Aumenta l’indennizzo INAIL per danno biologico da infortunio sul lavoro o malattia professionale. La Circolare INAIL n. 37/2026 disciplina l’adeguamento disposto dal Ministero del Lavoro: per le rendite, gli importi rivalutati maturati dal 1° luglio saranno corrisposti con il rateo di novembre 2026, senza domanda da parte dell’interessato.
L’adegumento è parallelo alla rivalutazione annuale delle rendite INAIL, che tuttavia è disciplinato separatamente per le prestazioni economiche da infortunio e malattia professionale.
Rivalutazione del danno biologico INAIL dell’1,4%
La rivalutazione del danno biologico INAIL è fissata per il 2026 all’1,4%, corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata tra il 2024 e il 2025. Ai sensi dell’articolo 1, comma 303, della Legge n. 208/2015, gli importi sono adeguati ogni anno dal 1° luglio.
La misura è stata disposta dal DM n. 98 del 3 agosto 2026, su proposta contenuta nella delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 42 del 9 aprile 2026, ed è stata illustrata dalla Circolare INAIL n. 37/2026. L’aumento si somma alle rivalutazioni già riconosciute negli anni precedenti.
L’adeguamento riguarda sia gli indennizzi in capitale sia la quota delle rendite destinata a risarcire il danno biologico. L’INAIL riconosce il capitale quando la menomazione dell’integrità psicofisica è pari almeno al 6% e inferiore al 16%; dal 16% in su il danno biologico concorre invece alla rendita mensile.
Rendite INAIL con gli arretrati nel rateo di novembre
Per i ratei di rendita maturati dal 1° luglio 2026, l’aumento dell’1,4% interessa esclusivamente la quota relativa al danno biologico, già comprensiva delle rivalutazioni degli anni precedenti. Gli importi così aggiornati saranno corrisposti dall’INAIL con il rateo di novembre 2026.
Il pagamento comprende quindi la rivalutazione spettante sui ratei maturati dalla decorrenza del 1° luglio. La liquidazione avviene d’ufficio secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e l’interessato riceve l’apposito provvedimento elaborato a livello centrale.
Indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2026
Per gli indennizzi in capitale, l’incremento dell’1,4% si applica agli importi erogati in seguito a provvedimenti emanati dal 1° luglio 2026. Il valore da rivalutare dipende dalla tabella del danno biologico applicabile alla data dell’evento lesivo.
Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2019 si applicano i valori della tabella approvata con il DM n. 45 del 23 aprile 2019. Per gli eventi precedenti continuano a valere le tabelle previgenti, ferme le specifiche regole previste dall’INAIL per richieste di aggravamento e unificazione dei postumi.
Accertamenti provvisori, revisioni e aggravamenti
Negli accertamenti provvisori dei postumi effettuati dal 1° luglio 2026, la rivalutazione viene riconosciuta al momento dell’accertamento definitivo. Se l’acconto era già stato pagato prima del 1° luglio e la valutazione definitiva avviene successivamente, l’aumento si applica all’eventuale somma ancora dovuta dopo la definizione dei postumi.
Nei casi di revisione o aggravamento, l’1,4% si applica esclusivamente ai maggiori importi eventualmente liquidati dal 1° luglio 2026. Anche queste somme sono liquidate automaticamente dall’INAIL, senza una nuova domanda finalizzata alla rivalutazione.