Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti — né dal lavoratore, né dal datore di lavoro — senza un periodo di preavviso, i cui termini sono stabiliti dallo specifico accordo collettivo applicato. Per il lavoratore è quindi importante sapere cosa prevede il proprio contratto di lavoro, per rispettare le tempistiche ed evitare sanzioni. Stesso discorso per le aziende.
Il preavviso per le dimissioni e per licenziamento varia a seconda della tipologia contrattuale, della qualifica e dell’anzianità di servizio del lavoratore. Vediamo in dettaglio come funziona nel CCNL Metalmeccanici, la procedura da seguire, come calcolarne il periodo e da quando parte il conteggio dei giorni.
- Calcolo del periodo di preavviso nel settore metalmeccanico
- Quanti giorni spettano
- Tempi di preavviso per licenziamento
- Decorrenza preavviso Metalmeccanici: da quando si conteggia
- Dimissioni e licenziamento per giusta causa
- Casi particolari di preavviso flessibile
- Cosa succede se non si rispetta il periodo di preavviso
Calcolo del periodo di preavviso nel settore metalmeccanico
Il tempo che segue la presentazione delle dimissioni rappresenta una forma di “protezione” per il datore di lavoro, offrendo il tempo necessario per formare un nuovo dipendente. Il calcolo viene diversificato in base alla qualifica e all’anzianità.
Non rientrano nel conteggio i giorni di assenza per malattia, infortunio, ferie e maternità. Eventuali assenze retribuite interrompono però la decorrenza: il conteggio riprende dal ritorno in azienda o dalla ripresa dell’attività. Durante il preavviso si continuano a maturare ferie e permessi, che l’azienda dovrà pagare se non fruiti.
Quanti giorni spettano
Per il settore industria (Federmeccanica), i giorni di calendario variano sensibilmente in base agli anni trascorsi in azienda. Ecco un riepilogo rapido per le dimissioni e il licenziamento:
- inquadramento operativo (Area D): da 10 a 20 giorni.
- inquadramento tecnico/specializzato (Area C): da 1 a 2 mesi.
- inquadramento alte specializzazioni e direttivi (Area B e A): da 1 mese e mezzo fino a 4 mesi.
Per le tempistiche dettagliate e le differenze previste per i settori Artigianato, Cooperative e Unionmeccanica, puoi consultare l’approfondimento sulla tabella per il preavviso dei Metalmeccanici Artigianato e Cooperative.
Giorni di preavviso Federmeccanica per anzianità
La durata del preavviso per le dimissioni e il licenziamento nel settore Metalmeccanico Industria non si calcola sui singoli livelli salariali ma sulle quattro grandi Aree di inquadramento. Ecco i giorni di calendario necessari:
| Livelli di inquadramento | Fino a 5 anni | Da 5 a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Area D (D1 – D2) Ex 1, 2 e 3 livello |
10 giorni | 15 giorni | 20 giorni |
| Area C (C1 – C2 – C3) Ex 3 super, 4 e 5 livello |
1 mese | 45 giorni | 2 mesi |
| Area B (B1 – B2 – B3) Ex 5 super, 6 e 7 livello |
1,5 mesi | 2 mesi | 2,5 mesi |
| Area A (A1) Ex 8 livello (Quadri) |
2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
NB: per i giorni espressi in “mesi”, il conteggio decorre dal giorno successivo alla comunicazione.
Per conoscere nel dettaglio la classificazione del personale e i relativi minimi tabellari, consulta la guida ai livelli del CCNL Metalmeccanici. In questa sede analizziamo esclusivamente la durata temporale del rapporto prima della risoluzione.
Tempi di preavviso per licenziamento
In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro, i tempi sono stabiliti per permettere al lavoratore di organizzarsi per la ricerca di una nuova occupazione. La durata è la stessa prevista per le dimissioni. Durante questo periodo, l’azienda solitamente fornisce dei permessi per cercare un nuovo impiego, a discrezione della Direzione.
Decorrenza preavviso Metalmeccanici: da quando si conteggia
Nella maggior parte dei contratti, il periodo di decorrenza del periodo di preavviso inizia il 1° o il 16° giorno di ogni mese.
Con riferimento al CCNL Metalmeccanici, le dimissioni possono essere presentate in qualsiasi giorno del mese per i Metalmeccanici Federmeccanica e Unionmeccanica e i termini di disdetta decorrono dal giorno successivo alla notifica delle dimissioni all’azienda. Decorrono invece dalla metà o dalla fine di ciascun mese per Metalmeccanici e Installatori d’impianti (Artigianato) e per Metalmeccanici aziende cooperative.
Il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo.
I nuovi Livello
Con la nuova classificazione, un lavoratore inquadrato al livello C3 (ex 5° livello) che rassegna le dimissioni con un’anzianità inferiore a 5 anni, deve garantire un preavviso di 1 mese. Se lo stesso lavoratore fosse inquadrato al livello D2 (ex 3° livello), il preavviso scenderebbe a soli 10 giorni solari.
Dimissioni e licenziamento per giusta causa
In caso di giusta causa (mancato pagamento stipendio, illeciti del datore, ecc.), è possibile recedere senza rispettare i tempi di preavviso. In tali casi, i lavoratori possono avere accesso alla NASpI. Anche in caso di licenziamento per giusta causa non ci sono termini di preavviso da rispettare.
Casi particolari di preavviso flessibile
Se un dipendente si dimette durante il periodo di maternità o paternità, può farlo senza preavviso e senza indennità. Non rappresenta una giusta causa il caso di fallimento dell’azienda.
Se un dipendente si dimette per giusta causa, il rapporto di lavoro termina immediatamente e il datore di lavoro deve pagare all’ex dipendente un’indennità sostitutiva.
In caso di licenziamento collettivo, il dipendente che si dimette non è tenuto a pagare alcun risarcimento al datore di lavoro. Se un dipendente si dimette durante il periodo di maternità o paternità, può farlo senza preavviso e senza dover pagare un’indennità per mancato preavviso.
Cosa succede se non si rispetta il periodo di preavviso
I tempi di preavviso possono essere ridotti, azzerati o anche allungati attraverso un accordo tra le parti. Se però non si raggiunge un’intesa, bisogna rispettare i termini di legge. Se il preavviso non viene rispettato, la parte inadempiente è tenuta a pagare un’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo non lavorato.