Come interpreta l’art. 29 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 sul calcolo del periodo di comporto per malattia dipendente da causa di servizio? Il rinvio all’art. 36 deve comportare l’applicazione del criterio del triennio mobile per la malattia ordinaria oppure l’art. 29 consente un criterio diverso? Nel mio caso, l’Amministrazione ha calcolato i primi 18 mesi applicando il criterio del triennio mobile, mentre ha ritenuto che l’ulteriore periodo di 18 mesi, previsto in caso di particolare gravità, debba essere calcolato come 540 giorni complessivi e senza triennio mobile. Questa distinzione trova fondamento nel testo dell’art. 29? Più in generale, quale ritiene sia il corretto criterio di computo previsto dalla norma?
L’interpretazione della sua Amministrazione corrisponde al dettato normativo e ha una sua logica, purché il suo caso ricada sotto l’articolo 36 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 sul comporto per causa di servizio e non sotto l’articolo 29: a fare da spartiacque è la data del riconoscimento della causa stessa, perché l’articolo 29 si applica soltanto a chi l’ha ottenuta prima dell’entrata in vigore del DL. n. 201/2011, che ha abrogato l’accertamento della dipendenza da causa di servizio. Se il suo riconoscimento è posteriore, il calcolo che le è stato applicato è corretto.
Il periodo di comporto nel CCNL Funzioni Locali
Con riferimento alla malattia ordinaria, l’articolo 36 del Contratto Funzioni Locali 2022-2024 prevede che il periodo di comporto (all’interno del quale il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro) duri 18 mesi. Per calcolarli, il criterio è quello del triennio mobile. Quindi, il divieto di licenziamento sussiste nel momento in cui non vengano superati i 18 mesi di assenza per malattia nei tre anni precedenti l’ultimo periodo di malattia in corso.
Trascorso questo periodo, possono essere previsti ulteriori 18 mesi, in casi particolarmente gravi. In questo secondo caso, non è più prevista la regola degli ultimi tre anni, che non sarebbe neppure sensata visto che si tratta di un periodo aggiuntivo rispetto a un arco temporale durante il quale sono già stati utilizzati 18 mesi di malattia. Non essendoci precisazioni ulteriori nel contratto, a rigor di logica si può ritenere che questo ulteriore anno e mezzo sia da considerarsi netto, come prospettato dal suo datore di lavoro.
Peraltro, il contratto distingue chiaramente tra le due fattispecie: il comma 1 dell’articolo 36, che si riferisce ai primi 18 mesi e li colloca all’interno del triennio mobile; il comma 3 dello stesso articolo si limita a concedere un ulteriore periodo di 18 mesi senza fare più riferimento al triennio mobile. Pertanto questo secondo arco temporale è successivo, senza incamerare le precedenti assenze.
Causa di servizio nel CCNL Funzioni locali
L’articolo 29 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 accomuna la malattia dipendente da causa di servizio all’infortunio sul lavoro e alla malattia professionale riconosciuta dall’INAIL. Per queste fattispecie riconosce la conservazione del posto fino a guarigione clinica certificata dall’ente istituzionalmente preposto e comunque non oltre 18 mesi, prorogabili di ulteriori 18 nei casi particolarmente gravi.
La norma qualifica quel comporto come diverso e non cumulabile con quello della malattia ordinaria, e l’unico richiamo all’articolo 36 contenuto nel comma 1 riguarda il comma 11, lettera a), ovvero il trattamento economico.
Sul criterio di computo l’articolo 29 tace, e il silenzio ammette due interpretazioni:
- la prima valorizza l’autonomia della disciplina ed esclude il triennio mobile dal calcolo del comporto per causa di servizio;
- la seconda ritiene che la regola generale dell’articolo 36 colmi la lacuna, come avveniva sotto il CCNL del 21 maggio 2018, il cui articolo 38 rinviava espressamente ai periodi dell’articolo 36. Quel rinvio è scomparso con l’articolo 49 del CCNL del 16 novembre 2022, oggi riprodotto dall’articolo 29.
Tutela in base al riconoscimento della causa
La tutela dell’articolo 29 opera per la malattia da causa di servizio nei limiti dell’articolo 6 del DL. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e soltanto per i dipendenti che hanno ottenuto il riconoscimento prima dell’entrata in vigore di quelle disposizioni, che hanno abrogato l’accertamento della dipendenza da causa di servizio. Se il suo riconoscimento è successivo, allora l’articolo 29 non la copre e il suo caso ricade per intero sotto l’articolo 36 e il computo dell’Amministrazione è corretto.
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Inquadramento applicato in busta paga
Se nei suoi cedolini compaiono decurtazioni l’ente ha inquadrato le assenze come malattia ordinaria. Infatti:
- sotto l’articolo 29 spetta l’intera retribuzione fissa mensile comprensiva del trattamento accessorio previsto dall’articolo 36, comma 11, lettera a), per tutta la durata del comporto;
- sotto l’articolo 36 il trattamento scende al 90% dopo i primi 9 mesi e al 50% negli ultimi 6, mentre i 18 mesi ulteriori del comma 3 non sono retribuiti affatto.
Richiesta di chiarimento ed eventuale ricorso
L’articolo 29 (comma 2) e l’articolo 36 (comma 2) impongono all’ente di comunicare al dipendente il comporto maturato almeno 60 giorni prima della scadenza; la mancata comunicazione è un vizio da documentare. Le consiglio dunque di trasmette un’istanza scritta all’ufficio personale, formulata in termini documentali, chiedendo i seguenti elementi:
- il prospetto analitico delle assenze computate, con il titolo di imputazione e la norma applicata per ciascuna giornata;
- l’indicazione espressa dell’articolo del CCNL su cui l’Amministrazione fonda il computo, con la motivazione dell’eventuale esclusione dell’articolo 29;
- copia degli atti relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con la data del provvedimento.
Le controversie sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell’articolo 63 del D.Lgs. n. 165/2001, ed è percorribile il tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 410 del codice di procedura civile. Se dovesse intervenire un atto di risoluzione per superamento del comporto, l’articolo 6 della L. n. 604/1966 impone l’impugnazione entro 60 giorni dalla comunicazione e il deposito del ricorso nei 180 giorni successivi.
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