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Stipendio più basso durante le ferie, per la Cassazione può essere legittimo

di Teresa Barone

18 Agosto 2026 12:00

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L'ordinanza 18529/2026 fissa la verifica sull'incidenza annua delle voci escluse e i tre controlli per capire se la busta paga delle ferie è corretta

La busta paga del mese di ferie può arrivare più leggera di quelle ordinarie senza che ne derivi una violazione del diritto al riposo, a una condizione: la riduzione non deve spingere il lavoratore a rinunciare alle ferie. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una decisione che sostituisce un principio generale con una verifica quantitativa.

In sintesi:

  • l’ordinanza n. 18529 dell’8 giugno 2026 della Corte di Cassazione, sezione Lavoro, riguarda un macchinista del settore ferroviario;
  • le voci escluse dalla paga feriale erano l’indennità di assenza dalla residenza e la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale;
  • l’incidenza di quelle voci sulla retribuzione annua lorda era del 3,37 per cento, misura giudicata priva di effetto deterrente;
  • il confronto tra retribuzione ordinaria e feriale si effettua su base annua;
  • le indennità legate in modo stabile alle mansioni e allo status professionale vanno incluse nella paga delle ferie.

La retribuzione delle ferie può escludere alcune indennità variabili

La Cassazione conferma un principio consolidato del diritto europeo: lo stipendio ordinario e la retribuzione delle ferie devono essere comparabili, senza obbligo di perfetta identità tra i due importi. L’esclusione di alcune voci variabili è quindi legittima quando non genera una riduzione idonea a disincentivare il riposo. Nel caso deciso con l’ordinanza n. 18529/2026 le voci escluse erano l’indennità di assenza dalla residenza e la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale (IUP).

L’effetto dissuasivo e la soglia del taglio

Il criterio guida è l’effetto dissuasivo: una decurtazione è vietata quando è idonea a spingere il lavoratore a rinunciare alle ferie per non perdere reddito. La Corte non fissa una percentuale valida per tutti, però indica la direzione con il caso deciso: un’incidenza del 3,37% sulla retribuzione annua lorda è stata considerata troppo bassa per scoraggiare il riposo. La valutazione va condotta caso per caso, misurando quanto la parte esclusa incide sul totale.

Confronto tra stipendio e ferie fatto su base annua

La comparazione tra retribuzione ordinaria e feriale si effettua su orizzonti temporali omogenei. Poiché il lavoratore aveva chiesto le differenze su base annuale, la Corte ha stabilito che il raffronto andava fatto con la retribuzione annua anziché con quella di un singolo mese. Il metodo di calcolo influenza l’esito: una voce che incide molto in un mese può diluirsi nell’arco dell’anno e scendere sotto la soglia rilevante.

Quali voci retributive spettano sempre durante le ferie

Il principio di fondo non cambia: le indennità legate in modo stabile e continuativo alle mansioni e allo status professionale del lavoratore vanno incluse nella retribuzione feriale. La novità dell’ordinanza n. 18529/2026 sta nella verifica quantitativa dell’esclusione, mentre sulla natura delle voci la Corte segue l’orientamento ribadito con la decisione n. 24988/2025.

La stessa Corte, in materia di buoni pasto e indennità durante le ferie, ha confermato che le componenti ordinarie della busta paga seguono il lavoratore anche nel periodo di riposo. Lo stesso criterio si applica alle giornate che i contratti collettivi equiparano alle ferie, come i permessi per le festività soppresse, dove la retribuzione segue il regime del riposo annuale.

Tre controlli per valutare il taglio in busta paga

La verifica procede in sequenza, dalla natura della voce esclusa fino all’effetto sul reddito complessivo. Tre controlli bastano a capire se la riduzione della paga feriale sta dentro i limiti fissati dalla Corte.

Controllo Come procedere
Natura della voce esclusa verificare se l’indennità è legata in modo stabile e continuativo alle mansioni; in tal caso, in linea di principio spetta anche durante le ferie
Incidenza economica calcolare quanto la voce esclusa incide sulla retribuzione annua lorda, non sul singolo mese
Effetto dissuasivo stabilire se la riduzione scoraggia la fruizione delle ferie; nel caso deciso dalla Cassazione un’incidenza del 3,37% annuo non ha superato questa soglia

Il conto si rifà sui propri numeri dividendo il totale annuo delle voci non corrisposte in ferie per la retribuzione annua lorda. Con una retribuzione annua lorda di 26.700 euro e voci variabili escluse per circa 900 euro nell’anno l’incidenza si ferma al 3,37 per cento, sotto la soglia ritenuta non dissuasiva. Le stesse somme, osservate solo nelle giornate di ferie in cui non vengono corrisposte, fanno apparire quella parte di cedolino molto più leggera, mentre sull’intero anno tornano a essere una quota marginale del totale.

Per ricostruire la retribuzione annua di riferimento partendo dagli importi del proprio cedolino si può usare il calcolo dello stipendio netto, da confrontare poi con il totale delle voci che in ferie non compaiono.