La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 chiarisce il trattamento fiscale dei rimborsi forfettari ai volontari sportivi: le somme riconosciute entro il limite di 400 euro mensili sono fiscalmente escluse dal reddito secondo l’articolo 29 del D.Lgs. n. 36/2021, mentre ai fini del plafond annuale si sommano ai compensi di lavoro sportivo. Quando il totale supera 15.000 euro, la parte eccedente assume rilevanza fiscale.
In sintesi:
- i rimborsi forfettari possono arrivare complessivamente a 400 euro mensili per ciascun volontario, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 36/2021;
- la soglia fiscale di 15.000 euro tiene conto anche dei rimborsi forfettari percepiti dal soggetto nello stesso anno solare;
- la quota che supera i 15.000 euro complessivi concorre alla determinazione del reddito imponibile;
- l’ente deve verificare le somme già percepite e comunicare al RASD i rimborsi corrisposti nei termini previsti.
Rimborsi forfettari ai volontari sportivi
Il limite di 400 euro mensili disciplina l’ammissibilità del rimborso forfettario, mentre il plafond di 15.000 euro disciplina l’imponibilità fiscale annuale. L’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, nella versione modificata dal DL 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106, consente infatti di riconoscere rimborsi per spese sostenute anche nel Comune di residenza in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti.
Il rimborso è ammesso soltanto quando gli organismi competenti abbiano individuato con apposite deliberazioni le tipologie di spese e le attività di volontariato interessate. La prestazione del volontario mantiene carattere gratuito e il rimborso non costituisce un compenso per l’attività svolta.
La novità interpretativa riguarda l’interazione con la soglia fiscale di 15.000 euro del lavoro sportivo dilettantistico. Ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo sono esclusi dalla base imponibile fino a tale importo complessivo annuo. La Circolare 7/E/2026 precisa che nel conteggio devono essere considerati anche i rimborsi forfettari ricevuti come volontario sportivo.
Il calcolo della quota imponibile
La quota imponibile si determina sommando i compensi di lavoro sportivo già percepiti nell’anno ai rimborsi forfettari rilevanti per il raggiungimento della soglia. I due esempi dell’Agenzia delle Entrate permettono di ricostruire la regola anche in situazioni intermedie.
| Situazione nell’anno | Effetto fiscale |
|---|---|
| 14.000 euro di compensi sportivi + 350 euro di rimborso | Il totale è 14.350 euro e non emerge alcuna eccedenza imponibile. |
| 14.800 euro di compensi sportivi + 380 euro di rimborso | Il totale raggiunge 15.180 euro e 180 euro diventano imponibili. |
| 15.000 euro di compensi sportivi + 200 euro di rimborso | La soglia è già interamente utilizzata e i 200 euro eccedenti assumono rilevanza fiscale. |
| 16.000 euro di compensi sportivi + 350 euro di rimborso | Sono già imponibili 1.000 euro di compensi e anche l’intero rimborso di 350 euro concorre al reddito imponibile. |
Gli esempi da 14.800 e 16.000 euro sono quelli utilizzati direttamente dalla Circolare n. 7/E/2026. Negli altri due casi viene applicato lo stesso criterio matematico: fino a 15.000 euro opera l’esclusione fiscale prevista dall’articolo 36, comma 6; ogni ulteriore importo rilevante alimenta l’eccedenza.
Ritenuta sui rimborsi oltre soglia 15mila euro
Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, relativo a compensi da lavoro sportivo autonomo, l’eccedenza rispetto a 15.000 euro è assoggettata alla ritenuta prevista dall’articolo 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Se il lavoratore ha già superato la soglia prima di ricevere il rimborso, l’intero rimborso successivo assume rilevanza reddituale nel caso descritto dalla circolare.
La stessa Circolare 7/E/2026 chiarisce, in una sezione distinta, che la soglia dei 15.000 euro per il lavoro sportivo dilettantistico riguarda anche i rapporti subordinati e le collaborazioni coordinate e continuative. Il meccanismo della ritenuta illustrato negli esempi sui rimborsi è invece riferito espressamente alla fattispecie sottoposta all’Agenzia, nella quale i compensi sportivi derivano da rapporti di lavoro autonomo.
Autocertificazione e calcolo soglia
L’autocertificazione delle somme percepite diventa determinante per applicare correttamente la soglia. L’articolo 36, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 36/2021 prevede che il lavoratore sportivo attesti, all’atto del pagamento, l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare.
Per calcolare correttamente l’eventuale eccedenza, l’ente erogante deve quindi disporre delle informazioni necessarie a ricostruire la posizione annuale del percettore:
- il totale dei compensi sportivi già percepiti nell’anno deve essere considerato prima dell’erogazione;
- gli eventuali rimborsi forfettari già ricevuti concorrono alla verifica dei limiti applicabili;
- il nuovo pagamento deve essere confrontato con la soglia annuale di 15.000 euro per determinare l’eventuale quota fiscalmente rilevante.
Comunicazione dei rimborsi al RASD
Gli enti che corrispondono rimborsi forfettari ai volontari sportivi devono comunicare al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche i nominativi dei percettori e l’importo riconosciuto a ciascuno. Ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2021, la comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre nel quale sono state svolte le prestazioni di volontariato.
Il limite mensile è riferito al singolo volontario e deve essere verificato considerando anche rimborsi ricevuti da più soggetti. Per ASD e SSD la corretta ricostruzione delle somme assume quindi rilievo sia per il rispetto del tetto mensile sia per il successivo controllo della soglia fiscale annuale.
Volontario e lavoratore sportivo nello stesso anno
La medesima persona può trovarsi, nel corso dell’anno, nella posizione di volontario presso un ente e lavoratore sportivo presso altri soggetti. È proprio la situazione utilizzata dall’Agenzia delle Entrate nei suoi esempi, nei quali il volontario dichiara compensi di lavoro autonomo sportivo ricevuti da altri enti.
L’incompatibilità prevista dall’articolo 29, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2021 riguarda il rapporto di lavoro subordinato, autonomo o comunque retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. Questa distinzione evita di confondere i rimborsi del volontario con i compensi derivanti da un rapporto di lavoro sportivo.
Una disciplina ancora diversa riguarda i premi sportivi dilettantistici, che seguono proprie regole fiscali e non devono essere assimilati ai rimborsi forfettari riconosciuti ai volontari.