Tratto dallo speciale:

Nuovo TFR stagionali, busta paga e fondo pensione a fine contratto

di Teresa Barone

1 Settembre 2026 11:02

logo PMI+ logo PMI+
Alla chiusura dei contratti stagionali il TFR finisce in busta paga oppure al fondo pensione secondo la durata del rapporto e la storia contributiva

La chiusura dei contratti stagionali a termine tra fine agosto e settembre è la prima che avviene sotto il regime dell’adesione automatica alla previdenza complementare, in vigore dal 1° luglio 2026. Per una parte dei lavoratori di stagione il TFR non compare nell’ultima busta paga, perché è già stato destinato al fondo pensione di categoria fin dal giorno dell’assunzione.

In sintesi:

  • il trattamento di fine rapporto va corrisposto alla cessazione dal servizio e comunque entro trenta giorni (artt. 217 e 218 del CCNL);
  • l’adesione automatica al fondo pensione non si perfeziona nei rapporti a termine di durata inferiore a sessanta giorni né quando il contratto cessa prima di quel termine (legge n. 199/2025, art. 1, comma 204);
  • la quattordicesima matura sul periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno, quindi una stagione estiva si divide su due periodi di competenza;
  • le ferie maturate e non godute sono monetizzate alla cessazione, sulla base dei ventisei giorni annui previsti dall’art. 134 del CCNL.

Le voci dell’ultima busta paga di fine stagione

L’ultima busta paga di un lavoratore stagionale contiene la retribuzione dei giorni lavorati nel mese di cessazione più tutte le somme maturate e non ancora corrisposte. Le voci da ritrovare nel cedolino sono:

  • la retribuzione ordinaria del periodo finale, comprese le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e domenicale;
  • gli straordinari prestati e non ancora liquidati nei mesi precedenti;
  • i ratei di tredicesima e quattordicesima maturati durante il rapporto;
  • l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti;
  • il trattamento di fine rapporto, quando non è stato destinato alla previdenza complementare.

Gli importi si calcolano secondo il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, applicato a bar, ristoranti e ristorazione collettiva, mentre le strutture ricettive seguono il CCNL Turismo. Il TFR è determinato ai sensi dell’art. 2120 del Codice civile e della legge 29 maggio 1982, n. 297, dividendo per 13,5 la retribuzione utile di ciascun anno, e i documenti di lavoro vanno riconsegnati entro tre giorni dalla cessazione secondo l’art. 219 del contratto.

TFR stagionali tra azienda e fondo pensione

Dal 1° luglio 2026 il TFR maturando di chi viene assunto per la prima volta nel settore privato è destinato in automatico al fondo pensione previsto dal contratto collettivo, salvo rinuncia scritta entro sessanta giorni dall’assunzione. La disciplina dell’adesione automatica al fondo pensione è contenuta nell’art. 1, commi 201-205, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha riscritto l’art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ed è stata attuata dalla deliberazione COVIP del 19 giugno 2026.

Per il lavoro di stagione l’esito dipende da due variabili, la durata del contratto e l’esistenza di una posizione previdenziale già alimentata dal TFR. Le FAQ del Ministero del Lavoro pubblicate il 17 giugno 2026 chiariscono che l’automatismo opera nei rapporti a termine solo se la durata consente il decorso dei sessanta giorni, e che non produce effetti quando il rapporto cessa prima di quel termine.

Situazione del lavoratore stagionale Destinazione del TFR maturato
contratto a termine di durata inferiore a sessanta giorni liquidazione con l’ultima busta paga secondo l’art. 2120 del Codice civile
rapporto cessato prima del sessantesimo giorno dall’assunzione liquidazione con l’ultima busta paga, l’adesione automatica non si perfeziona
prima assunzione con contratto oltre i sessanta giorni e nessuna scelta espressa fondo pensione del contratto collettivo, con decorrenza dalla data di assunzione
riassunzione di chi ha già un fondo alimentato dal TFR fondo pensione, salvo indicazione di una forma diversa entro sessanta giorni
riassunzione di chi non ha un fondo alimentato dal TFR liquidazione in azienda, con possibilità di aderire in seguito

Chi ha lavorato una stagione lunga e non ha firmato nulla trova un cedolino senza la voce di liquidazione: le quote sono state versate al fondo e vi rimangono, perché il conferimento non è reversibile. Quando invece il TFR viene liquidato, la quota di una stagione di pochi mesi si ottiene rapportando ai dodicesimi la retribuzione utile divisa per 13,5, mentre il calcolo del TFR netto incorpora anche la rivalutazione Istat e l’imposta sostitutiva del 17% che grava su di essa.

