Dal 1° luglio 2026 cambia la destinazione del TFR per chi entra nel mondo del lavoro. I nuovi assunti del settore privato vengono iscritti in automatico a un fondo pensione fin dal giorno dell’assunzione e hanno 60 giorni per rinunciare o indicare una destinazione diversa. La novità, prevista dalla legge di Bilancio 2026 e dettagliata dalla delibera Covip del 19 giugno, manda in soffitta il vecchio silenzio-assenso e introduce un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare più rapido e dagli effetti più stabili. Disponibili anche le FAQ del Ministero del Lavoro, pubblicate il 18 giugno 2026 sul portale della previdenza complementare.
I punti essenziali della nuova disciplina:
- dal 1° luglio 2026 i dipendenti privati di prima assunzione aderiscono in automatico al fondo pensione, esclusi i domestici (legge 199/2025, art. 1 commi 204-205);
- il termine per rinunciare o scegliere diversamente è di 60 giorni dalla data di assunzione, oltre i quali l’adesione si consolida;
- trascorsi i 60 giorni il TFR conferito non torna in azienda mentre il percorso inverso resta sempre aperto;
- senza una scelta il TFR confluisce nel fondo del contratto collettivo applicato e, in mancanza di accordi, nel fondo residuale Cometa;
- l’adesione automatica si estende a chi cambia lavoro dopo il 30 giugno 2026 con un fondo già alimentato dal TFR, salvo diversa indicazione entro 60 giorni;
- la fonte attuativa è la delibera Covip del 19 giugno 2026, che sostituisce le direttive del 24 aprile 2008.
- Chi rientra nell’adesione automatica al fondo pensione
- Adesione dall’assunzione, rinuncia entro 60 giorni
- I criteri per individuare il fondo pensione di destinazione
- Le alternative alla destinazione automatica entro 60 giorni
- Le linee di investimento per l’adesione automatica
- Obblighi del datore di lavoro in fase di assunzione
- Domande frequenti sull’adesione automatica
Chi rientra nell’adesione automatica al fondo pensione
L’adesione automatica al fondo pensione per il proprio TFR si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione a partire dal 1° luglio 2026, con esclusione dei lavoratori domestici e dei dipendenti pubblici. Il meccanismo si estende, con adattamenti, anche a chi cambia lavoro dopo il 30 giugno 2026 avendo già una posizione attiva in un fondo pensione. Chi invece prosegue un rapporto già in corso senza nuove assunzioni non è toccato dalla novità.
| Lavoratore | Regime dal 1° luglio 2026 |
|---|---|
| Dipendente privato di prima assunzione | adesione automatica al fondo dalla data di assunzione, salvo rinuncia entro 60 giorni |
| Già occupato che cambia lavoro con un fondo attivo alimentato dal TFR | adesione automatica al nuovo rapporto, salvo indicazione di una forma diversa entro 60 giorni |
| Già occupato senza un fondo attivo alimentato dal TFR, per mancata adesione, soli contributi o posizione riscattata | nessuna adesione automatica, il TFR è gestito secondo l’art. 2120 del Codice civile con possibilità di aderire in seguito |
| Lavoratore già in forza senza nuova assunzione dopo il 30 giugno 2026 | nessuna novità, vale la disciplina precedente |
| Lavoratore domestico | escluso dall’adesione automatica |
| Dipendente pubblico | escluso, valgono il d.lgs. 124/1993 e gli accordi istitutivi dei fondi |
| Contratto a tempo determinato di breve durata | adesione automatica solo se il rapporto dura abbastanza da far decorrere i 60 giorni, anche se il termine cade durante la prova |
Per i dipendenti pubblici il quadro segue una strada separata, fondata sugli accordi delle parti istitutive dei fondi negoziali e sull’opzione TFR per chi è ancora in regime di trattamento di fine servizio. La nuova adesione automatica del settore privato non li riguarda.
Adesione dall’assunzione, rinuncia entro 60 giorni
Il neoassunto è considerato aderente al fondo pensione già dalla data di assunzione, senza bisogno di una manifestazione di volontà iniziale. Da quel momento il datore deve considerare il TFR destinato alla previdenza complementare. Il lavoratore ha 60 giorni per presentare una rinuncia scritta, che opera in via retroattiva dalla data di assunzione, come se l’iscrizione non fosse mai avvenuta.
Sul piano della gestione il datore di lavoro comunica l’adesione al fondo e avvia i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, recuperando però le quote dovute fin dalla data di assunzione. Se il contratto collettivo esclude la contribuzione durante il periodo di prova, il TFR viene comunque versato dal primo giorno e i contributi partono al superamento della prova.
Il punto da non sottovalutare è l’irreversibilità. Trascorsi i 60 giorni senza rinuncia, il conferimento del TFR al fondo si consolida e non può più essere revocato: le somme non tornano in azienda. Resta invece sempre praticabile il percorso opposto, cioè aderire in un secondo momento dopo aver inizialmente tenuto il TFR in azienda. Per questo l’informativa tempestiva del datore pesa sul lavoratore in modo diretto.
| Fino al 30 giugno 2026 | Dal 1° luglio 2026 |
|---|---|
| sei mesi per scegliere la destinazione del TFR | 60 giorni dalla data di assunzione |
| conferimento del solo TFR | contribuzione di TFR, datore e lavoratore nelle misure previste dagli accordi |
| versamenti dal settimo mese, dopo la scadenza del semestre | versamenti con decorrenza dalla data di assunzione |
| destinazione di default al comparto garantito | linea di investimento coerente con orizzonte temporale ed età |
| adesione con modalità tacite, il cosiddetto silenzio-assenso | adesione automatica come regola, rinuncia come eccezione |
I criteri per individuare il fondo pensione di destinazione
Senza una scelta esplicita, il TFR confluisce nella forma pensionistica prevista dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale applicato al rapporto. Se in azienda operano più fondi, prevale quello con il maggior numero di iscritti, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di accordi collettivi di qualsiasi livello, le somme vanno al fondo residuale di riferimento, oggi Cometa, il fondo nazionale dei metalmeccanici.
