L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle novità introdotte dalla riforma del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, soffermandosi in particolare sugli aspetti fiscali.
Con la risposta n. 14/2025, infatti, il Fisco ha risposto a specifici quesiti in tema di reddito dei lavoratori sportivi, di premi in ambito dilettantistico, di IRAP degli Enti sportivi del dilettantismo e di regime forfettario, alla luce delle misure stabilite dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Ecco una sintesi dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate:
- ritenuta sui redditi di lavoro autonomo superiori ai 15mila euro
- ritenuta sui redditi di lavoro autonomo: si applica solo se l’importo supera la soglia dei 15mila euro, purché sia rilasciata un’apposita autocertificazione al sostituto d’imposta da parte del percettore;
- reddito lavoratori sportivi autonomi e forfettari: nel primo caso concorrono al reddito soltanto i compensi che eccedono 15mila euro, sommando gli importi relativi agli altri componenti positivi di reddito e deducendo le spese ammissibili. Nel secondo caso, il coefficiente di redditività si applica solo ai compensi superiori a 15mila euro;
- accesso al regime forfettario: come requisiti si considerano solo i rapporti di lavoro sportivo e non i compensi che rientrano tra i redditi diversi, mentre rappresenta una causa ostativa la presenza di compensi percepiti nel 2023 e derivati da un rapporto di lavoro sportivo secondo la nuova disciplina;
- premi di risultato e ritenuta fiscale: sono esclusi dal campo di applicazione della ritenuta a titolo di imposta le somme conseguite in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo, anche se definite nei contratti come premi per il raggiungimento di determinati risultati;
- IRAP per compensi sopra gli 85mila euro: la soglia non rappresenta una franchigia e ogni compenso superiore rileva per intero ai fini della determinazione della base imponibile.
Lavoro sportivo dilettantistico: franchigia 15mila euro e forfettario
Forniti in particolare i chiarimenti su cumulo tra franchigia fiscale del lavoro sportivo (15mila euro) e regime forfettario, spiegando cosa rientra nel tetto di 85mila euro, come si determina la base imponibile e quali adempimenti ricadono su ASD/SSD e collaboratori. La riforma del lavoro sportivo ha introdotto infatti una franchigia fiscale che rende non imponibili i compensi da lavoro sportivo nel dilettantismo fino a 15.000 euro annui. Sulla quota eccedente si applica la tassazione ordinaria (o sostitutiva, se si è nel regime forfettario) e la contribuzione dovuta.
Per l’Agenzia delle Entrate la franchigia è cumulabile con il forfettario ma rileva ai fini delle soglie di accesso e permanenza nel regime; nel forfettario, il coefficiente di redditività si applica solo sulla parte che eccede i 15mila euro. In parallelo sono stati puntualizzati gli adempimenti (certificazione, CU e autocertificazioni) e le regole di compatibilità con altre entrate e con i trattamenti previdenziali.
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Cosa prevede la franchigia
Per i compensi da lavoro sportivo in ambito dilettantistico la non imponibilità IRPEF opera fino a 15.000 euro complessivi annui. La parte che supera la soglia concorre al reddito del percipiente secondo il regime fiscale applicabile (ordinario o forfettario) e alimenta la base contributiva richiesta dalla normativa previdenziale di settore. La franchigia è unica e riferita alla somma dei compensi sportivi dilettantistici percepiti nell’anno, a prescindere dal numero di committenti.
Forfettario e franchigia: cosa si cumula e cosa no
La franchigia e il regime forfettario risultano cumulabili. Ai fini della soglia di 85.000 euro per accesso e permanenza nel forfettario, i compensi sportivi entro i 15.000 euro rilevano nel conteggio dei ricavi/compensi; ai fini della tassazione, invece, tali importi non formano base imponibile. Conseguentemente, in presenza di partita IVA in regime forfettario, il coefficiente di redditività di cui alla L. 190/2014 si applica solo sulla quota eccedente i 15.000 euro, alla quale segue l’imposta sostitutiva (5% o 15% a seconda dei requisiti). Restano ferme le cause di esclusione dal forfettario (es. prevalenza di rapporti con ex datore di lavoro) e le novità 2025 sulle soglie di reddito di lavoro dipendente per l’accesso.
Esempi di calcolo
Collaboratore sportivo con P.IVA forfettaria – compensi sportivi annui 28.000 euro: i primi 15.000 euro sono non imponibili. Sulla quota eccedente (13.000 euro) si applica il coefficiente di redditività del codice ATECO utilizzato dall’operatore (ad es. attività di corsi sportivi/ricreativi); il risultato costituisce il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta sostitutiva e la contribuzione dovuta. Ai fini della soglia forfettaria (85.000 euro) si considerano tutti i 28.000 euro.
Compensi misti (sport + altre attività forfettarie): ai fini del tetto di 85.000 euro si sommano tutti i compensi (sportivi – inclusi i 15.000 “franchigia” – e non sportivi). La base imponibile forfettaria si determina applicando il coefficiente solo alle quote eccedenti la franchigia per la parte sportiva, e integralmente per le altre attività.
Adempimenti: CU, autocertificazioni, pagamenti
Le ASD/SSD sono tenute a rilasciare Certificazione Unica anche per compensi non imponibili entro 15.000 euro, in quanto si tratta di redditi non imponibili e non di redditi “esenti” in senso tecnico; la certificazione concorre alla corretta verifica delle soglie annue. Al momento del pagamento, al lavoratore sportivo è richiesto di produrre una autocertificazione che attesti l’ammontare dei compensi sportivi dilettantistici già percepiti nell’anno, così da consentire l’applicazione corretta della franchigia e delle eventuali ritenute sulla parte eccedente. Rimangono utilizzabili i canali di pagamento tracciati previsti dalla prassi fiscale e contabile degli enti sportivi.
Compatibilità con previdenza e altri redditi
La quota non imponibile non entra nella base imponibile IRPEF, ma rileva per la verifica delle soglie e, in base ai chiarimenti INPS/Entrate, si coordina con le regole previdenziali applicabili ai lavoratori sportivi (professionisti e dilettanti) e con l’eventuale cumulo con trattamenti pensionistici di categoria. Per chi opera in forfettario, la contribuzione segue le regole della gestione previdenziale competente, con deducibilità dei contributi dal reddito determinato forfettariamente.