Quando l’adesione automatica si perfeziona, i versamenti partono dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni e comprendono anche le quote maturate dal primo giorno di lavoro. Il lavoratore con retribuzione annua lorda inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale può dichiarare entro il termine di non versare la contribuzione a proprio carico, senza che questo faccia venire meno l’adesione.

Tempi di pagamento del TFR nel CCNL Pubblici Esercizi

Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio e, quando le esigenze di elaborazione delle retribuzioni lo impediscono, non oltre trenta giorni dalla data di cessazione: lo stabilisce l’art. 218 del CCNL. Il termine di trenta giorni è un limite massimo legato all’elaborazione, non una dilazione ordinaria.

Sul computo dell’anzianità l’art. 217 fissa un criterio che pesa nelle stagioni corte: le frazioni di anno sono calcolate per dodicesimi e le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di calendario valgono come mese intero, mentre quelle inferiori non entrano nel conteggio. Una stagione chiusa il 12 del mese perde quindi l’ultimo dodicesimo, una chiusa il 16 lo conserva. Sulle somme già accantonate presso lo stesso datore l’anticipo del TFR richiede otto anni di servizio, requisito che il lavoro di stagione raggiunge solo con riassunzioni continuative presso la stessa azienda.

Ratei di tredicesima e quattordicesima nei contratti di stagione

I lavoratori a termine maturano entrambe le mensilità aggiuntive in proporzione alla durata del rapporto e le somme vanno liquidate con le competenze finali. La tredicesima, disciplinata dall’art. 183 del CCNL, corrisponde a una mensilità della retribuzione in atto ed è pagata di norma in occasione delle ricorrenze natalizie: chi chiude a settembre la riceve in busta paga come rateo, non a dicembre.

La quattordicesima segue una regola che nel lavoro di stagione produce l’effetto meno intuitivo. L’art. 184 la commisura alla retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno e ne prevede la corresponsione con la retribuzione di luglio, con esclusione degli scatti di anzianità dal 1° gennaio 2018. Il periodo di maturazione va quindi dal 1° luglio al 30 giugno successivo: una stagione avviata a maggio e chiusa a settembre matura ratei su due periodi distinti, quelli fino al 30 giugno e quelli successivi.

Ferie non godute e indennità sostitutiva

Le ferie maturate e non godute alla scadenza del contratto sono monetizzate con l’ultima busta paga, unica ipotesi in cui la sostituzione con una somma di denaro è ammessa. L’art. 134 del CCNL riconosce ventisei giorni di ferie annue, considerando la settimana lavorativa di sei giornate qualunque sia la distribuzione dell’orario: il rateo mensile è quindi di poco superiore ai due giorni.

Nei contratti di stagione la fruizione effettiva è spesso impossibile e la voce compare per intero nel cedolino finale, insieme ai permessi residui. La tassazione delle ferie non godute segue un regime distinto da quello del TFR: tassazione ordinaria con l’aliquota marginale del lavoratore per le somme riferite all’anno di cessazione, tassazione separata per gli arretrati di anni precedenti ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR.

Le verifiche sul cedolino finale

Il controllo dell’ultima busta paga richiede il confronto tra le voci esposte e i documenti sottoscritti all’assunzione. Le verifiche da fare sono:

  • confrontare i giorni retribuiti con quelli effettivamente lavorati, comprese le maggiorazioni per festivi e notturni;
  • controllare il modulo di destinazione del TFR firmato all’assunzione, o la dichiarazione resa in forma libera nelle more dell’adozione del modello ministeriale, per sapere se le quote sono in azienda o al fondo;
  • verificare che i ratei di tredicesima e quattordicesima coprano l’intera durata del rapporto e non il solo anno solare in corso;
  • controllare la presenza dell’indennità per ferie e permessi non goduti, esposta come voce autonoma e distinta dal TFR;
  • chiedere al fondo pensione la comunicazione di avvenuta iscrizione, che il fondo invia quando l’adesione automatica si è perfezionata.

Se il TFR non compare nel cedolino e nessuna comunicazione arriva dal fondo, la posizione va chiarita con il datore di lavoro prima dello scadere dei trenta giorni previsti dall’art. 218, perché da quel momento decorrono gli interessi sulle somme non corrisposte.