I lavoratori delle aree di crisi industriale complessa hanno accesso per il 2026 a un anno di cassa integrazione straordinaria e mobilità in deroga, grazie ai 100 milioni stanziati dalla Legge di Bilancio. L’INPS ha pubblicato le istruzioni per datori di lavoro e Regioni: stop alle quote territoriali e plafond nazionale in base alla disponibilità effettiva. Le aree interessate sono Venezia-Porto Marghera e, in Campania, i poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra e Castellammare-Torre Annunziata.
Un solo plafond per tutte le Regioni
La novità sostanziale introdotta dall’articolo 1, comma 165, della Legge 199/2025 (la Manovra 2026) — integrata dal decreto Milleproroghe (D.L. 200/2025, convertito dalla L. 26/2026) che ha esteso la copertura anche alla mobilità in deroga — riguarda la struttura del finanziamento. In passato le risorse venivano ripartite tra le Regioni tramite decreto interministeriale, con quote fisse per ciascun territorio; dal 2026 esiste un unico plafond da 100 milioni sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione, e le autorizzazioni dipendono dalla disponibilità complessiva residua. Non è possibile utilizzare i fondi residui delle annualità precedenti.
La sostenibilità finanziaria di ogni richiesta viene verificata dal Ministero del Lavoro in base alla capienza del plafond, con le istanze di CIGS esaminate in ordine cronologico di presentazione. L’INPS effettua il monitoraggio semestrale dei flussi di spesa per mantenere le erogazioni nei limiti dello stanziamento.
Mobilità in deroga con nuova procedura
Con il messaggio n. 1702 del 22 maggio, l’INPS ricorda che per la mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa spetta alle Regioni individuare i beneficiari e applicare le misure di politica attiva previste dai piani regionali. Dopo il via libera del Ministero del Lavoro sulla sostenibilità finanziaria, la Regione emana il decreto di concessione e lo trasmette esclusivamente tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP).
Il decreto deve indicare l’elenco dei beneficiari, la durata del trattamento, il periodo di riferimento e il richiamo normativo all’articolo 53-ter del decreto-legge 50/2017 — necessario per distinguere questi provvedimenti dagli altri decreti regionali di autorizzazione della CIG. Nel SIP va inserito il numero convenzionale “20026” e va trasmesso un decreto per volta, ciascuno con il codice intervento regionale indicato nel messaggio INPS.
L’importo medio mensile della prestazione per il 2026 è fissato in 1.638,63 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e assegno per il nucleo familiare.
Domanda di CIGS nel sistema Unico
Per la cassa integrazione straordinaria nelle aree di crisi industriale complessa, le imprese inseriscono la domanda nel sistema Unico dell’INPS. Nell’ambito del codice intervento 333 è istituito il nuovo codice evento “173” — denominato Proroga imprese operanti aree crisi industriale complessa – Art. 44 c. 11-bis (circ. INPS 1/2026 par. 3.1.1) — riservato agli accordi con decorrenza nel 2026 per distinguerli dai trattamenti delle annualità precedenti. Il trattamento è concedibile per un massimo di 12 mesi, in deroga ai limiti ordinari previsti dal D.Lgs. 148/2015.
Se il decreto ministeriale di concessione prevede il pagamento diretto da parte dell’INPS, i datori di lavoro devono trasmettere i flussi Uniemens-Cig (UNI41) entro la fine del secondo mese successivo a quello di integrazione salariale, oppure entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione se questo arriva più tardi. Scaduto il termine senza invio, il pagamento ricade interamente sul datore di lavoro.
L’INPS ricorda infine che per il 2026 è prorogato l’esonero dal versamento della contribuzione addizionale per le unità produttive nelle aree di crisi industriale complessa autorizzate alla CIGS.