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Indennità di malattia INPS dal giorno prima del certificato, tutte le nuove regole

di Barbara Weisz

7 Settembre 2026 13:40

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La circolare 92/2026 estende la tutela alle visite mediche in ambulatorio con effetti sul conteggio e sui 180 giorni indennizzabili nell'anno solare

L’indennità di malattia INPS copre anche il giorno che precede il rilascio del certificato quando il lavoratore viene visitato nello studio del medico curante, oltre che a domicilio. La regola vale dal 4 settembre 2026 e sposta indietro di una giornata l’inizio dell’evento, con effetti sul conteggio dei tre giorni di carenza a carico dell’azienda e sulla data in cui subentra la prestazione dell’Istituto. È un chiarimento di prassi destinato a incidere in modo stabile sul calcolo della malattia in busta paga.

In sintesi:

  • la circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026, adottata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, estende alla visita ambulatoriale il riconoscimento del giorno precedente;
  • il giorno precedente non è tutelato se cade di sabato, di domenica o in un festivo infrasettimanale;
  • la misura ordinaria è il 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno e il 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo;
  • il limite è di 180 giorni nell’anno solare;
  • per gli iscritti alla Gestione Separata servono almeno un mese di contributi nei dodici mesi precedenti e un reddito dell’anno prima non superiore al 70% del massimale contributivo.

Indennità di malattia INPS dal giorno prima del certificato

Dal 4 settembre 2026 la tutela previdenziale copre il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche quando la visita si svolge nell’ambulatorio del medico curante. Fino a quella data il beneficio era ammesso soltanto in presenza di visita domiciliare.

La circolare INPS n. 92/2026 supera il precedente orientamento e dispone che la tutela sia «riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico» anche in caso di visita ambulatoriale. L’Istituto motiva la scelta con la diminuzione dei medici di medicina generale, l’aumento dei carichi organizzativi e la prassi di programmare gli accessi agli studi, richiamando la facoltà, confermata all’articolo 43 comma 6 dell’ACN del 15 gennaio 2026, di effettuare la visita domiciliare entro le ore 12 del giorno successivo alla chiamata.

Il riconoscimento richiede che il medico valorizzi nel certificato telematico il campo “Dichiara di essere ammalato dal…” con la data del giorno prima, e vale anche per i certificati di continuazione e ricaduta. Decade quando la data dichiarata è anteriore di oltre un giorno rispetto alla redazione del certificato e quando il giorno precedente è di sabato, di domenica o festivo infrasettimanale, giornate nelle quali opera il servizio di continuità assistenziale. Chi si ammala di venerdì e ottiene la visita solo il lunedì non recupera quindi il venerdì.

L’effetto pratico è uno slittamento all’indietro dell’intero calendario dell’evento, come nel caso del lavoratore che chiama il medico martedì e viene ricevuto in studio mercoledì, con il certificato che indica come inizio il martedì.

Giornata Copertura con il certificato retrodatato
Martedì, chiamata al medico primo giorno di malattia, in carenza
Mercoledì, visita in ambulatorio secondo giorno di malattia, in carenza
Giovedì terzo giorno di malattia, in carenza
Venerdì quarto giorno, indennità a carico INPS

Nel regime precedente lo stesso episodio sarebbe iniziato mercoledì, con l’indennità dell’Istituto dal sabato e il martedì privo di copertura certificativa.

L’impatto in busta paga dipende dal contratto applicato: dove il CCNL integra fino al 100% della retribuzione e azzera l’effetto della carenza, come nel Metalmeccanici Industria, la copertura del dipendente è integrale e la variazione incide sul riparto dell’onere tra impresa e INPS.

A chi spetta l’indennità di malattia INPS

Hanno diritto alla prestazione i lavoratori assicurati in caso di incapacità assoluta e temporanea al lavoro per malattia comune, a condizione che presentino il certificato medico fin dal primo giorno dell’evento. L’INPS individua le categorie tutelate nel proprio opuscolo informativo sulla tutela previdenziale della malattia:

  • operai dell’industria;
  • operai e impiegati del settore terziario e servizi;
  • lavoratori agricoli;
  • apprendisti;
  • lavoratori sospesi o disoccupati con determinati requisiti;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori sportivi subordinati;
  • lavoratori marittimi.

