Fattura Forfettari: regole di compilazione, bollo, dicitura senza IVA e rivalsa INPS

di Anna Fabi

21 Aprile 2026 11:59

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Fattura in regime forfettario: elementi obbligatori, dicitura senza IVA, bollo da 2 euro e rivalsa INPS. Cosa deve fare il committente che la riceve.

Tutti i contribuenti in regime forfettario emettono esclusivamente fattura elettronica. Eppure i dubbi su cosa inserire — e cosa omettere — restano tra i più frequenti: la dicitura senza IVA, il bollo, la rivalsa INPS che varia a seconda della gestione previdenziale, il comportamento corretto per chi riceve il documento. Conoscere le regole di compilazione della fattura elettronica per i forfettari evita contestazioni dall’Agenzia delle Entrate e incomprensioni con i committenti.

Gli elementi obbligatori della fattura nel Forfettario

La fattura emessa da un contribuente forfettario deve contenere gli stessi elementi previsti dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972 per qualsiasi fattura, con alcune specificità legate al regime agevolato. Gli elementi da inserire sono:

  • i dati identificativi del soggetto emittente: nome e cognome o ragione sociale, indirizzo, partita IVA e codice fiscale;
  • l’indicazione “fattura” e il numero progressivo del documento;
  • la data di emissione;
  • i dati identificativi del cliente: ragione sociale o nome e cognome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA;
  • la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati;
  • l’ammontare del compenso;
  • la dicitura normativa che attesta la non applicazione dell’IVA e l’esonero dalla ritenuta d’acconto.

Rispetto a una fattura ordinaria mancano l’aliquota IVA e la base imponibile ai fini dell’imposta: il forfettario non addebita IVA ai clienti e non la detrae sugli acquisti. La fattura elettronica va trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Dicitura da inserire al posto dell’IVA

Ogni fattura emessa in regime forfettario deve riportare due annotazioni obbligatorie che sostituiscono le indicazioni IVA tipiche di una fattura ordinaria. La prima certifica il regime fiscale applicato e la non applicabilità dell’imposta; la seconda attesta che il compenso non è soggetto a ritenuta alla fonte.

Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014.
Il compenso non è soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 190/2014.

La prima dicitura fa riferimento alla legge che istituisce il regime forfettario; la seconda informa il committente — imprese, enti o professionisti che operano come sostituti d’imposta — che non devono trattenere la ritenuta sul compenso pagato. Entrambe le annotazioni vanno inserite nel corpo della fattura elettronica, nel campo dedicato alle note o alla descrizione dell’operazione, e devono comparire sul documento finale.

Il bollo da 2 euro: quando è dovuto

Sulle fatture emesse in regime forfettario di importo complessivo superiore a 77,47 euro è obbligatoria l’apposizione del bollo da 2 euro: poiché la fattura non è soggetta a IVA, rientra nell’obbligo previsto per gli atti fuori campo IVA di importo superiore a quella soglia. L’onere grava sul forfettario che emette il documento, ma è prassi comune addebitarlo al cliente aggiungendo una riga apposita in fattura.

Il bollo in fattura elettronica per i forfettari si assolve in modo virtuale: in fase di compilazione va valorizzato il campo “Bollo Virtuale” nel tracciato XML con il valore “SI”. Il sistema dell’Agenzia delle Entrate elabora trimestralmente le fatture inviate con questo campo attivo e propone il versamento tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”, con regole specifiche per il trattamento reddituale dell’importo addebitato al cliente.

La rivalsa INPS in fattura Forfettari: chi la applica e come

La rivalsa INPS è la maggiorazione contributiva che alcuni forfettari possono aggiungere al compenso in fattura, trasferendo al committente una quota del costo previdenziale. La regola non è uniforme: dipende dalla gestione previdenziale di appartenenza del titolare di partita IVA.

Gestione Separata INPS con rivalsa al 4% facoltativa

I professionisti senza cassa di categoria iscritti alla Gestione Separata INPS possono applicare in fattura una maggiorazione del 4% a titolo di rivalsa contributiva. Si tratta di un diritto, non di un obbligo: il forfettario può scegliere di addebitarla al committente oppure di non farlo, accollandosi integralmente il costo. In ogni caso, il versamento dei contributi all’INPS rimane sempre a carico del professionista, indipendentemente dall’applicazione della rivalsa. Per il 2026, l’aliquota contributiva complessiva per la Gestione Separata è pari al 26,07% del reddito imponibile.

Artigiani e commercianti forfettari senza rivalsa in fattura

I forfettari iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS non applicano la rivalsa del 4% in fattura. I loro contributi — una quota fissa calcolata sul minimale reddituale e una quota percentuale sull’eventuale eccedenza — vengono versati direttamente all’INPS tramite F24, senza alcun addebito al cliente.

Previsti poi contributi INPS ridotti per artigiani e commercianti forfettari. in alcuni casi specifici: chi rientra nei requisiti può chiedere la riduzione del 35%.

Professionisti con Cassa di categoria: contributo integrativo obbligatorio

Chi è iscritto a una cassa previdenziale professionale — avvocati, ingegneri, commercialisti, architetti e altre categorie ordinistiche — deve addebitare in fattura il contributo integrativo previsto dalla propria cassa. A differenza della rivalsa INPS del 4%, questo addebito non è facoltativo: è un obbligo di legge che grava sul committente. Le percentuali variano in base alla cassa di riferimento della categoria professionale.

I contributi versati — a qualsiasi gestione previdenziale — sono sempre deducibili al 100% dal reddito imponibile nel regime forfettario. È l’unica voce di costo che riduce la base di calcolo dell’imposta sostitutiva.

Chi riceve la fattura: gli adempimenti del committente

Il soggetto in regime ordinario — un’azienda, un ente o un professionista che opera come sostituto d’imposta — che riceve una fattura da un forfettario non deve applicare la ritenuta d’acconto sul compenso, a condizione che il documento riporti la dicitura di esonero prevista dall’art. 1, comma 67, della L. 190/2014. Il committente non gestisce nemmeno IVA detraibile: la fattura forfettaria non genera né credito IVA per chi la riceve né debito IVA per chi la emette.

L’unico adempimento a carico di chi riceve la fattura è la registrazione tra i costi: il documento va annotato nel registro degli acquisti o comunque tracciato nella contabilità, secondo le regole ordinarie. In sede di dichiarazione IVA annuale, le fatture ricevute da forfettari non concorrono alla liquidazione dell’imposta del committente.

Regime dei minimi e regime forfettario

Il regime dei minimi (art. 27, D.L. 98/2011) è stato chiuso alle nuove aperture dal 1° gennaio 2015. Chi vi aderiva poteva mantenerlo fino alla scadenza naturale — cinque anni oppure fino al compimento dei 35 anni di età — o transitare al regime forfettario. Oggi è un regime di fatto estinto: per l’apertura di una nuova partita IVA con tassazione agevolata il riferimento è esclusivamente il forfettario, con i suoi requisiti, le sue soglie di ricavi e le sue regole di fatturazione.