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Tassazione ferie non godute, meno IRPEF sull’indennità con le aliquote 2026

di Noemi Ricci

16 Luglio 2026 08:50

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L'indennità per ferie non godute segue la tassazione ordinaria o quella separata in base all'anno di maturazione, con effetti diversi sul netto in busta paga

Superata la scadenza del 30 giugno 2026, nelle buste paga estive dei dipendenti con arretrati di ferie maturate nel 2024 compaiono le trattenute contributive, mentre chi chiude il rapporto di lavoro in questi mesi riceve un’indennità sostitutiva tassata per la prima volta con le nuove aliquote IRPEF in vigore dal 2026. Il fisco tratta le ferie non godute con tassazione ordinaria per le somme riferite all’anno in corso e separata per gli arretrati di anni precedenti. La differenza incide sul netto percepito dal lavoratore e sugli obblighi di conguaglio del datore di lavoro.

In sintesi:

  • le quattro settimane minime di ferie (art. 10, D.Lgs. n. 66/2003) vanno fruite per metà nell’anno e per metà entro i 18 mesi successivi;
  • decorsi i 18 mesi i contributi INPS sono comunque dovuti, con versamento entro il 20 agosto per le ferie del secondo anno precedente;
  • l’indennità sostitutiva è reddito di lavoro dipendente, come chiarito dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997;
  • per le ferie riferite ad anni precedenti si applica la tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR;
  • dal 2026 l’indennità tassata in via ordinaria sconta le nuove aliquote IRPEF al 23, 33 e 43% (L. n. 199/2025).

Ferie annuali, minimo di legge e termini di fruizione

Ogni lavoratore dipendente ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie retribuite l’anno, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, in attuazione del principio fissato dall’articolo 36 della Costituzione. Il diritto è irrinunciabile: né il dipendente può cedervi in cambio di denaro, né il datore può negarne la fruizione.

La legge scandisce anche i termini di godimento delle ferie: almeno due settimane nell’anno di maturazione, da fruire in modo consecutivo se il lavoratore lo richiede come previsto dall’art. 2109 del Codice Civile, e le altre due entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo i termini più ampi fissati dalla contrattazione collettiva. Le ferie maturate nel 2024 andavano quindi esaurite entro il 30 giugno 2026.

Quando le ferie non godute diventano monetizzabili

Le quattro settimane minime di legge non sono monetizzabili in costanza di rapporto: l’indennità sostitutiva è ammessa solo alla cessazione del rapporto di lavoro oppure per i giorni di ferie eccedenti il minimo legale riconosciuti dal CCNL o dal contratto individuale. Il divieto discende dallo stesso D.Lgs. n. 66/2003 e tutela il recupero psico-fisico del lavoratore.

Alla cessazione, qualunque ne sia la causa, i giorni residui vanno invece sempre liquidati. Sulla natura di questa somma la Cassazione (sent. n. 13473 del 29 maggio 2018) ha adottato una lettura mista: l’indennità per ferie non godute è insieme risarcitoria, perché compensa la perdita del riposo, e retributiva, perché corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro. Ai fini fiscali l’Agenzia delle Entrate la considera reddito di lavoro dipendente a tutti gli effetti, secondo l’impostazione della Circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997.

Contributi INPS anche sulle ferie non godute

Decorsi 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, i contributi INPS sulle ferie non godute sono dovuti anche se i giorni non sono stati monetizzati: la base imponibile è l’importo dell’indennità sostitutiva teorica e il versamento dei contributi sulle ferie non godute scade il 20 agosto per i giorni maturati nel secondo anno precedente. Il termine dei 18 mesi si sospende quando il mancato godimento dipende da malattia, infortunio, maternità o cassa integrazione.

Per il lavoratore l’effetto è una trattenuta per ferie non godute nel cedolino, con un netto più basso del solito. La somma anticipata non va persa: al momento della fruizione effettiva dei giorni arretrati i contributi versati sono restituiti in busta paga, a compensazione delle trattenute subite.