L’elenco non comprende gli impiegati dell’industria, il cui trattamento economico durante la malattia è disciplinato dal contratto collettivo e grava sul datore di lavoro. I dipendenti pubblici seguono un regime distinto, con la prestazione erogata direttamente dall’amministrazione di appartenenza secondo il CCNL di comparto.

L’anticipo in busta paga e i casi di pagamento diretto

Nella generalità dei casi l’indennità è anticipata dal datore di lavoro in busta paga per conto dell’Istituto e recuperata a conguaglio con i contributi. Il pagamento diretto è l’eccezione e riguarda situazioni tipizzate.

L’INPS eroga direttamente la prestazione nei confronti di:

  • operai agricoli a tempo determinato;
  • lavoratori non agricoli a tempo determinato, nei casi previsti dalla legge;
  • lavoratori dello spettacolo a termine o a prestazione;
  • lavoratori stagionali privi di previsione contrattuale sull’anticipo aziendale;
  • lavoratori disoccupati o sospesi in possesso dei requisiti;
  • dipendenti di aziende in crisi o inadempienti;
  • lavoratori marittimi con diritto a prestazioni di settore;
  • iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS.

Dal 1° luglio 2026 il modulo SR188 è sostituito dallo Sportello malattia a pagamento diretto previsto dal messaggio INPS n. 2207 del 1° luglio 2026. Chi deve attivare oggi il pagamento diretto passa dal servizio telematico, con accesso tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Quanto spetta al lavoratore in malattia

La misura ordinaria è il 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno e il 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo. Alcune categorie hanno percentuali proprie e due situazioni comportano una riduzione.

Categoria o situazione Misura dell’indennità
Lavoratori dipendenti, misura generale 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno, 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo
Dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria 80% per tutto il periodo di malattia
Lavoratori dello spettacolo 60% dal quarto al ventesimo giorno, 80% dal ventunesimo al centottantesimo, 40% per i disoccupati e per i giorni non lavorativi
Lavoratori disoccupati o sospesi due terzi della misura ordinaria
Ricovero senza familiari a carico due quinti della misura ordinaria per le giornate di degenza

 

Le percentuali sono stabili nel tempo. Quel che cambia ogni anno è la base di calcolo, insieme ai minimali e massimali per le categorie prive di una retribuzione mensile ordinaria, aggiornati per il 2026 dalla circolare INPS n. 47 del 21 aprile 2026. La retribuzione media giornaliera si determina con criteri diversi per operai e impiegati, e per questi ultimi include i ratei di tredicesima e quattordicesima e le altre voci ricorrenti.

Nelle giornate di ricovero ospedaliero la riduzione ai due quinti opera soltanto in assenza di familiari a carico e riguarda le sole giornate di degenza, mentre il giorno delle dimissioni è indennizzato in misura intera.

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La durata massima e il periodo di comporto

L’indennità è riconosciuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, con il contatore che riparte il 1° gennaio. Superato il limite la prestazione economica si interrompe anche quando il contratto collettivo prevede una conservazione del posto più lunga.

La durata della prestazione previdenziale non coincide infatti con il periodo di comporto, che è il tempo massimo di conservazione del posto di lavoro ed è fissato dal CCNL applicato. Il primo riguarda il sostegno al reddito, il secondo la stabilità del rapporto, e la distinzione conta quando la malattia si prolunga. In caso di ricaduta entro trenta giorni dalla guarigione la carenza non si applica una seconda volta e le giornate si sommano a quelle dell’evento precedente ai fini delle percentuali e del tetto annuo.

Contratti a termine, lavoratori agricoli e stagionali

Per i rapporti a tempo determinato l’indennità è proporzionata ai periodi lavorati e la tutela cessa alla scadenza del contratto, anche in caso di dimissioni o licenziamento anticipati. Il termine non si sposta alla fine della malattia, salvo diverso accordo tra le parti.

