Proroga permessi 104 e congedi Covid: ecco le istruzioni INPS

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 9 Luglio 2020
Aggiornato 15 Gennaio 2021 10:12

Congedo per emergenza COVID-19 e permessi 104: circolare applicativa INPS sull'estensione e la proroga concessi dal Dl Rilancio, regole caso per caso.

Online la Circolare INPS che dà attuazione all’estensione dei permessi 104 per i dipendenti del settore privato e dei congedi parentali straordinari con causale Covid-19 per i lavoratori dipendenti del privato, gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata.

Il provvedimento illustra le nuove regole e fornisce le istruzioni (anche per i datori di lavoro) per ottenere sia l’ampliamento del numero di giornate fruibili  per i permessi 104 (ulteriori 12 giorni per maggio e giugno) e dei congedi parentali straordinari (da 15 a 30 giorni complessivi per nucleo familiare, fermi restando requisiti e compatibilità), sia l’estensione del periodo di fruizione (fino al 31 luglio 2020).

Il provvedimento affronta dunque i seguenti aspetti alla luce delle novità normative:

  • ampliamento ed estensione congedi Covid-19;
  • conversione d’ufficio dei congedi parentali in congedi Covid-19;
  • modalità di presentazione delle domande di congedo Covid-19;
  • estensione permessi retribuiti legge n. 104/1992 per dipendenti del privato;
  • compatibilità del congedo Covid-19 con bonus baby-sitting e bonus centri estivi o servizi infanzia;
  • compilazione denunce contributive per datori di lavoro.

=> Congedi Covid per dipendenti PA fino a luglio

Prolungamento congedi

Per le domande di nuovo congedo parentale o di prolungamento presentate dopo il 29 marzo e per periodi ricadenti nell’arco temporale tra il 5 marzo al 31 luglio 2020, non scatta la conversione d’ufficio in congedo COVID-19.  Tuttavia, chi avesse presentato domanda di congedo o prolungamento di congedo ordinario durante i giorni di attesa della proroga della misura, potrà presentare nuova domanda di congedo COVID al posto di quella precedente, senza doverla annullare.

In questo caso, i dipendenti dovranno avvertire il datore di lavoro così da ottenere l’indennità al 50% invece che al 30% (serve infatti una rettifica dei flussi Uniemens verso l’INPS). Stesso discorso per gli iscritti in Gestione separata con committente.

Domanda di congedo Covid-19

La procedura di presentazione di congedo Covid-19 è la stessa di quella per la “Domanda di congedo parentale”: basta selezionare l’opzione per il congedo straordinario o per quella con figlio disabile.

Estensione permessi 104

Il Dl Rilancio ha incrementato il numero di giorni di permesso retribuiti di cui alla legge n. 104/1992, di ulteriori 12 giornate complessive, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020. Quindi, chi fruisce della 104 può godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già a disposizione) di altri 12 giorni da spalmare nei due mesi indicati. I 12 giorni possono quindi essere goduti anche tutti in un solo mese, senza toccare il diritto ai consueti 3 giorni mensili. In ogni caso, resta fermo il diritto della fruizione a ore.

Il lavoratore non sarà tenuto a presentare nuova domanda, per la fruizione delle ulteriori giornate e i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi per la normale fruizione della 104 (per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’INPS). La domanda è invece necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità, e la fruizione delle giornate aggiuntive, purchè rientrino nei mesi di maggio e giugno, potrà avvenire solo dopo tale domanda.

Compatibilità congedo e bonus Covid-19

Di seguito, tutti i possibili casi di compatibilità/incompatibilità:

  • in assenza di domanda di bonus presentata da uno dei genitori è possibile fruire di 30 giorni di congedo COVID-19;
  • in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting di importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o entrambi i genitori, è possibile fruire di 15 giorni di congedo COVID-19;
  • in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per  600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19.

In caso di genitori dipendenti di cui all’articolo 25, comma 3, del  decreto-legge n. 18/2020, il limite di importo di 600 euro è aumentato a 1.000 euro. Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, nel caso in cui sia stata respinta la domanda presentata in data antecedente alla pubblicazione della circolare, si può chiedere il riesame o presentare nuova domanda di congedo Covid-19 per lo stesso o altro periodo.

Tutti i dettagli nel caso, nella circolare 81/2020 dell’INPS.