La verifica sull’assorbibilità del superminimo si sposta dal testo del contratto individuale al comportamento tenuto dall’azienda negli anni. Lo confermano quattro pronunce della Corte di Cassazione depositate fra giugno e agosto 2026, l’ultima delle quali ha annullato con rinvio una sentenza d’appello che aveva giudicato irrilevante il mancato assorbimento applicato per anni a ogni rinnovo del contratto collettivo. Per chi lavora la posta in gioco è l’intero aumento contrattuale.
Quando il superminimo è assorbibile, l’incremento del minimo tabellare ne riduce l’importo e la retribuzione rimane la stessa. Nel 2026 quella somma cambia però trattamento fiscale, perché l’incremento da rinnovo sconta l’imposta sostitutiva del 5% anche quando assorbe l’importo individuale.
In sintesi:
- il superminimo individuale è assorbibile dagli aumenti dei minimi tabellari, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva o titolo autonomo dimostrato dal lavoratore, secondo la Cassazione (ord. n. 18760 del 9 giugno 2026);
- il mancato assorbimento applicato per anni in modo costante e generalizzato può consolidarsi in un uso aziendale di miglior favore (Cassazione, sent. n. 23704 del 21 luglio 2026);
- il testo della clausola non basta da solo e il giudice valuta la condotta successiva delle parti (Cassazione, sentenze n. 24475 e n. 24476 del 5 agosto 2026);
- gli aumenti da rinnovo del CCNL scontano l’imposta sostitutiva del 5% anche quando assorbono il superminimo (Agenzia delle Entrate, circolare n. 3/E del 24 giugno 2026).
- Superminimo assorbibile e non in busta paga
- Le pronunce 2026 della Cassazione sull’assorbimento
- La prova di non assorbibilità spetta al lavoratore
- Superminimo e aumento CCNL, un esempio in busta paga
- Detassazione 5% sugli aumenti che assorbono il superminimo
- Quando il superminimo scende in busta paga
Superminimo assorbibile e non in busta paga
Il superminimo è la quota di retribuzione riconosciuta al singolo lavoratore in aggiunta ai minimi tabellari del contratto collettivo, ed è assorbibile quando l’aumento della paga base ne riduce l’importo lasciando invariato il totale. È non assorbibile quando si somma agli incrementi tabellari, così che ogni rinnovo del CCNL produce un aumento effettivo dello stipendio.
La regola generale è l’assorbimento, affermata dalla giurisprudenza di legittimità in modo costante. L’eccezione va dimostrata e ricorre in tre situazioni:
- datore e lavoratore hanno stabilito la non assorbibilità dell’importo, con una clausola scritta nel contratto individuale oppure attraverso un comportamento concludente protratto nei rinnovi precedenti;
- la contrattazione collettiva applicata dispone che gli aumenti dei minimi non assorbono i trattamenti individuali già in essere;
- le parti hanno attribuito all’importo la natura di compenso speciale, legato a particolari meriti, alla qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni, e quindi sorretto da un titolo autonomo.
Le pronunce 2026 della Cassazione sull’assorbimento
Nel 2026 la Sezione Lavoro è intervenuta quattro volte sul superminimo assorbibile e ha confermato la regola generale, precisando che la prassi seguita dall’azienda va esaminata insieme al testo della clausola. Due di queste vicende arrivano da giudizi decisi dalla Corte d’appello di Napoli, segno di un contenzioso concentrato su rapporti di lavoro storici con importi individuali riconosciuti decenni fa.
| Pronuncia | Principio affermato |
|---|---|
| Cassazione, ordinanza n. 18760 del 9 giugno 2026 | l’assorbimento non discende da una presunzione legale, è il lavoratore a dover allegare e dimostrare il titolo che rende intangibile l’importo individuale |
| Cassazione, sentenza n. 23704 del 21 luglio 2026 | il mancato assorbimento praticato per anni in modo costante e generalizzato si consolida in un uso aziendale di miglior favore |
| Cassazione, sentenza n. 24475 del 5 agosto 2026 | il dato testuale del contratto non basta da solo, il giudice può valorizzare la condotta successiva anche quando la clausola appare chiara |
| Cassazione, sentenza n. 24476 del 5 agosto 2026 | è viziata l’interpretazione che considera irrilevante il mancato assorbimento applicato dall’azienda per anni, con annullamento della sentenza d’appello e rinvio |
Il quadro va confrontato con l’orientamento consolidato negli anni precedenti, secondo il quale il semplice trascorrere del tempo senza assorbimento non impedisce all’azienda di procedere in un momento successivo. Le pronunce del 2026 non ribaltano quel principio, spostano l’attenzione sulla qualità della condotta aziendale, che diventa rilevante quando è costante, generalizzata e riferita a più rinnovi contrattuali.
