Congedo parentale durante il preavviso per dimissioni: cosa rischia il lavoratore

Risposta di Barbara Weisz

29 Maggio 2026 09:25

Valentino chiede:

Posso usufruire del congedo parentale (retribuito al 30%) nei giorni del preavviso prima delle dimissioni?

Il congedo parentale può essere richiesto anche durante il preavviso per dimissioni: la legge non ha introdotto divieti espliciti in questo senso e dunque il diritto al congedo facoltativo è esercitabile per tutta la durata del rapporto di lavoro, compreso il periodo di preavviso. Prima di presentare la domanda, però, è utile valutare le conseguenze sull’indennità sostitutiva del preavviso.

Il congedo parentale non interrompe il periodo di preavviso

Il D.Lgs. 151/2001 (artt. 32 e seguenti) non prevede incompatibilità tra congedo parentale e preavviso per dimissioni. Inoltre, a differenza della malattia nel caso di licenziamento e del congedo di maternità obbligatoria, il congedo parentale non sospende il decorso del preavviso di dimissioni. Significa che la data di cessazione del rapporto rimane quella originariamente comunicata al datore.

Durante questo periodo, il lavoratore percepisce l’indennità INPS — al 30% per la parte ordinaria oppure all’80% per i mesi che rientrano nel contingente maggiorato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (tre mesi, fruibili entro i sei anni del figlio, se il congedo obbligatorio si è concluso dopo il 31 dicembre 2024) — invece della retribuzione piena.

Il datore può trattenere l’indennità sostitutiva del preavviso

La conseguenza economica da valutare riguarda i giorni non lavorati. Il preavviso per dimissioni è infatti un obbligo verso il datore di lavoro: se il lavoratore non presta effettivamente servizio durante quei giorni — come accade nel congedo parentale — il datore è legittimato a non versare l’indennità sostitutiva del preavviso dalla busta paga o dalla liquidazione finale. L’importo equivale alla retribuzione dovuta per ogni giornata non lavorata, calcolata secondo le norme del CCNL applicato.

La prassi è stata confermata dal Patronato ACLI per un caso speculare — lavoratrice già in congedo parentale che dà il preavviso — dove l’alternativa al rientro sul posto di lavoro per completare il periodo di preavviso al 100% è l’accettazione della trattenuta da parte del datore.

Prima di presentare la domanda, pertanto, le consiglio di calcolare l’ammontare di questa indennità e confrontarla con il beneficio del congedo, valutando anche la possibilità di concordare con il datore un’uscita anticipata con accordo sui termini economici.

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