Indennità sostitutiva, il calcolo della liquidazione

L’indennità sostitutiva delle ferie non godute è pari alla retribuzione giornaliera moltiplicata per i giorni residui. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione lorda mensile per il divisore fissato dal CCNL applicato, pari a 26 per la generalità dei contratti. La base di computo comprende gli elementi fissi e continuativi della retribuzione, secondo le regole del contratto collettivo.

L’importo confluisce nell’ultima busta paga utile e concorre alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, su cui si calcolano contributi previdenziali e IRPEF.

Tassazione ordinaria o separata per anno di maturazione

L’indennità riferita alle ferie maturate nell’anno di cessazione è soggetta a tassazione ordinaria, insieme agli altri redditi dell’anno; quella riferita ad anni precedenti sconta la tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR, quando il mancato godimento dipende da cause estranee alla volontà delle parti. In termini pratici: la tassazione separata applica l’aliquota media del biennio precedente ed evita che una somma accumulata in più anni faccia scattare gli scaglioni più alti in un solo periodo d’imposta.

Ferie a cui si riferisce l’indennità Regime fiscale applicato
Ferie maturate nell’anno di cessazione Tassazione ordinaria
Ferie ancora nella finestra dei 18 mesi Tassazione ordinaria
Ferie di anni precedenti non godute per cause estranee alla volontà delle parti Tassazione separata (art. 17, c. 1, lett. b TUIR)
Ferie di anni precedenti con rinvio concordato tra datore e lavoratore Tassazione ordinaria

La distinzione va gestita con attenzione nel cedolino di fine rapporto: l’indennità per ferie non godute in busta paga deve essere esposta separatamente dal TFR, che segue un proprio regime di tassazione separata con regole di calcolo differenti.

Il calcolo con le aliquote IRPEF 2026, un esempio

Dal 1° gennaio 2026 l’IRPEF si applica con tre aliquote: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000 a 50.000 euro e 43% oltre, per effetto dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 199/2025 che ha ridotto di due punti la seconda aliquota. Sull’indennità tassata in via ordinaria si applica l’aliquota marginale del lavoratore, quella dello scaglione in cui cade la somma aggiunta al reddito dell’anno.

Un esempio di calcolo della tassazione delle ferie non godute con numeri reali: retribuzione lorda mensile di 2.340 euro con divisore contrattuale 26, quindi 90 euro di retribuzione giornaliera; 10 giorni di ferie residue generano un’indennità lorda di 900 euro. Su questa somma il dipendente versa i contributi previdenziali a suo carico (9,19% nella generalità dei casi), pari a 82,71 euro; sull’imponibile fiscale di 817,29 euro, per un reddito annuo nel secondo scaglione, l’IRPEF marginale al 33% vale 269,71 euro. Il netto orientativo è di 547,58 euro, al lordo di addizionali locali e detrazioni. Con l’aliquota del 35% in vigore fino al 2025 l’imposta sarebbe stata di 286,05 euro: il taglio del secondo scaglione lascia in tasca circa 16 euro in più su questa cifra.

L’incidenza effettiva sull’intero reddito annuo dipende da detrazioni, addizionali e altri redditi: il calcolo IRPEF aggiornato agli scaglioni 2026 restituisce l’imposta dovuta sul singolo caso.

Ferie non godute in caso di dimissioni e licenziamento

In caso di dimissioni o di licenziamento il datore di lavoro liquida l’indennità per i giorni residui con la busta paga di cessazione, insieme alle altre competenze di fine rapporto. Il diritto spetta qualunque sia la causa della cessazione, comprese le dimissioni volontarie e la scadenza del contratto a termine.

Il diritto viene meno solo quando il datore dimostra di aver invitato il dipendente a fruire dei giorni maturati e di averlo informato delle conseguenze del mancato utilizzo: i criteri fissati dalla giurisprudenza europea e nazionale sulla perdita delle ferie non godute escludono la monetizzazione quando l’accumulo dipende da una scelta deliberata del lavoratore. Negli altri casi la somma va corrisposta in tempi brevi, applicando il regime fiscale corrispondente all’anno di maturazione dei giorni liquidati.