Insieme al TFR può confluire anche la contribuzione a carico del datore di lavoro e quella a carico del lavoratore, nelle misure fissate dagli accordi collettivi. È un ampliamento rispetto al vecchio meccanismo, che spostava il solo trattamento di fine rapporto.
Entro i 60 giorni il lavoratore può anche scegliere di destinare al fondo solo una percentuale del TFR maturando, anziché l’intero importo, nei limiti previsti dagli accordi applicabili.
La quota a carico del lavoratore non è obbligatoria quando la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale annuo, pari a 7.101,12 euro nel 2026, cioè 546,24 euro mensili per tredici mensilità (art. 3 commi 6 e 7 della legge 335/1995). In questo caso il lavoratore può dichiarare entro 60 giorni di non versare la propria quota. Quando non esistono accordi collettivi e il TFR va al fondo residuale, non sorge alcun obbligo contributivo a carico delle parti.
Le alternative alla destinazione automatica entro 60 giorni
Entro i 60 giorni il lavoratore può muoversi su più fronti rispetto al fondo di categoria. Le scelte alternative sono:
- destinare il TFR a un fondo pensione diverso da quello previsto dal contratto collettivo;
- mantenere il TFR in azienda secondo le regole dell’art. 2120 del Codice civile, dove continua a maturare e viene liquidato alla cessazione del rapporto;
- rinunciare alla previdenza complementare e aderire in un secondo momento, perché questa porta resta sempre percorribile.
Chi sceglie di lasciare il TFR in azienda deve tenere conto del Fondo di Tesoreria INPS. Per le quote non destinate alla previdenza complementare, l’obbligo di versamento al Fondo scatta in base alla media annua dei dipendenti dell’anno precedente, con soglie progressive: 60 dipendenti nel biennio 2026-2027, 50 dipendenti dal 2028 al 2031, 40 dipendenti dal 2032.
La scelta tra fondo e azienda incide su rendimento, fiscalità e accesso agli anticipi.
Le linee di investimento per l’adesione automatica
Quando l’adesione nasce dall’automatismo e non da una scelta esplicita, il fondo destina le somme a una linea di investimento coerente con l’orizzonte temporale e con l’età anagrafica dell’aderente, secondo una logica di tipo life-cycle che riduce il rischio man mano che si avvicina la pensione. Prima di avviare i versamenti il datore deve verificare che il fondo di destinazione sia stato adeguato ai criteri minimi di investimento fissati dalla Covip (art. 8 comma 9 del dlgs 252/2005): se non lo è, i versamenti non possono partire verso quel fondo.
L’iscrizione automatica non blocca il lavoratore in una posizione rigida. Chi vi rientra mantiene la facoltà di cambiare comparto di investimento in qualsiasi momento e, trascorsi due anni, può trasferire la propria posizione a un’altra forma pensionistica.
=> Previdenza, TFR e Fondi Pensione in 10 domande e risposte
Obblighi del datore di lavoro in fase di assunzione
Al momento dell’assunzione il datore di lavoro deve fornire al neoassunto un’informativa dettagliata sugli accordi collettivi applicabili, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle scelte disponibili e sui relativi tempi, conservando traccia della consegna (art. 8 comma 8 del dlgs 252/2005). Insieme all’informativa va consegnato il modulo di destinazione del TFR, il modello TFR2, in corso di aggiornamento con un decreto interministeriale. Nelle FAQ pubblicate sul portale della previdenza complementare il Ministero del Lavoro ha precisato che, fino alla disponibilità del nuovo modello, in via transitoria la scelta può essere messa per iscritto in forma libera.
Per i dipendenti già in forza, il datore deve acquisire una dichiarazione del lavoratore sull’esistenza di una precedente adesione a una forma pensionistica complementare con destinazione del TFR, perché da quella dichiarazione dipende il trattamento del nuovo rapporto e l’eventuale applicazione dell’adesione automatica.
Domande frequenti sull’adesione automatica
Chi era già iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 deve conferire l’intero TFR?
No, non in ogni caso. Per i lavoratori la cui prima iscrizione alla previdenza obbligatoria è anteriore al 29 aprile 1993, l’adesione automatica non comporta per forza il conferimento dell’intero TFR: gli accordi collettivi possono fissare una percentuale e, in loro mancanza, la quota destinata al fondo non è inferiore al 50 per cento del TFR maturando. Il lavoratore conserva comunque la facoltà di conferire l’intero importo (delibera Covip del 19 giugno 2026, in attuazione dell’art. 8 del dlgs 252/2005).
Chi comunica al lavoratore l’iscrizione automatica al fondo pensione?
È il fondo pensione a comunicare all’iscritto l’avvenuta destinazione automatica del TFR. Nella comunicazione il fondo indica la linea di investimento di default applicata, le modifiche che il lavoratore può richiedere e dove reperire la documentazione informativa essenziale, disponibile sul proprio sito (FAQ del Ministero del Lavoro sul portale della previdenza complementare).