=> Superminimo assorbibile anche a distanza di tempo
La prova di non assorbibilità spetta al lavoratore
L’onere della prova grava sul dipendente che rivendica il mantenimento dell’importo individuale. Nessuna presunzione lo assiste: deve indicare la pattuizione, la clausola collettiva o il diverso titolo che deroga alla regola dell’assorbimento, mentre l’accertamento di quella volontà è riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in sede di legittimità se non per violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto.
Lo stesso principio governa le vicende societarie. In caso di fusione per incorporazione l’assegno ad personam è assorbibile nel trattamento complessivamente più favorevole garantito dalla società incorporante, a meno che il lavoratore dimostri che l’importo discendeva da una valutazione delle sue condizioni personali.
=> Fusione e assorbimento del superminimo
Superminimo e aumento CCNL, un esempio in busta paga
L’assorbimento in busta paga si legge confrontando due voci del cedolino prima e dopo il rinnovo. Un lavoratore con 2.500 euro di paga base e contingenza e 500 euro di superminimo percepisce 3.000 euro lordi al mese. Se il rinnovo porta 300 euro sui minimi e l’importo individuale è assorbibile, la paga base sale a 2.800 euro e il superminimo scende a 200 euro: la retribuzione complessiva rimane 3.000 euro e l’aumento non arriva.
Il beneficio ricompare quando l’incremento contrattuale supera l’importo individuale. Con lo stesso lavoratore e un aumento di 600 euro, la paga base arriva a 3.100 euro, il superminimo si azzera e il dipendente ottiene comunque 100 euro di aumento effettivo, pari alla differenza fra i due valori. Con un superminimo non assorbibile, invece, l’intero incremento si somma ai 3.000 euro di partenza.
La differenza sul netto annuo dipende poi da aliquote, detrazioni e addizionali locali, che cambiano il risultato a parità di lordo. Per una stima sul proprio caso è utile il calcolo dello stipendio netto a partire dalla RAL, confrontando il valore con e senza l’importo individuale conservato.
Detassazione 5% sugli aumenti che assorbono il superminimo
L’aumento che assorbe il superminimo conserva la sua natura di incremento da rinnovo contrattuale e sconta l’imposta sostitutiva del 5%, sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026. Il beneficio spetta ai dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro, sugli importi corrisposti nel 2026 in attuazione di contratti collettivi nazionali sottoscritti fra il 2024 e il 2026, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Nell’esempio precedente i 60 euro assorbiti valgono 780 euro l’anno su tredici mensilità: con un’aliquota marginale del 33% l’imposta ordinaria sarebbe di 257 euro, contro i 39 euro dell’imposta sostitutiva, con una differenza di circa 218 euro a cui si aggiunge il risparmio sulle addizionali. Lo stipendio lordo complessivo non si muove, il netto sì. Le altre voci ammesse e quelle escluse dall’agevolazione sono nel dettaglio dei chiarimenti sulla detassazione degli aumenti contrattuali.
Quando il superminimo scende in busta paga
Nei settori con rinnovi ravvicinati la questione si ripresenta a ogni tranche di aumento, e la risposta cambia a seconda di come è stato scritto il riconoscimento individuale al momento dell’assunzione.
Una riduzione dell’importo individuale dopo un rinnovo del CCNL non è però di per sé illegittima, e la contestazione ha basi solide solo se poggia su documenti. Il percorso di verifica passa per cinque controlli:
- recuperare la lettera di assunzione e ogni comunicazione successiva che ha riconosciuto l’importo, per leggere la formulazione esatta della clausola di assorbimento;
- confrontare i cedolini dei rinnovi precedenti, perché un importo rimasto invariato a ogni aumento è la circostanza che la giurisprudenza del 2026 valorizza;
- esaminare il testo dell’ultimo rinnovo del contratto collettivo applicato, dato che alcune categorie escludono espressamente l’assorbimento dei trattamenti individuali già in essere;
- ricostruire la causale del riconoscimento, poiché un importo legato a meriti o alla maggiore onerosità delle mansioni ha un titolo autonomo;
- rivolgersi al consulente del lavoro o all’organizzazione sindacale prima di avviare una contestazione formale, visto che la dimostrazione del titolo grava sul lavoratore.