L’obbligo di fattura elettronica in Italia prosegue anche dopo il 31 dicembre 2027, data fissata dall’ultima proroga autorizzata dal Consiglio dell’Unione Europea. La riforma UE dell’IVA nell’era digitale (nota come ViDA) permette infatti agli Stati membri di imporla nelle operazioni interne senza chiedere deroghe. Per le fatture interne di imprese e Partite IVA l’unico canale di invio è il Sistema di Interscambio (SdI). I Forfettari, nelle fatture ai propri clienti in Italia, possono anche usare il formato semplificato, con meno dati obbligatori e senza limiti di importo.
Le prossime tappe della riforma riguardano gli scambi tra Paesi UE, che passeranno alla fattura elettronica, e l’adeguamento dei sistemi nazionali al formato europeo.
In sintesi:
- per le fatture emesse in Italia sia tra soggetti IVA (B2B) sia verso i consumatori finali (B2C), l’obbligo di fattura elettronica prosegue anche dopo la scadenza della proroga europea, perché dal 14 aprile 2025 la direttiva (UE) 2025/516 consente agli Stati di imporlo senza autorizzazione;
- la proroga concessa all’Italia con la decisione di esecuzione (UE) 2024/3150 smette di applicarsi quando il Consiglio adotta un sistema generale sulla fatturazione elettronica;
- per le fatture tra soggetti IVA (B2B) di Paesi UE diversi, la fattura elettronica diventa obbligatoria dal 1° luglio 2030, secondo l’art. 5 della direttiva (UE) 2025/516;
- i contribuenti forfettari possono emettere ai clienti in Italia la fattura elettronica semplificata anche oltre il limite di 400 euro, ai sensi dell’art. 1, comma 59, della L. n. 190/2014, ma non per le cessioni di beni verso altri Paesi UE.
- Fattura elettronica obbligatoria dopo il 2027: la base europea
- Il percorso della fatturazione elettronica in Italia
- Fattura elettronica europea dal 2030
- Adeguamento dello SdI entro il 2035
- Invio tramite SdI e fattura dei Forfettari
- Sanzioni per fattura non emessa in formato elettronico
- Fattura elettronica semplificata per i Forfettari
Fattura elettronica obbligatoria dopo il 2027: la base europea
La fattura elettronica è obbligatoria anche dopo la scadenza della proroga europea per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, perché la direttiva IVA consente ora agli Stati di imporla senza autorizzazione dell’Unione europea.
Ai sensi dell’art. 1, punto 2), della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio dell’11 marzo 2025, all’art. 218 della direttiva 2006/112/CE è stato aggiunto un paragrafo che permette agli Stati membri di richiedere ai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio l’emissione di fatture elettroniche per le operazioni interne, alle condizioni da essi stabilite. In chiaro, l’obbligo nazionale non dipende più da una deroga temporanea da rinnovare periodicamente.
La stessa direttiva aggiunge all’art. 232 la possibilità di non subordinare la fattura elettronica all’accordo del destinatario, e l’art. 6, par. 1, consente agli Stati di applicare entrambe le disposizioni dalla data di entrata in vigore della direttiva.
In Italia l’obbligo è fissato dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, che impone di emettere esclusivamente fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio per le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, senza prevedere una data di scadenza.
Il percorso della fatturazione elettronica in Italia
L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria in Italia risale al 1° gennaio 2019, per le operazioni tra soggetti IVA (B2B) e verso i consumatori finali (B2C). L’obbligo è stato esteso ai contribuenti in regime forfettario con ricavi o compensi superiori a 25.000 euro dal 1° luglio 2022 e a tutti i forfettari, senza soglie, dal 1° gennaio 2024.
Fino alla riforma europea l’obbligo si reggeva su una deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva IVA, concessa dal Consiglio su proposta della Commissione europea ai sensi dell’art. 395 e rinnovata più volte:
| Periodo | Atto e contenuto |
|---|---|
| Fino al 2021 | Decisione di esecuzione (UE) 2018/593: autorizzazione per tutti i soggetti passivi stabiliti in Italia, esclusi i beneficiari della franchigia per le piccole imprese |
| Dal 2022 al 2024 | Decisione di esecuzione (UE) 2021/2251: proroga ed estensione ai soggetti che beneficiano della franchigia per le piccole imprese |
| Dal 2025 al 2027 | Decisione di esecuzione (UE) 2024/3150: proroga fino al 31 dicembre 2027 |
| Dal 14 aprile 2025 | Art. 218, secondo paragrafo, della direttiva 2006/112/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2025/516: obbligo nazionale ammesso senza autorizzazione |
La decisione 2024/3150, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 dicembre 2024 e annunciata dal comunicato stampa del MEF n. 143 del 24 dicembre 2024, contiene una clausola di chiusura: l’autorizzazione smette di produrre effetti quando il Consiglio adotta un sistema generale sulla fatturazione elettronica.
