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Visto di conformità, nuova procedura digitale dal 2027 per professionisti e studi

di Teresa Barone

6 Ottobre 2026 09:27

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Per l'abilitazione al rilascio del visto di conformità, commercialisti e consulenti del lavoro invieranno dati, polizza e variazioni dall'area riservata del sito AdE senza PEC

I commercialisti, i consulenti del lavoro e gli altri professionisti che vogliono apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali dei clienti cambiano canale per comunicarlo all’Agenzia delle Entrate: la richiesta, finora spedita via PEC o raccomandata alla Direzione regionale, sarà trasmessa con un servizio dell’area riservata chiamato Vi.diCo.Web. Dall’11 gennaio 2027 il servizio online sarà l’unico canale ammesso, anche per segnalare le variazioni dei dati e l’eventuale rinuncia. Le regole sono fissate da un provvedimento del direttore dell’Agenzia, mentre la data di apertura del servizio sarà annunciata con un avviso sul sito delle Entrate.

Negli studi associati la novità riguarda ogni singolo professionista, perché l’iscrizione nell’elenco degli abilitati al visto è personale.

In sintesi:

  • il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 259305/2026 del 22 settembre 2026 attua l’art. 22 del D.Lgs. n. 1/2024 sul rafforzamento dei servizi digitali per i professionisti;
  • al servizio si accede con SPID, CIE o CNS oppure, nei casi previsti, con le credenziali Entratel o Fisconline;
  • la polizza di responsabilità civile da allegare deve avere un massimale non inferiore a 3 milioni di euro (art. 22 del D.M. n. 164/1999);
  • le variazioni dei dati e dei documenti trasmessi vanno comunicate entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.

Vi.diCo.Web, comunicazione visto di conformità

Il servizio Vi.diCo.Web – Visto di conformità consente di compilare e trasmettere online la comunicazione preventiva prevista dall’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, necessaria per esercitare la facoltà di rilasciare il visto, insieme alle integrazioni, alle variazioni e alla rinuncia. La comunicazione arriva alla Direzione regionale dell’Agenzia competente in base al domicilio fiscale del professionista, come stabilisce il provvedimento del 22 settembre 2026, emanato anche ai sensi dell’art. 38, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Secondo le motivazioni del provvedimento, il servizio guida il professionista nella compilazione e permette anche di:

  • conoscere lo stato di lavorazione della comunicazione;
  • verificare la propria iscrizione nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al visto;
  • consultare l’elenco delle comunicazioni inviate;
  • segnalare le variazioni di dati, elementi e documenti già trasmessi;
  • comunicare la rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto.

L’invio si chiude con la protocollazione: l’Agenzia attesta, tramite lo stesso servizio, che la Direzione regionale competente ha protocollato la comunicazione (punto 3.7 del provvedimento).

Per gli studi è un altro adempimento verso il Fisco che diventa solo telematico, mentre le associazioni di categoria hanno chiesto un incentivo per la digitalizzazione degli studi professionali nella prossima legge di bilancio.

Professionisti abilitati: chi invia la comunicazione

La comunicazione spetta ai professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati dall’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, norma sostituita dal 1° gennaio 2027 dall’art. 81, comma 3, del testo unico adempimenti e accertamento (D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141). Entrambe le disposizioni rinviano ai soggetti dell’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o equipollente, oppure del diploma di ragioneria.

Negli studi associati l’abilitazione è personale: ogni professionista che intende apporre il visto presenta una propria comunicazione ed è iscritto individualmente nell’elenco, come precisano le istruzioni pubblicate dalle Direzioni regionali sul sito dell’Agenzia (per esempio dalla Direzione Abruzzo). Il collega dello studio che non è iscritto non può firmare visti. La polizza stipulata dallo studio è utilizzabile se prevede una copertura autonoma per l’assistenza fiscale di ciascun professionista, indicato per nome nel contratto.

L’iscrizione nell’elenco è la condizione per firmare i visti richiesti dalla normativa tributaria, dalla compensazione del credito IVA oltre soglia alla comunicazione delle opzioni Superbonus per cessione del credito e sconto in fattura; i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale possono invece ottenere l’esonero dal visto di conformità entro i limiti fissati dalla legge.

