure in presenza di:

  • evento morboso continuativo, con assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro non superiore a 2 mesi;
  • almeno 2 malattie gravi nei 3 anni precedenti, ciascuna con assenza continuativa di almeno 3 mesi.

I periodi complessivi di conservazione del posto in caso di comporto prolungato diventano:

  • fino a 3 anni di anzianità, 6 + 3 mesi pari a 9 mesi;
  • oltre 3 anni e fino a 6 anni, 9 + 4,5 mesi pari a 13,5 mesi;
  • oltre 6 anni, 12 + 6 mesi pari a 18 mesi.

Licenziamento per malattia dei metalmeccanici

Superati i periodi di comporto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per superamento del comporto. Al lavoratore spettano il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso, dal momento che la malattia o l’infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del preavviso di licenziamento entro i limiti della normativa sulla conservazione del posto.

Con il rinnovo 2025-2028, dal 1° gennaio 2026 i lavoratori con disabilità certificata (invalidità pari o superiore al 74%, riferimenti L. 62/2024, L. 104/1992 e L. 68/1999) ottengono al superamento del comporto ulteriori giorni di conservazione del posto, con integrazione aziendale fino all’80% della normale retribuzione:

  • fino a 3 anni di anzianità, 30 giorni aggiuntivi;
  • oltre 3 anni e fino a 6 anni, 45 giorni aggiuntivi;
  • oltre 6 anni, 60 giorni aggiuntivi.

Aspettativa per malattia metalmeccanici

Superati i limiti del comporto breve, per evitare il licenziamento il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita di 4 mesi. Durante l’aspettativa non matura retribuzione né anzianità di servizio.

In caso di malattia grave e continuativa, debitamente documentata, il lavoratore può chiedere un’aspettativa ulteriore fino alla guarigione clinica che consenta il ritorno alle mansioni precedenti. Questa aspettativa non può superare i 24 mesi complessivi, continuativi o frazionati, per una sola volta nel triennio di riferimento. Il lavoratore con anzianità superiore a 8 anni può in questi casi richiedere l’anticipazione del TFR.

In presenza di patologie gravi che richiedono terapie salvavita intervallate e discontinue, l’aspettativa prolungata è fruibile in modo frazionato in relazione ai singoli eventi terapeutici. La richiesta va presentata entro la scadenza del periodo di conservazione del posto o entro la scadenza di un precedente periodo di aspettativa. Su richiesta del lavoratore l’azienda deve fornire entro 20 giorni le informazioni sul cumulo delle assenze per malattia.

Congedo straordinario e smart working prioritario per patologie gravi

Il CCNL Metalmeccanici Industria 2025-2028 recepisce integralmente la Legge 18 luglio 2025 n. 106 (in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025) e riconosce ai lavoratori con patologie oncologiche, invalidanti o croniche anche rare, con invalidità pari o superiore al 74%, un congedo straordinario non retribuito fino a 24 mesi con conservazione del posto e diritto di precedenza allo smart working al rientro. La disciplina del congedo è in vigore dal 9 agosto 2025 per effetto della legge, mentre l’operatività contrattuale nel CCNL Metalmeccanici decorre dal 1° gennaio 2026.

Chi ha diritto al congedo straordinario

Il congedo straordinario ex art. 1 della Legge 106/2025 spetta ai lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche, oppure da malattie invalidanti o croniche anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. La certificazione deve essere rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore.

Come funziona il congedo di 24 mesi

Il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato fino a un massimo di 24 mesi complessivi. Durante il periodo il lavoratore conserva il posto ma non percepisce retribuzione e non può svolgere alcuna altra attività lavorativa. Il congedo è compatibile con altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre solo dopo l’esaurimento di tutti gli altri periodi di assenza giustificata a qualunque titolo spettanti al dipendente, aspettativa CCNL compresa.

