Figlio nato all’estero senza codice fiscale: come fare domanda di congedo parentale

Risposta di Anna Fabi

10 Aprile 2026 08:42

Eugenio chiede:

Non riesco a fare domanda di congedo parentale perché il codice fiscale di mio figlio nato all’estero non è ancora pronto: il certificato di nascita è sufficiente?

Il diritto al congedo parentale spetta indipendentemente dal luogo di nascita del figlio: la nazionalità straniera o la nascita all’estero non incidono in alcun modo sul diritto in sé. Il mancato rilascio del codice fiscale del minore è un ostacolo tecnico ma non giuridico, superabile utilizzando canali di domanda alternativi a quello telematico diretto.

Domanda di congedo parentale senza codice fiscale

La piattaforma telematica INPS richiede il codice fiscale del figlio per completare la domanda online. Se il codice fiscale non è ancora disponibile, sono percorribili due strade alternative.

  • La prima è il contact center INPS, raggiungibile al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06.164.164 (da rete mobile, a pagamento).
  • La seconda è rivolgersi a un istituto di patronato, che assiste gratuitamente il genitore nella presentazione della domanda. Entrambe le opzioni consentono di avviare la pratica anche in assenza del codice fiscale del minore, allegando il certificato di nascita tradotto e legalizzato.

A queste due strade se ne aggiunge ora una terza, rilevante in particolare per chi risiede all’estero. Con il messaggio n. 1214 del 7 aprile 2026, l’INPS ha comunicato che le domande di congedo parentale presentate da genitori lavoratori residenti all’estero vengono assegnate alle sedi polo territoriali competenti in base allo Stato estero di residenza. In attesa dell’aggiornamento della procedura telematica, la domanda può essere presentata in formato cartaceo tramite PEC alla sede polo competente, indicata nella tabella allegata al messaggio INPS.

Durata e indennità del congedo parentale: le regole 2026

I genitori lavoratori dipendenti hanno diritto complessivamente a dieci mesi di congedo parentale, elevabili a undici se il padre utilizza almeno tre mesi. Dal 1° gennaio 2026 il limite temporale entro cui fruire del congedo è stato esteso da 12 a 14 anni di vita del figlio per i lavoratori dipendenti (messaggio INPS n. 251 del 26 gennaio 2026). Il limite rimane di 12 anni per gli iscritti alla Gestione Separata e di un anno per i lavoratori autonomi.

Sull’indennità, le Leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025 hanno introdotto progressivamente una maggiorazione significativa per i dipendenti:

  • un primo mese di congedo è indennizzato all’80% della retribuzione, se fruito entro i sei anni di vita del figlio, per chi ha terminato la maternità o paternità obbligatoria dopo il 31 dicembre 2022;
  • un secondo mese è indennizzato all’80%, per chi ha terminato l’astensione obbligatoria dopo il 31 dicembre 2023;
  • un terzo mese è indennizzato all’80%, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, per chi ha terminato l’astensione obbligatoria dopo il 31 dicembre 2024.

I restanti mesi di congedo parentale sono indennizzati al 30% della retribuzione. La maggiorazione all’80% si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti e ai periodi fruiti entro i primi sei anni di vita del figlio.

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