L’Unione europea ha ristretto la platea delle imprese soggette alla rendicontazione di sostenibilità CSRD, concentrando dal 2027 gli obblighi sui gruppi di maggiori dimensioni. In Italia la riforma deve ancora essere recepita: fino all’adeguamento del D.Lgs. 125/2024 occorre quindi distinguere le regole nazionali oggi applicabili dal nuovo assetto europeo.
In sintesi:
- il Regolamento delegato (UE) 2026/1560 disciplina la rendicontazione volontaria delle imprese escluse dalla CSRD e il limite alle richieste ESG nella catena del valore;
- il Regolamento delegato (UE) 2026/1563 introduce i ESRS semplificati applicabili agli esercizi dal 2027;
- la Direttiva (UE) 2026/470 restringe dal 2027 la platea europea soggetta alla CSRD e deve essere recepita dagli Stati membri entro il 19 marzo 2027;
- fino agli esercizi che terminano nel 2026, il DLgs. 125/2024 (come modificato nel 2025) mantiene l’obbligo per la precedente platea di imprese CSRD.
Obblighi CSRD in Italia fino al bilancio 2026
Fino agli esercizi che terminano il 31 dicembre 2026, la rendicontazione di sostenibilità obbligatoria in Italia riguarda le imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico e superano una media di 500 dipendenti, insieme alle società madri di gruppi di grandi dimensioni che rispettano gli stessi requisiti su base consolidata.
È l’attuale effetto dell’articolo 17 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, dopo il rinvio di due anni disposto nel 2025 con il recepimento della direttiva europea cosiddetta Stop the Clock. La normativa nazionale prevede ancora l’estensione dell’obbligo alle altre grandi imprese dal 2027 e alle PMI quotate dal 2028.
Questo calendario nazionale dovrà però essere adeguato alla successiva riforma europea, che ha ridotto in modo sostanziale il numero delle imprese soggette alla CSRD.
Nuova platea di imprese con obbligo CSRD
La Direttiva (UE) 2026/470 limita la futura rendicontazione obbligatoria di sostenibilità alle imprese che superano contemporaneamente due requisiti: ricavi netti superiori a 450 milioni di euro e una media di oltre 1.000 dipendenti durante l’esercizio. La stessa regola si applica alle società madri dei gruppi, utilizzando i parametri su base consolidata.
Le PMI quotate escono dalla nuova platea europea, mentre le grandi imprese che non raggiungono entrambe le soglie non saranno soggette alla CSRD dopo l’adeguamento della normativa nazionale.
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 19 marzo 2027. Fino a quel momento, per stabilire l’obbligo di un’impresa italiana occorre considerare il D.Lgs. 125/2024 vigente e l’esercizio al quale si riferisce la rendicontazione.
Soglie CSRD per dimensione d’impresa: esempi pratici
La nuova disciplina europea utilizza una soglia cumulativa: superare soltanto uno dei due parametri non basta per rientrare nell’obbligo. Questa caratteristica modifica sensibilmente la futura platea rispetto al precedente impianto della CSRD.
| Caso aziendale | Regime previsto dopo il recepimento |
|---|---|
| 700 dipendenti e 600 milioni di ricavi | fuori dalla CSRD, perché non raggiunge il requisito occupazionale |
| 1.300 dipendenti e 300 milioni di ricavi | fuori dalla CSRD, perché non raggiunge il requisito sui ricavi |
| 1.300 dipendenti e 600 milioni di ricavi | soggetta alla rendicontazione CSRD |
La matrice mostra perché la dimensione aziendale va valutata utilizzando entrambi i parametri. Per i gruppi, la stessa verifica deve essere effettuata sui valori consolidati previsti dalla direttiva.
ESRS semplificati per i bilanci di sostenibilità dal 2027
Il Regolamento delegato (UE) 2026/1563 sui nuovi ESRS entra in vigore il 10 novembre 2026 e si applica agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027. Gli standard disciplinano la rendicontazione delle imprese che rientreranno nella platea CSRD dopo il recepimento della riforma europea.
Per gli esercizi iniziati nel 2026, il regolamento consente alle imprese già soggette alla rendicontazione di utilizzare anticipatamente la versione rivista degli standard oppure alcune delle nuove semplificazioni previste per il periodo transitorio.
La revisione riduce le informazioni richieste e semplifica la valutazione della rilevanza, mantenendo la struttura basata sugli aspetti ambientali, sociali e di governance e sul principio della doppia rilevanza.
PMI fuori CSRD: strumenti e regole su standard e richieste ESG
Le imprese escluse dalla CSRD possono utilizzare il nuovo standard volontario europeo di sostenibilità per organizzare le informazioni richieste da clienti, banche, investitori e grandi imprese della filiera.
Il modello deriva dal precedente VSME sviluppato da EFRAG e introduce anche un limite alle richieste di informazioni ESG lungo la catena del valore. Le imprese soggette alla CSRD non potranno richiedere ai soggetti protetti dati ulteriori rispetto alle informative individuate dal nuovo standard.
Per le PMI l’uscita dagli obblighi di rendicontazione CSRD non elimina dunque le richieste di dati ESG provenienti dal mercato, che però possono essere gestite attraverso il principio volontario europeo e i relativi strumenti digitali.