di Anna Fabi
Chi vende a un cliente estero o riceve una fattura da un fornitore non stabilito in Italia comunica i dati dell’operazione all’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio, con lo stesso file XML della fattura elettronica ordinaria. È l’assetto in vigore dal 1° luglio 2022, quando la comunicazione trimestrale nota come esterometro ha lasciato il posto all’invio documento per documento.
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Dal 15 maggio 2026 il file deve rispettare il tracciato nella versione 1.9.1 delle specifiche tecniche, sotto pena di scarto automatico. Codice destinatario, codice natura e tipo documento cambiano a seconda che la controparte sia comunitaria, extracomunitaria oppure soltanto identificata ai fini IVA in Italia, e la stessa operazione può richiedere una compilazione diversa a seconda di come è documentata.
In sintesi:
- l’obbligo di trasmissione discende dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, come sostituito dall’art. 12 del D.L. n. 73/2022;
- sono escluse le operazioni documentate da bolletta doganale e gli acquisti non rilevanti territorialmente in Italia fino a 5.000 euro per singola operazione;
- le operazioni attive vanno trasmesse entro i termini di emissione della fattura, quelle passive entro il quindicesimo giorno del mese successivo;
- la sanzione è di 2 euro per fattura entro un massimo di 400 euro mensili, ai sensi dell’art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 471/1997;
- dal 1° luglio 2030 la direttiva (UE) 2025/516 sostituisce gli elenchi Intrastat con la comunicazione digitale europea dei dati di fattura.
- Fattura elettronica estero, obbligo e operazioni escluse
- Codice destinatario XXXXXXX e dati della controparte estera
- Cessioni di beni intra-UE, natura N3.2 e modello Intra 1-bis
- Prestazioni di servizi intra-UE, codice natura N2.1
- Soggetto estero identificato in Italia e codice 0000000
- Cessioni extra-UE, natura N3.1 e bolletta doganale
- Ciclo passivo, quando si usa TD17, TD18 o TD19
- Termini di trasmissione e soglia di 5.000 euro
- Sanzioni e calendario europeo fino al 2030
