Retribuzione permessi 104: quali voci contrattuali rientrano?

Risposta di Barbara Weisz

1 Giugno 2026 09:32

Angelo chiede:

La retribuzione delle giornate di permesso per Legge 104 include anche le voci relative alla contrattazione di secondo livello e quelle nazionali previste dal CCNL di categoria oppure si applicano solo la paga base più i ratei di 13 e 14ma?

I tre giorni mensili di permessi Legge 104 sono indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta: la formula usata dall’INPS per definire questo diritto comprende l’intera busta paga, non solo la paga base con i ratei di tredicesima e quattordicesima. Anche le voci economiche previste dal CCNL di categoria e quelle introdotte dalla contrattazione di secondo livello rientrano, in linea di principio, tra le componenti dovute durante le giornate di permesso.

La retribuzione effettiva nei permessi 104 secondo l’INPS

Nel portale ufficiale dell’INPS, la sezione dedicata all’indennità per permessi a familiari disabili stabilisce che i permessi fruiti a giornata sono indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta e che la quota della tredicesima mensilità, o di altre mensilità aggiuntive, è inclusa nella retribuzione giornaliera di riferimento e corrisposta direttamente a carico dell’istituto. Il principio che ne discende è chiaro: il lavoratore che fruisce dei permessi non deve subire alcuna decurtazione delle componenti che percepirebbe in una normale giornata lavorativa. Le voci stabilite dal CCNL nazionale — indennità di livello, scatti di anzianità, superminimi collettivi — fanno già parte della retribuzione mensile ordinaria e come tali rientrano nel calcolo.

Premi e contrattazione: cosa dice la Cassazione

La parte meno scontata riguarda i premi di produttività e gli altri incentivi stabiliti dalla contrattazione aziendale. Su questo la giurisprudenza ha assunto un orientamento preciso: con la sentenza n. 20684 del 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore ha diritto anche ai compensi incentivanti durante i permessi 104, con un principio applicabile sia nel settore pubblico sia in quello privato. La logica è coerente con il quadro normativo: se il permesso è retribuito e la retribuzione di riferimento è quella effettivamente corrisposta, nessun elemento ordinario della busta paga può essere detratto per il solo fatto che il lavoratore era assente nell’esercizio di un diritto di legge.

C’è tuttavia un’eccezione possibile, su cui vale la pena essere precisi. Se il contratto collettivo o il contratto integrativo aziendale collega una specifica voce economica all’effettiva presenza in servizio — indicandola esplicitamente come componente legata alle ore lavorate — quella voce può non essere dovuta durante i permessi 104. La sentenza della Cassazione chiarisce che in assenza di una documentazione contrattuale che espliciti questo legame, il datore di lavoro non può sottrarsi alla corresponsione. L’onere della prova ricade sull’azienda. Una distinzione a parte riguarda i buoni pasto: in base all’orientamento prevalente, non spettano durante le giornate di permesso perché non assimilabili alla retribuzione ma a un beneficio legato all’effettiva presenza, salvo diversa previsione del contratto applicato.

Nel suo caso specifico, la verifica da svolgere è duplice: cosa prevede il CCNL di categoria per i giorni di permesso 104 e se esiste un contratto integrativo aziendale che colleghi esplicitamente alcune voci all’effettiva presenza in servizio. In assenza di tali previsioni, la regola generale prevale: la retribuzione durante i permessi 104 comprende tutte le componenti ordinarie della busta paga.

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