Le regole che l’INPS applica ai lavoratori a termine non agricoli sono le seguenti:

  • l’indennità spetta per un numero di giorni pari a quelli lavorati nei dodici mesi precedenti l’inizio della malattia, con contratti sia a termine sia a tempo indeterminato;
  • con almeno una giornata di lavoro negli ultimi dodici mesi la prestazione è riconosciuta fino a un massimo di 30 giorni;
  • il pagamento diretto dell’Istituto opera se nei dodici mesi precedenti mancano almeno 30 giorni di lavoro, oppure per le giornate che superano quelle lavorate con l’ultimo datore;
  • il tetto annuo di 180 giorni vale in ogni caso.

Gli operai agricoli a tempo determinato devono far valere 51 giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dell’anno precedente, oppure 51 giornate nell’anno in corso maturate prima dell’inizio dell’evento. L’indennità spetta per un numero di giorni pari a quelli di iscrizione negli elenchi, entro il limite di 180 giorni nell’anno solare, che scende a 30 giornate quando le 51 sono state raggiunte nell’anno in corso.

I lavoratori stagionali possono chiedere il pagamento diretto quando il contratto collettivo di categoria non prevede l’anticipo aziendale. Ai lavoratori sospesi o disoccupati a tempo indeterminato la tutela spetta per le malattie insorte entro due mesi dalla sospensione o dalla cessazione del rapporto, nella misura ridotta di due terzi.

Le prestazioni per gli iscritti alla Gestione Separata

Gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, senza altra assicurazione obbligatoria né trattamento pensionistico, possono richiedere l’indennità di malattia, quella per degenza ospedaliera e quella per malattie gravi, con pagamento diretto dell’Istituto.

Servono almeno un mese di contribuzione nei dodici mesi precedenti l’inizio della malattia e un reddito dell’anno precedente non superiore al 70% del massimale contributivo annuo. Per la malattia comune l’indennità spetta da 20 a 61 giorni in base alla durata del rapporto nei dodici mesi precedenti, mentre per la degenza ospedaliera e le malattie gravi il tetto è di 180 giorni all’anno. La domanda va presentata entro 180 giorni dalle dimissioni, con il servizio online per malattia e degenza e con il modello SR06 per le malattie gravi, che richiede la valutazione dell’Ufficio medico legale.

La procedura di rilascio del certificato di malattia

Il certificato di malattia va richiesto al medico il primo giorno dell’evento e trasmesso da questi all’INPS per via telematica, mentre al lavoratore spetta la comunicazione tempestiva dell’assenza al datore secondo le modalità del contratto applicato. Il rilascio in forma cartacea è ammesso solo davanti a impedimenti tecnici alla trasmissione.

Il campo che determina la decorrenza è quello relativo alla dichiarazione di inizio della malattia, che dopo la circolare 92/2026 può indicare il giorno precedente alla visita anche quando questa si svolge in ambulatorio. Se la prognosi si prolunga occorre un certificato di continuazione, senza il quale il periodo ulteriore non è coperto dalla tutela previdenziale.

Chi guarisce prima della data indicata deve far rettificare la prognosi dallo stesso medico che ha redatto il certificato, e la rettifica va trasmessa prima del rientro effettivo al lavoro, non semplicemente prima della scadenza originaria. In assenza di rettifica il datore non può riammettere il dipendente in servizio e l’INPS applica le sanzioni previste per l’assenza ingiustificata a visita di controllo, fino al 100% dell’indennità secondo il numero di accertamenti.

Le verifiche in busta paga e nel flusso contributivo

L’azienda consulta l’attestato di malattia attraverso i servizi INPS, che rendono disponibili anche le rettifiche acquisite per via telematica.

Il dato da controllare è la data di inizio della prognosi, che può non coincidere con quella di rilascio anche in assenza di visita domiciliare. Da quella data dipendono la collocazione delle giornate di carenza, la percentuale applicabile e la decorrenza della quota a carico dell’Istituto.

La stessa informazione va riportata nell’esposizione contributiva. Le nuove regole UNIEMENS per la malattia impongono dalle competenze di marzo 2026 il calendario giornaliero di ogni evento, con la mappatura di ciascuna giornata tra carenza, giornate indennizzate e giornate coperte da sola contribuzione figurativa, e con l’indicazione del codice PUC del certificato telematico.