Cosa contiene la comunicazione: dati, dichiarazioni e polizza

Nella comunicazione il professionista inserisce i dati e rende le dichiarazioni previste dall’art. 21 del D.M. n. 164/1999, indicando anche le garanzie stipulate e le eventuali strutture tramite le quali trasmetterà le dichiarazioni dei clienti (punto 3.1 del provvedimento). Come allegato il provvedimento chiede solo la documentazione dell’art. 21, comma 2, lettera a), cioè la copia della polizza (punto 3.2): le dichiarazioni sulla sospensione dall’ordine e sui requisiti si rendono nella comunicazione stessa.

Dato, dichiarazione o allegato Riferimento normativo
Dati anagrafici, requisiti professionali, codice fiscale e partita IVA Art. 21, comma 1, lett. a), D.M. 31 maggio 1999, n. 164
Domicilio e altri luoghi in cui si esercita l’attività professionale Art. 21, comma 1, lett. b), D.M. 31 maggio 1999, n. 164
Denominazione delle società di servizi di cui ci si avvale, dati di soci, amministratori e sindaci, attività affidate Art. 21, comma 1, lett. c), D.M. 31 maggio 1999, n. 164
Copia della polizza di responsabilità civile Art. 21, comma 2, lett. a), e art. 22, D.M. 31 maggio 1999, n. 164
Dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dall’ordine Art. 21, comma 2, lett. b), D.M. 31 maggio 1999, n. 164
Dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti Art. 21, comma 2, lett. c), e art. 8, comma 1, D.M. 31 maggio 1999, n. 164
Dati delle garanzie e delle strutture per la trasmissione delle dichiarazioni Punto 3.1 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 259305/2026 del 22 settembre 2026

La polizza deve avere un massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti e di visti, asseverazioni e certificazioni tributarie rilasciati, e comunque non inferiore a tre milioni di euro (art. 22, comma 1, D.M. n. 164/1999). In alternativa la garanzia può essere prestata con una cauzione in titoli di Stato o con una fideiussione bancaria o assicurativa per i quattro anni successivi all’attività di assistenza (art. 22, comma 2-bis, D.M. n. 164/1999). Le istruzioni regionali dell’Agenzia chiedono inoltre che la copertura:

  • sia riferita all’assistenza fiscale prestata con l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni;
  • non preveda franchigie o scoperti, salvo l’impegno della compagnia a risarcire per intero il terzo danneggiato e a rivalersi poi sull’assicurato;
  • copra le richieste di risarcimento presentate nei cinque anni successivi alla scadenza per errori commessi durante il contratto, escludendo quindi la clausola claims made, che limita la copertura alle richieste arrivate prima della scadenza;
  • non sia limitata a uno specifico modello di dichiarazione.

Variazioni, rinnovo polizza e rinuncia al visto

Ogni variazione di dati, elementi e documenti già trasmessi si comunica tramite Vi.diCo.Web entro trenta giorni dal momento in cui si verifica (punto 3.5 del provvedimento, che riprende l’art. 21, comma 3, del D.M. n. 164/1999). Lo stesso servizio accoglie le integrazioni che si rendono necessarie sulla comunicazione già inviata (punto 3.4).

Il rinnovo della polizza modifica un documento già trasmesso e segue quindi la regola delle variazioni. Oggi le Direzioni regionali chiedono di inviare, entro 30 giorni dalla scadenza, la nuova polizza o la quietanza di pagamento del rinnovo; in mancanza, dopo un invito a regolarizzare, il professionista è cancellato dall’elenco e per tornare a firmare visti deve presentare una nuova comunicazione completa.

La rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto si comunica con l’apposita funzione del servizio online (punto 3.6 del provvedimento).

Servizio online obbligatorio dall’11 gennaio 2027

Vi.diCo.Web diventa l’unico canale per la comunicazione dall’11 gennaio 2027 (punto 5.2 del provvedimento), mentre la data di apertura del servizio sarà resa nota con un avviso sul sito dell’Agenzia delle Entrate (punto 5.1). Fino all’apertura la comunicazione si invia alla Direzione regionale con i canali indicati da ciascuna Direzione, come PEC o raccomandata A/R; tra l’avvio del servizio e il 10 gennaio 2027 il provvedimento non esclude le modalità attuali.

L’11 gennaio non coincide con il 1° gennaio 2027, data da cui le motivazioni del provvedimento richiamano le nuove norme del testo unico: l’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 141/2026 per l’individuazione dei professionisti e l’art. 47 dello stesso decreto, che riprende la base normativa dei servizi digitali dell’art. 22 del D.Lgs. n. 1/2024.