Precari Scuola: la Corte UE condanna l’Italia sui contratti a termine ATA

di Barbara Weisz

29 Maggio 2026 09:33

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La Corte di Giustizia accoglie il ricorso della Commissione UE: il reclutamento ATA nelle scuole statali va corretto contro l’abuso di supplenze reiterate.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha condannato l’Italia per l’abuso dei contratti a termine del personale ATA nelle scuole statali. La decisione del 13 maggio 2026 chiude il ricorso avviato dalla Commissione Europea e apre una nuova stagione di vertenze per migliaia di lavoratori precari: secondo i giudici di Lussemburgo, il sistema italiano ha consentito il rinnovo ripetuto delle supplenze su posti vacanti e disponibili anche quando il fabbisogno aveva natura stabile.

Italia condannata dalla Corte UE sui contratti ATA

La sentenza C-155/25 riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario impiegato con supplenze nelle istituzioni scolastiche statali. La Corte ha accolto il ricorso della Commissione europea e ha dichiarato che l’Italia ha violato gli obblighi previsti dalla clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Il centro della decisione è il ricorso ripetuto ai contratti a tempo determinato nella scuola in assenza di garanzie effettive contro gli abusi. Per i giudici europei, la disciplina italiana consente di coprire con supplenze annuali posti destinati al personale di ruolo, senza criteri abbastanza chiari per separare le esigenze temporanee dai fabbisogni permanenti.

La causa nata dal ricorso della Commissione

La procedura europea sul precariato ATA parte da una diffida inviata all’Italia nel 2019, seguita da una lettera complementare nel 2020, da un parere motivato nel 2023 e infine dal ricorso alla Corte. La Commissione ha contestato l’assenza di misure idonee a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a termine per il personale ATA supplente.

La decisione europea va distinta dal filone sulla progressione salariale dei docenti precari, che riguarda il trattamento economico degli insegnanti a tempo determinato rispetto ai colleghi di ruolo. In questo caso, invece, la pronuncia riguarda il reclutamento del personale ATA e la reiterazione delle supplenze.

Il vulnus della legge italiana su durata e rinnovi

La Corte ha richiamato la clausola 5 dell’Accordo Quadro, che impone agli Stati Membri UE di adottare almeno una misura effettiva contro l’abuso dei contratti a termine. Le misure possono riguardare ragioni obiettive per i rinnovi, durata massima complessiva dei rapporti oppure numero massimo di rinnovi.

Nel caso del personale ATA supplente, i giudici hanno rilevato tre carenze della disciplina italiana:

  • la disciplina speciale della scuola lascia scoperta la durata complessiva dei contratti a termine;
  • il sistema consente rinnovi ripetuti senza un tetto effettivo;
  • la copertura dei posti vacanti con supplenze annuali avviene senza una verifica sufficiente della natura temporanea dell’esigenza.

Il Jobs Act e la disciplina generale sui contratti a termine prevedono limiti e regole mentre il personale ATA impiegato nella Scuola segue una normativa speciale. Proprio questa area separata dell’ordinamento è stata censurata dalla Corte, anche per l’abrogazione del precedente limite dei 36 mesi avvenuta nel 2018.

Posti vacanti coperti con supplenze annuali

Uno degli aspetti più delicati riguarda i posti vacanti e disponibili. La legge consente il conferimento di supplenze annuali in attesa delle procedure concorsuali per l’assunzione del personale di ruolo, ma la Corte ha ritenuto insufficiente questa giustificazione quando i concorsi vengono organizzati senza un calendario prevedibile.

La sentenza richiama anche l’articolo 554 del decreto legislativo 297/1994, nella parte in cui condiziona l’accesso ai concorsi per l’immissione in ruolo del personale ATA ad almeno due anni di servizio. Secondo i giudici, questo requisito aumenta il rischio di ricorso abusivo ai contratti a termine, perché durante quel periodo le supplenze possono essere rinnovate senza una verifica puntuale della natura temporanea dell’esigenza.

Il precedente e il limite cancellato

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza europea sul precariato nella scuola, a partire dalla sentenza Mascolo del 2014. La Corte riconosce che la pubblica istruzione può richiedere flessibilità organizzativa, legata al numero degli studenti e alla distribuzione territoriale del personale, purché questa esigenza sia regolata da criteri oggettivi, trasparenti e controllabili.

Nel caso italiano, questa soglia di controllo viene meno proprio sui posti vacanti destinati alla copertura stabile. La successione dei contratti a termine, secondo la Corte, è stata usata per rispondere a carenze di personale con carattere permanente, mentre l’accordo quadro europeo considera il contratto a tempo indeterminato la forma comune del rapporto di lavoro.

Effetti per il personale ATA precario

La sentenza offre al personale ATA precario un parametro europeo vincolante nelle cause davanti al giudice del lavoro. L’assunzione in ruolo richiede un intervento amministrativo o normativo, mentre l’eventuale risarcimento del danno viene valutato caso per caso, in base alla durata dei contratti, alla continuità del servizio e alla funzione coperta.

Il precedente può rafforzare le vertenze dei lavoratori che hanno prestato servizio per anni su posti vacanti e disponibili. Sul piano risarcitorio, il collegamento con il rimborso ai precari PA per abuso dei contratti a termine riguarda il principio di tutela contro la reiterazione illegittima dei rapporti, pur con valutazioni diverse tra settore scolastico, singolo lavoratore e tipo di rapporto.

Sindacati verso nuove vertenze

La reazione sindacale punta ora su due fronti: stabilizzazione del personale e contenzioso. La UIL Scuola chiede un piano straordinario di assunzioni per il personale precario impiegato in modo continuativo sui posti vacanti e disponibili. La FLC CGIL ha annunciato una campagna di vertenze sul territorio nazionale per valorizzare la pronuncia europea nelle azioni dei lavoratori.

La pressione sul Ministero dell’Istruzione e del Merito aumenta anche per l’effetto politico della condanna. La Corte ha accertato l’inadempimento dello Stato italiano e ha condannato l’Italia alle spese, rendendo più urgente una revisione del sistema di reclutamento ATA e delle regole sulle supplenze ripetute.

Correzioni sul reclutamento ATA

Il reclutamento del personale ATA richiede ora una disciplina capace di distinguere con chiarezza supplenze temporanee e fabbisogni stabili. La risposta normativa dovrà intervenire sulle condizioni che hanno alimentato il precariato lungo nelle scuole statali:

  • definire tempi certi per le procedure di immissione in ruolo;
  • separare le supplenze legate a esigenze temporanee dai posti vacanti destinati a coperture stabili;
  • introdurre limiti effettivi alla successione dei contratti;
  • prevedere una disciplina transitoria per il personale con servizio lungo sui posti disponibili.

La pronuncia europea fissa infatti un vincolo ineludibile: il funzionamento ordinario delle scuole statali richiede regole compatibili con il diritto UE e garanzie effettive contro il rinnovo abusivo dei contratti a termine.