Con l’articolo 9 del DL 38/2026, n. 38 (il nuovo Decreto Fiscale) il Governo ha ripristinato l’esenzione dalla ritenuta del 20% sui premi sportivi dilettantistici di importo non superiore a 300 euro. La misura è tuttavia temporanea: si applica ai premi corrisposti dal 28 marzo al 31 dicembre 2026 e colma il vuoto lasciato dalla mancata proroga dell’analoga esenzione in vigore nel 2024, abolita per l’intero 2025.
Soglia 300 euro al posto della non franchigia per ASD e SSD
Il meccanismo dell’esenzione funziona secondo una logica “tutto o niente”. Se l’importo complessivo dei premi erogati dallo stesso sostituto d’imposta al medesimo atleta non supera i 300 euro nel periodo agevolato, non si applica alcuna ritenuta. Se il totale supera i 300 euro anche di un solo euro, la ritenuta del 20% scatta sull’intero importo corrisposto e non solo sull’eccedenza.
La soglia si calcola per singolo sostituto d’imposta: un atleta che riceve 200 euro da una ASD e 200 euro da un’altra non supera il limite presso nessuna delle due e beneficia dell’esenzione per entrambi i premi. Rientrano nell’agevolazione le somme versate ai sensi dell’art. 36, comma 6-quater del DLgs. 36/2021, inquadrate come premi ai fini dell’art. 30, secondo comma, del DPR 600/1973.
Dal 1° gennaio al 27 marzo 2026 ritenuta senza rimborso
Per i premi erogati nei primi tre mesi dell’anno la ritenuta del 20% resta dovuta senza possibilità di recupero. Il periodo scoperto è il risultato di una vicenda normativa travagliata: nel 2024 l’esenzione era in vigore grazie al decreto Milleproroghe, nel 2025 non è stata prorogata e la ritenuta si è applicata su tutti i premi indipendentemente dall’importo.
Il DLgs. 33/2025 (Testo Unico versamenti e riscossione) avrebbe dovuto stabilizzare l’esenzione dal 1° gennaio 2026, prevedendone l’applicazione anche retroattiva dal 29 febbraio 2024. Il DLgs. 192/2025 (correttivo IRPEF-IRES) ha però abrogato quella disposizione prima ancora che entrasse in vigore. Il DL 38/2026 (convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione) è intervenuto come soluzione ponte per evitare che l’intero 2026 restasse privo di agevolazione.
=> Fisco riscritto per il settore Sport
Soggetti eroganti e beneficiari dell’esenzione
Possono erogare i premi con l’esenzione: CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche. I beneficiari sono atleti e tecnici tesserati che operano nell’area del dilettantismo.
Attenzione: l’esenzione non si applica ai premi che costituiscono parte variabile della retribuzione prevista da un contratto di lavoro sportivo, né alle somme corrisposte direttamente all’ente sportivo di appartenenza dell’atleta.
Per i premi esenti non è obbligatoria la certificazione CU, anche se è buona prassi che il sostituto d’imposta documenti l’importo corrisposto.