Dal 1° gennaio 2025 anche i contribuenti che operano in regime forfettario possono emettere fattura elettronica semplificata senza limiti di importo. La possibilità discende dal recepimento della Direttiva UE 2020/285 in materia di IVA, che ha esteso ai regimi agevolati le semplificazioni già previste per la fatturazione.
L’intervento europeo ha l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi per microimprese e professionisti di minori dimensioni, favorendo una gestione più snella degli adempimenti fiscali senza incidere sui presupposti sostanziali del regime forfettario.
Semplificazioni IVA operative dal 2025
In base alle nuove regole, i contribuenti forfettari possono utilizzare la fattura semplificata anche per operazioni di importo superiore a 400 euro, superando il limite previsto in via ordinaria dall’articolo 21-bis del DPR n. 633/1972.
La deroga riguarda esclusivamente i soggetti che applicano il regime forfettario. Per tutte le altre Partite IVA resta invece confermata la soglia massima di 400 euro per l’emissione della fattura semplificata.
La fattura semplificata consente di indicare un numero ridotto di informazioni rispetto alla fattura ordinaria, con l’obiettivo di velocizzare i processi di emissione e ridurre la complessità formale del documento fiscale.
Fattura semplificata per i forfettari: dati obbligatori
A partire dal 2025, i forfettari possono emettere fattura elettronica semplificata indicando i dati minimi previsti dall’articolo 21-bis del Decreto IVA:
- numero progressivo e data di emissione;
- denominazione o nome e cognome e residenza fiscale del prestatore;
- numero di Partita IVA del prestatore;
- dati identificativi del committente;
- descrizione dei beni ceduti o dei servizi prestati;
- ammontare complessivo del corrispettivo.
Resta fermo che, in quanto soggetti in regime forfettario, tali contribuenti non espongono l’IVA in fattura e applicano le annotazioni previste dal regime agevolato.
Quando la fattura semplificata non si può usare
La possibilità di emettere fattura elettronica semplificata non è sempre ammessa. Anche per i contribuenti in regime forfettario, il documento non può essere utilizzato nei seguenti casi:
- operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge);
- operazioni intracomunitarie o con soggetti esteri;
- cessioni o prestazioni per le quali è richiesta l’indicazione analitica dell’IVA per obblighi normativi specifici;
- operazioni che richiedono dati aggiuntivi non compatibili con il formato semplificato.
In queste ipotesi resta necessario ricorrere alla fattura elettronica ordinaria, anche se si opera in regime forfettario.