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Manovra Finanziaria 2011: partite IVA

di Francesca Pietroforte

Pubblicato 20 Dicembre 2011
Aggiornato 14 Gennaio 2014 13:52

Novità fiscali della manovra finanziaria 2011 per professionisti a partita IVA: addio regime dei minimi, tassazione IVA trasferita ai clienti, chiusura posizioni inattive con relative sanzioni, assoggettamento a Studi di Settore.

La crisi dei mercati internazionali, con lo spettro della Grecia, ha accelerato l’iter di approvazione della manovra finanziaria, ovvero il Dl n.98 in vigore dal 6 luglio 2011 con l’obiettivo di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2014, attraverso un aumento delle entrate e una riduzione delle uscite. Un terzo delle misure della manovra finanziaria 2011 colpisce ampi strati della popolazione e coinvolge tutti i settori produttivi: imprese e professionisti. Ad esempio cambia la fiscalità che riguarda le partite IVA.

Partite IVA

Professionisti con partita IVA e lavoratori autonomi con reddito annuo entro i 30mila euro devono dire addio al regime dei minimi, grazie al quale fino ad oggi fruivano di una tassazione forfettaria del 20% comprensiva di IRPEF e tributi locali: il regime minimo fiscale consentiva al contribuente di esimersi dagli Studi di Settore escludendo al tempo stesso IVA e IRAP.

Regime dei minimi

Dall’1 gennaio 2012, il cosiddetto forfettone cambia radicalmente natura e ambito di applicazione. Se l’aliquota viene tagliata al 5%, la platea di chi può accedervi diventa molto più ridotta: l’agevolazione riguarda esclusivamente coloro i quali abbiano dato avvio alla propria attività negli ultimi 5 anni, o vogliano mettersi in proprio adesso.

Secondo le analisi di Rete Imprese Italia in collaborazione con associazioni di rappresentanza saranno solo 50mila i soggetti che potranno accedere al nuovo regime agevolato, a fronte di circa 500mila che invece dovranno pagare di più. Stando ai dati Acta sul Terziario avanzato, le partite IVA che non rientreranno più nel forfettone dovranno rassegnarsi a pagare tra il 6 e il 9% in più l’anno, a causa di addizionali IRPEF locali e Studi di Settore.

Nè potranno più escludere l’IVA, che dovrà essere trasferita ai propri clienti. Tutto ciò produrrà un extra gettito in favore dell ‘ Erario di 100 milioni di euro. Il Governo si giustifica sottolineando che il forfettone finiva per avvantaggiare chi, pur avendo un lavoro dipendente, aumentava i propri guadagni lavorando anche come autonomo ma il rischio è che, per colpire chi fino a ieri traeva dei vantaggi dalla situazione, si finisca per penalizzare anche chi, già in difficoltà per a crisi, riusciva a stare a galla e invece ora sarà oberato dalle tasse, penalizzando la piccola impresa.

Partite IVA inattive

Altra novità: il Governo ha infatti deciso di effettuare una stretta sulle partite IVA inattive, molto spesso utilizzate come valvola di sfogo verso le quali dirottare parte dei ricavi, o collegate ad aziende chiuse ma che, avendo un immobile, cercano di aggirare l’obbligo di rivalutazione e le tasse connesse.

Per risolvere questi problemi, le partite Iva inattive da almeno tre anni saranno cancellate, così come quelle che non hanno ottemperato all’obbligo di dichiarazione annuale IVA. Se in precedenza la cancellazione avveniva su iniziativa del contribuente, ora diventa automatica, ma comunque impugnabile di fronte alle Commissioni tributarie. Tutto ciò, secondo le stime, dovrebbe cancellare due milioni di partite IVA sugli attuali sette milioni.

Inoltre, è possibile sanare la disposizione attraverso il versamento della somma di 129 euro entro 90 giorni dall ‘ entrata in vigore della norma. Secondo le stime questa facoltà consentirà di incamerare una somma vicina agli 80 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti i proventi costanti derivanti dall’azione dissuasoria del provvedimento nei confronti di chi utilizza le partite Iva come strumento di evasione fiscale, che è stato stimato in 50 milioni di euro annui a partire dal 2012.

Studi di Settore

Per quanto riguarda gli Studi di Settore, questione che investe non solo gli autonomi ma anche le piccole imprese, pur rispettando i parametri indicati è comunque possibile incorrere in accertamenti: in altre parole la congruità del proprio studio di settore non rappresenta più garanzia di tutela.