Per un invalido civile all’80% e INAIL al 42%, la terapia salvavita entra nei giorni della malattia del triennio mobile retribuiti al 100%? Cosa rientra e cosa no?
Dipende da come è scritto il suo contratto. Se il CCNL contiene la clausola sulle terapie salvavita, le giornate di chemioterapia non consumano i giorni di malattia pagati al 100%: si aggiungono, e vanno retribuite per intero. Senza quella clausola valgono come malattia comune. Nessuna legge dispone diversamente. L’80% di invalidità civile le dà altri 30 giorni l’anno di congedo per cure, che non intaccano il tetto. Il 42% INAIL conta solo se il tumore è la patologia riconosciuta dall’Istituto.
Clausola sulle terapie salvavita nel CCNL applicato
Cerchi nel suo CCNL l’articolo sulla malattia. Le clausole più larghe tengono fuori dal conteggio i giorni di ricovero, quelli di day hospital e quelli in cui riceve la terapia. Molte coprono anche le giornate perse per gli effetti collaterali, le più numerose e le più contestate dalle aziende.
Nel privato la clausola c’è in una parte dei contratti, con ampiezze diverse. Nella malattia del CCNL Metalmeccanici ricovero e terapie salvavita escono dal conteggio delle malattie brevi ripetute, quelle che oltre una certa soglia fanno scattare il taglio dello stipendio. Altri contratti allungano il periodo di conservazione del posto senza toccare il tetto retributivo.
Nel Pubblico Impiego terapia pagata per intero
L’articolo 50 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 esclude dal computo delle assenze per malattia i giorni di ricovero, di day hospital e di somministrazione della terapia, e per quelle giornate riconosce l’intera retribuzione. Copre anche le assenze per effetti collaterali. Il rinnovo del 23 febbraio 2026 ha allargato i casi e spostato la disciplina all’articolo 30.
La tutela parte dal riconoscimento della grave patologia, che rilascia la struttura medico-legale della ASL, un ente accreditato o una struttura medica della pubblica amministrazione. La domanda la presenta il lavoratore e vale dalla data del riconoscimento. I cicli precedenti non sono coperti.
Tetto e indennità nel triennio mobile
La formula più diffusa esclude le assenze “ai fini della maturazione del periodo di comporto” e solo in una seconda frase riconosce la retribuzione piena. Se il suo contratto si ferma alla prima, quelle giornate non fanno maturare comporto ma consumano il tetto dei giorni pagati. Controlli che ci siano entrambe le frasi.
Il triennio è mobile perché il conteggio parte dall’ultimo giorno di malattia e torna indietro di tre anni. La finestra scorre giorno per giorno, quindi quello che ha usato quattro anni fa è già fuori dal calcolo. Guardi anche quale arco temporale usa il suo CCNL: alcuni contano sul quadriennio, altri sull’anno solare.
Un esempio con un contratto che riconosce 180 giorni al 100% nel triennio mobile. Dentro la finestra lei ha 75 giorni di assenza, dodici dei quali di chemioterapia certificata. Con la clausola completa, il contatore si ferma a 63 e le avanzano 117 giorni pagati per intero, mentre le dodici giornate di terapia le vengono comunque retribuite al 100%. Senza la seconda frase il contatore segna 75 e il residuo scende a 105. Sono dodici giorni di stipendio pieno di differenza.
Prima di programmare i cicli, chieda per iscritto all’ufficio del personale il conteggio aggiornato delle assenze già maturate.
Invalidità civile con 30 giorni in più ogni anno
L’articolo 7 del D.Lgs. 18 luglio 2011 n. 119 dà ai mutilati e agli invalidi civili con capacità lavorativa ridotta oltre il 50% fino a 30 giorni l’anno di congedo per cure, anche frazionati. Il comma 3 li tiene fuori dal comporto e li paga con le regole economiche della malattia, senza toccare il tetto contrattuale. A versare l’indennità è l’azienda, non l’INPS, come ha chiarito l’interpello del Ministero del Lavoro n. 10 dell’8 marzo 2013. Serve la richiesta di un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o di una struttura sanitaria pubblica, e le cure devono riguardare l’infermità per cui le hanno riconosciuto l’invalidità.
Il CCNL stabilisce i giorni di malattia pagati al 100%
Il suo 42% INAIL è il grado di invalidità permanente riconosciuto dall’Istituto e dà diritto alla rendita, un indennizzo che prescinde dalle assenze dal lavoro. I giorni di malattia pagati al 100% li stabilisce invece il Contratto Collettivo Nazionale che le è stato applicato al momento dell’assunzione.
I due fattori si incontrano in un caso soltanto, ossia laddove l’INAIL riconosca la malattia grave come malattia professionale. Solo in quell’ipotesi le giornate di cura sono indennizzate dall’Istituto anziché dall’INPS e il plafond contrattuale della malattia non viene intaccato.
Se la rendita le è stata invece riconosciuta per una malattia diversa, allora il calcolo dei giorni indennizzati dall’INPS dipende soltanto dal CCNL e dai 30 giorni di congedo per cure.
I documenti per fruire dei giorni aggiuntivi
Senza documenti l’azienda registra l’assenza come malattia comune. Ne servono cinque:
- l’attestazione della grave patologia che richiede terapie salvavita, rilasciata dalla struttura medico-legale della ASL o da un ente accreditato, da consegnare prima delle assenze;
- la certificazione delle giornate di terapia e degli effetti collaterali, che rilascia la struttura dove ha ricevuto il trattamento;
- il conteggio aggiornato delle assenze già maturate nella finestra di riferimento, chiesto per iscritto all’ufficio del personale;
- la richiesta del medico del Servizio sanitario nazionale per il congedo per cure, atto diverso dal certificato di malattia e non sostituibile con esso;
- copia del verbale di invalidità civile e, se il tumore è la patologia riconosciuta dall’INAIL, gli estremi della pratica.
Presenti ogni domanda per iscritto e si faccia rilasciare la prova di ricezione. I 30 giorni di congedo per cure si azzerano il 31 dicembre e non si portano all’anno dopo.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz