Trattamento economico di malattia nel CCNL Metalmeccanici PMI

Risposta di Noemi Ricci

6 Giugno 2025 09:31

Fabrizio chiede:

Come viene calcolata la retribuzione per un operaio 4° livello metalmeccanico PMI durante la malattia?

La retribuzione di un operaio di 4° livello che lavora in una PMI del settore metalmeccanico, in caso di assenza per malattia, è regolata da quanto previsto dal CCNL di settore e dalla normativa INPS, prevedendo il pagamento al 100% per i primi giorni e percentuali decrescenti fino all’80% per periodi prolungati. L’integrazione aziendale garantisce un trattamento economico complessivo favorevole, in base all’anzianità di servizio. Entrando nel dettaglio, per quanto riguarda la parte a carico dell’INPS:

  • per i primi 3 giorni non è prevista alcuna copertura INPS. Questo periodo viene chiamato “periodo di carenza” proprio perché non indennizzato dall’Istituto e completamente a carico del datore di lavoro;
  • dal 4° al 20° giorno: 50% della retribuzione media giornaliera;
  • dal 21° al 180° giorno: 66,66% della retribuzione.

Per i lavoratori del settore metalmeccanico è prevista una integrazione aziendale (da CCNL) fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato. Durante il periodo di malattia, l’azienda integra quindi quanto riconosciuto dall’INPS per garantire un trattamento più favorevole, in base all’anzianità di servizio:

  • fino a 3 anni: 122 giorni al 100% + giorni successivi all’80%;
  • da 3 a 6 anni: 153 giorni al 100% + giorni successivi all’80%;
  • oltre 6 anni: 214 giorni al 100% + giorni successivi all’80%.

Sono però previsti dei casi particolari come i ricoveri ospedalieri superiori a 10 giorni, in questi casi vengono pagati ulteriori 61 giorni al 100%. In caso di assenze brevi frequenti (≤ 5 giorni, oltre la 3ª nell’anno):

  • 4ª assenza: primi 3 giorni pagati al 66%
  • 5ª e successive: primi 3 giorni al 50%

Sono esclusi ricoveri, gravidanza e malattie gravi documentate.

La base di calcolo per l’indennità giornaliera è la “retribuzione di fatto“, che include diverse voci, come la paga base nazionale conglobata, scatti di merito o professionalità, superminimi e aumenti di merito continuativi, salario integrativo aziendale, indennità di turno continuativa, indennità di maneggio denaro continuativa, indennità di funzione quadro, mensilità aggiuntive e provvigioni/incentivi continuativi. Sono escluse voci come rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario, premi di risultato variabili e gratificazioni straordinarie una tantum. La quota giornaliera si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale “26”.

Facciamo un esempio pratico con stipendio lordo mensile di 1.700 €: la quota giornaliera sarà 65,38 euro (=1700/26).

Malattia di 10 giorni consecutivi:

  • Giorni 1-3: pagati al 100% dal datore → 3 × 65,38 € = 196,14 €
  • Giorni 4-10: INPS 50% + integrazione → 7 × 65,38 € = 457,66 €
  • Totale lordo: 653,80 €

Malattia di 130 giorni consecutivi:

  • Primi 122 giorni: al 100% → 122 × 65,38 € = 7.973,36 €
  • Giorni 123-130: al 80% → 8 × 52,30 € = 418,40 €
  • Totale lordo: 8.391,76 €

NB: gli importi netti in busta possono variare per effetto di trattenute fiscali e contributive.

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Risposta di Noemi Ricci