Il periodo non è computato ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il lavoratore può però riscattarlo versando i relativi contributi secondo le regole della prosecuzione volontaria.

Differenze tra aspettativa CCNL e congedo Legge 106/2025

Le due misure hanno platea, natura e presupposti diversi e possono sommarsi in sequenza. La tabella sintetizza il confronto operativo, utile a capire quale strumento attivare e in quale ordine.

Elemento Aspettativa CCNL (art. 5, Sez. Quarta, Titolo VI) Congedo Legge 106/2025 (art. 1)
Platea tutti i dipendenti in comporto scaduto invalidità ≥ 74% da patologie oncologiche, invalidanti o croniche
Durata base 4 mesi non retribuiti fino a 24 mesi
Durata prolungata fino a 24 mesi per malattia grave e continuativa, una sola volta nel triennio 24 mesi continuativi o frazionati
Presupposto di attivazione superamento del comporto breve esaurimento di tutti gli altri periodi di assenza, aspettativa CCNL inclusa
Effetti su anzianità e previdenza non maturano retribuzione né anzianità periodo non computato in anzianità né previdenza, con facoltà di riscatto
Priorità smart working al rientro non prevista diritto di precedenza al rientro, ove la mansione lo consenta

Priorità smart working al rientro dal congedo

Alla scadenza del congedo straordinario il lavoratore ha diritto di accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile ai sensi della Legge 81/2017, se la prestazione lavorativa lo consente. La priorità non è automatica e resta subordinata alla compatibilità della mansione con lo svolgimento a distanza, ma dove tecnicamente possibile il datore di lavoro deve riconoscere titolo preferenziale al lavoratore rientrante rispetto ad altre richieste concorrenti di smart working.

Dieci ore annue di permesso retribuito

Dal 1° gennaio 2026, per effetto dell’art. 2 della Legge 106/2025 recepito dal CCNL Metalmeccanici, spettano 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, cure mediche frequenti. Beneficiari sono i lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, oppure da malattie invalidanti o croniche anche rare con invalidità pari o superiore al 74%, e i lavoratori con figlio minorenne nelle stesse condizioni.

Le indicazioni operative sono contenute nella Circolare INPS 19 dicembre 2025 n. 152: le ore vanno fruite esclusivamente a ore intere e non in frazioni, la prescrizione deve provenire dal medico di medicina generale o da uno specialista di struttura pubblica o accreditata, per i figli minorenni il requisito sanitario si intende soddisfatto in presenza di verbale di invalidità civile con indennità di frequenza. L’indennità viene corrisposta dal datore di lavoro e recuperata a conguaglio nei flussi Uniemens. Restano esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata e al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.

Trattamento economico della malattia metalmeccanici

Il lavoratore non in prova assente per malattia o infortunio non sul lavoro riceve un trattamento economico integrativo a carico dell’azienda che porta al normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito lavorando. Il trattamento varia in base all’anzianità di servizio:

  • fino a 3 anni compiuti, 2 mesi al 100% e 4 mesi al 50%;
  • oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti, 3 mesi al 100% e 6 mesi al 50%;
  • oltre 6 anni, 4 mesi al 100% e 8 mesi al 50%.

In caso di comporto prolungato le percentuali si applicano su periodi corrispondentemente estesi:

  • fino a 3 anni compiuti, 3 mesi al 100% e 6 mesi al 50%;
  • oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti, 4,5 mesi al 100% e 9 mesi al 50%;
  • oltre 6 anni, 6 mesi al 100% e 12 mesi al 50%.

Restano retribuiti al 100%, in aggiunta ai periodi ordinari, i ricoveri ospedalieri oltre 10 giorni e le malattie oltre 21 giorni continuativi, fino a un limite complessivo di 60, 75 o 90 giorni in base all’anzianità, con tetto massimo di 120 giorni per i due eventi combinati. Il trattamento economico non è cumulabile con analoghi trattamenti aziendali o locali.

Esempio di calcolo dell’indennità di malattia

Il calcolo dell’indennità di malattia per i metalmeccanici varia con l’anzianità di servizio. Un lavoratore con oltre 6 anni di servizio ha diritto al 100% della retribuzione per i primi 4 mesi e al 50% per gli 8 mesi successivi. Ad esempio, con una retribuzione mensile di 1.500 euro su 22 giorni lavorativi la retribuzione giornaliera è di circa 68,18 euro; nei giorni coperti al 100% il lavoratore percepisce l’intera quota giornaliera, nei giorni al 50% circa 34,09 euro. Sono esclusi dal calcolo penalizzante ricoveri ospedalieri e gravi patologie riconosciute dal contratto.

Malattia del figlio nel contratto metalmeccanici

Il CCNL Metalmeccanici Industria prevede permessi retribuiti per l’assistenza ai figli malati, con regole ampliate dal rinnovo 2025-2028 in vigore dal 1° gennaio 2026:

  • per i figli fino a 3 anni, permesso retribuito per tutta la durata della malattia del bambino, con certificato medico;
  • per i figli da 3 a 8 anni, fino a 5 giorni di permesso retribuito all’anno per ciascun genitore;
  • per i figli fino a 4 anni, 3 giorni di permesso annuo retribuiti all’80% della normale retribuzione a carico dell’azienda.

I genitori di figli minorenni affetti da patologie oncologiche in fase attiva o follow-up precoce, oppure da patologie invalidanti o croniche con invalidità pari o superiore al 74%, hanno inoltre diritto alle 10 ore annue di permesso retribuito introdotte dall’art. 2 della Legge 106/2025 e attuate dalla Circolare INPS n. 152/2025. Il beneficio non è alternativo tra i genitori e spetta a entrambi per ciascun figlio.

Malattia metalmeccanici in ferie

La malattia sospende la fruizione delle ferie in due ipotesi: malattia che comporta ricovero ospedaliero per tutta la durata del ricovero e malattia con prognosi superiore a 7 giorni di calendario. La sospensione opera solo se il lavoratore assolve tutti gli obblighi previsti in caso di malattia, ossia comunicazione tempestiva dell’assenza, invio del certificato entro 2 giorni e disponibilità alle visite di controllo. Il periodo di ferie viene così congelato fino al ristabilimento del lavoratore, che potrà recuperare i giorni non goduti a causa della malattia.

Malattia metalmeccanici e Cassa Integrazione

Il CCNL Metalmeccanici distingue due scenari nel rapporto tra Cassa Integrazione Ordinaria o Straordinaria e indennità di malattia, in base al momento in cui insorge la malattia rispetto alla sospensione. Se durante la sospensione dal lavoro per CIGS a zero ore insorge uno stato di malattia, il lavoratore continua a usufruire delle integrazioni salariali straordinarie senza obbligo di comunicare lo stato di malattia.

Se invece la malattia insorge prima dell’inizio della sospensione per CIGS, si applicano le regole della Circolare INPS n. 82 del 16 giugno 2009:

  • se l’intera unità produttiva (ufficio, reparto, squadra) è sospesa, anche il lavoratore in malattia entra in CIGS dalla data di inizio della sospensione;
  • se non tutta l’unità produttiva è sospesa, il lavoratore in malattia continua a beneficiare dell’indennità di malattia prevista dalla legge.

Il trattamento della malattia nel CCNL Metalmeccanici Industria combina la disciplina generale INPS con integrazioni contrattuali che coprono il 100% della retribuzione per periodi variabili in base all’anzianità e con tutele rafforzate per patologie gravi introdotte dal rinnovo 2025-2028. La conoscenza puntuale delle regole su comporto, aspettativa, nuovo congedo Legge 106/2025 e permessi aggiuntivi permette al lavoratore di attivare gli strumenti giusti nella sequenza corretta e all’azienda di gestire correttamente assenze prolungate e rientri graduali.