Sono assistente amministrativa della PA in APE Sociale da settembre 2023. La pensione la riceverò nel 2027. Avrò anche ad un aumento e agli arretrati per il rinnovo del CCNL 2022-2024? E nel caso, dall’INPS o dalla mia ex amministrazione?
Gli aumenti retributivi e gli arretrati previsti dal rinnovo del CCNL 2022-2024 si applicano esclusivamente al periodo in cui il dipendente ha prestato servizio attivo. Nel caso specifico, considerando l’adesione all’APE Sociale avvenuta nel 2023 e la pensione prevista nel 2027, il rinnovo contrattuale interesserebbe la lavoratrice fino a settembre 2023.
Tuttavia, il versamento degli arretrati e l’eventuale ricalcolo pensionistico sono garantiti esclusivamente ai pensionati cessati dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2024. Per le cessazioni avvenute precedentemente, come nel suo caso, non sono previsti arretrati aggiuntivi, poiché tali periodi sono stati già coperti da misure transitorie quali l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) e acconti erogati.
Per chi è andato in pensione nel 2022 o nel 2023, infatti, gli anni di riferimento sono stati già compensati da un acconto percepito che supera gli arretrati maturati, rendendo quindi non dovuti ulteriori pagamenti.
L’IVC viene calcolata come una percentuale della retribuzione tabellare ed è imponibile ai fini fiscali e contributivi; ciò significa che su di essa vengono versate imposte e contributi. Tuttavia, poiché si tratta di un’anticipazione sugli aumenti futuri, quando il contratto viene definitamente firmato, le somme già percepite a titolo di IVC vengono detratte dagli arretrati contrattuali finali.
L’Amministrazione di appartenenza è responsabile del pagamento di eventuali aumenti e arretrati relativi al periodo di lavoro attivo, mentre l’INPS gestisce il ricalcolo e l’erogazione degli adeguamenti pensionistici derivanti dal rinnovo del CCNL successivamente alla cessazione dal servizio.
L’APE Sociale è uno strumento previdenziale che accompagna il lavoratore fino al raggiungimento dell’età pensionistica ordinaria, durante il quale non si maturano nuovi contributi né spettanze da lavoro dipendente. Pertanto, gli aumenti e gli arretrati si applicano esclusivamente ai periodi di servizio effettivamente prestati fino alla cessazione del rapporto di lavoro – se avvenuta dal 2024 – e non durante il periodo di fruizione dell’APE Sociale, pur non essendo la lavoratrice ancora formalmente in pensione.
In conclusione, chi ha cessato l’attività lavorativa prima di settembre 2024, come nel suo caso, avendo aderito all’APE Sociale nel 2023, non maturerà ulteriori contributi previdenziali dal momento della cessazione e non riceverà arretrati. La pensione definitiva, prevista dal 2027, sarà calcolata tenendo conto dei contributi previdenziali effettivamente versati, compresi quelli relativi all’IVC.
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Chiedi all'espertoRisposta di Noemi Ricci