Trasporto in auto medica, come si detrae nel 730

Risposta di Barbara Weisz

19 Maggio 2026 08:03

Filippo chiede:

Nel 2025 ho effettuato trasporti con auto medica di una onlus per visite ed esami ospedalieri. Mi hanno assicurato che potevo inserirle nel 730 per il parziale rimborso ma non trovo indicazioni né codice specifico. Come fare?

Le spese sostenute per i trasporti in auto medica di una ONLUS sono detraibili nel 730 al 19% ma le condizioni di accesso — e il rigo in cui inserirle — dipendono dal riconoscimento formale di disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992. Se dispone di tale riconoscimento, la detrazione si applica sull’intero importo e senza franchigia; se non è titolare di un verbale di disabilità, la spesa rientra tra le detrazioni sanitarie generali, con franchigia ordinaria di 129,11 euro.

Disabili accertati con detrazione al rigo E3

L’articolo 15 del TUIR prevede la detrazione al 19% — sull’intero importo, senza soglia minima — per le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento dei soggetti riconosciuti disabili ai sensi della Legge 104/1992. In questa categoria rientra anche il trasporto in auto medica o in ambulanza a fini sanitari. Il presupposto è la titolarità di un verbale di accertamento dell’handicap rilasciato dalla commissione medica competente, oppure un riconoscimento equivalente di invalidità civile, cecità o sordità.

In assenza di tale riconoscimento, la spesa non è esclusa dalla detraibilità, ma segue le regole ordinarie delle spese sanitarie (rigo E1): la detrazione del 19% si calcola sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro insieme alle altre spese mediche dell’anno.

Auto medica nel 730/2026: i documenti necessari

Nel 730 precompilato questa voce potrebbe non essere già presente: i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria dalle ONLUS non sono sempre completi. In questi i casi è sufficiente accedere alla dichiarazione e inserire manualmente l’importo nel rigo corretto, modificando il modello prima dell’invio.

La documentazione da conservare è la ricevuta o fattura rilasciata dalla ONLUS, che deve indicare la natura del servizio (trasporto a fini medici), la data e l’importo pagato. Non è richiesta la prescrizione medica per il trasporto in sé ma è opportuno conservare anche le impegnative o i referti delle visite e degli esami ospedalieri effettuati, a supporto della finalità sanitaria del trasporto in caso di controllo.

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