Fattura elettronica europea dal 2030
Dal 1° luglio 2030 la fattura elettronica diventa la forma ordinaria della fattura in tutta l’Unione europea: l’art. 5 della direttiva (UE) 2025/516 riscrive l’art. 218 della direttiva IVA stabilendo che le fatture sono emesse come fatture elettroniche conformi alla norma europea prevista dalla direttiva 2014/55/UE.
Gli Stati possono accettare documenti cartacei solo per le operazioni non soggette agli obblighi di comunicazione digitale, che dalla stessa data riguardano le operazioni tra soggetti passivi di Paesi UE diversi, e possono autorizzare altri formati per le operazioni interne.
Già oggi la fattura elettronica per l’estero si trasmette tramite il Sistema di Interscambio: l’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 impone di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni con controparti non stabilite in Italia. Le misure intermedie, dalla revisione dei regimi OSS nel 2027 alla registrazione IVA unica nel 2028, sono in recepimento con il decreto ViDA approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri.
Adeguamento dello SdI entro il 2035
Per le fatture nazionali il termine di adeguamento al modello europeo è più lungo. L’art. 6, par. 5, della direttiva fissa al 1° gennaio 2035 la scadenza per gli Stati che già prima del 2024 obbligavano a trasmettere al Fisco ogni singola fattura in tempo reale, come avviene in Italia con il Sistema di Interscambio.
Fino ad allora lo SdI può continuare a gestire le fatture nazionali con le regole attuali, mentre per quelle verso altri Paesi UE valgono le scadenze del 2030.
Invio tramite SdI e fattura dei Forfettari
La fattura elettronica si trasmette tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, che la recapita al destinatario; l’Agenzia mette a disposizione strumenti gratuiti per predisporla, inviarla e conservarla nel portale Fatture e corrispettivi. Nella fattura in regime forfettario va indicata la dicitura che richiama il regime, ad esempio «Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014», insieme al codice destinatario o all’indirizzo PEC del cliente.
Gli importi da indicare in fattura, dall’imponibile alla rivalsa INPS, dal contributo alla cassa professionale al bollo, si ricavano con il calcolo della fattura per professione, che gestisce sia il regime ordinario sia il forfettario.
Sanzioni per fattura non emessa in formato elettronico
Ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 127/2015, la fattura emessa tra soggetti residenti o stabiliti in Italia con modalità diverse dal Sistema di Interscambio si considera non emessa e si applicano le sanzioni dell’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, che dipendono dal tipo di operazione:
| Tipo di operazione | Sanzione |
|---|---|
| Operazioni imponibili IVA | 70% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (art. 6, comma 1); da 250 a 2.000 euro se la violazione non incide sulla liquidazione dell’imposta |
| Operazioni non imponibili, esenti o non soggette a IVA, comprese quelle dei forfettari | 5% dei corrispettivi non documentati (art. 6, comma 2); da 250 a 2.000 euro se la violazione non rileva neppure ai fini del reddito |
Il cliente che riceve una fattura non elettronica deve regolarizzare l’operazione tramite il Sistema di Interscambio per evitare la sanzione dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997.
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Fattura elettronica semplificata per i Forfettari
I contribuenti in regime forfettario possono emettere la fattura semplificata anche oltre il limite di 400 euro previsto per gli altri soggetti IVA: lo stabilisce l’art. 1, comma 59, della L. n. 190/2014, che rinvia all’art. 21-bis del DPR n. 633/1972.
La fattura semplificata non è ammessa per le cessioni intracomunitarie. Dal 1° gennaio 2027 il DPR n. 633/1972 è sostituito dal Testo unico IVA (D.Lgs. n. 10/2026), che abroga l’art. 21-bis: i rinvii andranno letti sulle nuove disposizioni del Testo unico.