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Bonus 500 euro under 35 senza proroga, i nuovi ammessi INPS e la scadenza del 2 marzo

di Teresa Barone

27 Febbraio 2026 11:33

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Bonus 500 euro under 35 senza rinnovo nel Milleproroghe. Chi ha ancora diritto, le novità INPS e le scadenze 2026 per le Partite IVA.

Il bonus under 35 del Decreto Coesione — 500 euro al mese per tre anni, fino a 18.000 euro complessivi — non sarà prorogato nel 2026. Durante la conversione del decreto Milleproroghe nessuna norma di rinnovo è stata approvata, nonostante le proposte avanzate da Forza Italia, Partito Democratico e Italia Viva. Chi ha avviato un’attività dal 1° gennaio 2026 è escluso. Chi l’ha avviata entro il 31 dicembre 2025 può ancora presentare domanda entro l’ultima finestra disponibile, quella del 2 marzo.

Bonus 500 euro under 35 senza proroga per chi apre nel 2026

Il requisito temporale — apertura dell’impresa o della partita IVA tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 — non è stato modificato. Le attività avviate dal 1° gennaio 2026 non possono accedere al contributo in nessun caso, anche se operano nei settori strategici che in precedenza erano ammessi.

La mancata proroga ridisegna il quadro degli incentivi per il 2026, che si concentra sul lavoro dipendente: restano attivi i bonus per l’assunzione di giovani e donne e gli sgravi nelle aree della ZES unica, con condizioni meno favorevoli rispetto al bonus autoimpiego. Per chi apre una partita IVA nel 2026 esistono altre agevolazioni fiscali da valutare, in particolare il regime forfettario e gli incentivi territoriali.

Nessuna modifica per chi ha già il bonus

La chiusura riguarda solo le nuove domande. I beneficiari già ammessi continueranno a ricevere il contributo fino alla naturale scadenza dei 36 mesi, senza alcuna modifica alle condizioni originarie. Lo stesso vale per l’esonero contributivo collegato alle assunzioni under 35 a tempo indeterminato, garantito fino a esaurimento del periodo spettante.

La novità sui liberi professionisti: chi rientra e fino a quando

Prima di chiudersi, la misura ha ampliato la sua platea. Con il Messaggio INPS n. 270 del 27 gennaio 2026, l’Istituto ha esteso l’accesso anche ai liberi professionisti con partita IVA non iscritti al Registro delle Imprese — una categoria inizialmente esclusa per un’ambiguità dell’applicativo telematico, poi sanata dopo un chiarimento formale del Ministero del Lavoro. Come dettagliato nel chiarimento sulla riapertura del bonus 500 euro per liberi professionisti, i termini sono stati riaperti dal 31 gennaio al 2 marzo 2026 esclusivamente per questa categoria.

Per i professionisti, la data che fa fede è quella di apertura della partita IVA, che deve ricadere tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. Non è richiesta l’iscrizione al Registro delle Imprese. Il sistema INPS è stato adeguato appositamente per questa platea.

Come presentare domanda entro il 2 marzo

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica su www.inps.it, autenticandosi con SPID (livello 2), CIE 3.0 o CNS, seguendo il percorso: Sostegni, Sussidi e Indennità → Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche → Incentivo Decreto Coesione. In alternativa è possibile rivolgersi a un Patronato o al Contact Center INPS (803 164 da fisso, 06 164164 da mobile).

Per le attività nate prima del 28 novembre 2025, il termine del 2 marzo è perentorio: oltre quella data il portale non accetterà nuove istanze. I liberi professionisti devono indicare in fase di domanda la data di apertura della partita IVA come data di avvio dell’attività.

Requisiti per accedere al bonus da 500 euro al mese

Per presentare domanda sono richiesti questi requisiti:

  • età inferiore a 35 anni alla data di avvio dell’attività;
  • stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. n. 150/2015 alla stessa data;
  • attività avviata tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025;
  • codice ATECO rientrante nei settori strategici definiti dal decreto interministeriale del 3 aprile 2025 (GU 15 maggio 2025);
  • per le imprese: qualifica di piccola impresa (meno di 50 occupati, fatturato o bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro).

Nel più vasto quadro del piano dei bonus per giovani imprenditori nei settori strategici, l’incentivo è compatibile con lo sgravio contributivo per assunzioni under 35 a tempo indeterminato previsto dallo stesso Decreto Coesione, mentre non è cumulabile con altri esoneri contributivi. Non costituisce reddito ai fini IRPEF e IRAP, quindi non incide sulla base imponibile né sul regime forfettario.

Settori ammessi e codici ATECO 2025

Dal 1° aprile 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, recepita dall’INPS con la circolare n. 71 del 31 marzo 2025. L’elenco aggiornato dei codici ammessi è riportato nell’Allegato 1 della circolare INPS n. 148 del 28 novembre 2025, che sostituisce i riferimenti alla precedente classificazione ATECO 2007.

Con Messaggio INPS n. 685 del 26 febbraio 2026 l’elenco è stato ulteriormente integrato con il codice 72.20.01 “Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’archeologia”, nell’ambito dei primi 2 digit dei codici ammessi dal decreto attuativo. Le macro-categorie ammesse comprendono: manifatturiero avanzato, energia e utility, costruzioni, trasporti e logistica, servizi IT e telecomunicazioni, attività professionali scientifiche e tecniche, sanità, istruzione, intrattenimento. La verifica avviene tramite il codice ATECO indicato all’apertura della partita IVA o alla costituzione della società.

Importi, erogazione e trattamento fiscale

Il contributo ammonta a 500 euro mensili per 36 mesi, con un massimo di 18.000 euro complessivi, erogati in un’unica soluzione anticipata per ciascun anno (6.000 euro/anno). Non richiede rendicontazione analitica delle spese. Sul piano fiscale:

  • è escluso dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRAP;
  • non concorre alla formazione del reddito complessivo;
  • non rileva ai fini del superamento della soglia del regime forfettario;
  • non è soggetto a ritenuta d’acconto.

Con la mancata proroga, la nuova potenziale platea per il bonus si restringe quindi ai soli “ripescati” con accesso entro il 2 marzo. Per le attività professionali avviate prima del 28 novembre 2025, lo ricordiamo, il termine del 2 marzo 2026 è perentorio ed oltre tale data il sistema non accetterà nuovi flussi informativi.