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Assegno di integrazione salariale, il FIS copre le imprese senza CIG

di Anna Fabi

24 Agosto 2026 11:03

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FIS obbligatorio per i datori di lavoro con almeno un dipendente: 13 o 26 settimane di assegno, massimale a 1.423,69 euro e sei mesi per il conguaglio.

Il Fondo di integrazione salariale è l’ammortizzatore sociale delle imprese che non hanno accesso alla cassa integrazione ordinaria, e dal 2022 riguarda anche chi ha un solo dipendente in organico. La Corte di Cassazione ha nel frattempo ristretto i margini con cui il datore di lavoro recupera dall’INPS le somme anticipate ai lavoratori e l’Istituto ne ha recepito l’orientamento con il messaggio n. 1410 del 2025.

In sintesi:

  • il FIS riguarda i datori di lavoro con almeno un dipendente esclusi dalla cassa integrazione ordinaria e non coperti da fondi bilaterali, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 148/2015;
  • l’assegno dura al massimo 13 settimane in un biennio mobile fino a 5 dipendenti e 26 settimane oltre i 5;
  • il massimale mensile 2026 è di 1.423,69 euro lordi, pari a 1.340,56 euro netti, secondo la circolare INPS n. 4/2026;
  • il contributo ordinario è dello 0,50% fino a 5 dipendenti e dello 0,80% oltre i 5, con un contributo addizionale del 4% sulle retribuzioni perse;
  • il conguaglio va effettuato entro sei mesi a pena di decadenza, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015.

FIS per datori di lavoro fuori CIGO

Sono iscritti al Fondo di integrazione salariale tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015 sulla cassa integrazione ordinaria e non destinatari delle tutele dei fondi di solidarietà bilaterali degli articoli 26, 27 e 40 dello stesso decreto. La soglia dimensionale precedente è caduta con l’articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con effetto dal 1° gennaio 2022.

Il cambiamento ha portato dentro la tutela l’intero terziario minore: studi, agenzie, piccoli esercizi commerciali, microimprese dei servizi che prima non avevano alcun ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro. Il Fondo è una gestione dell’INPS priva di personalità giuridica, con autonomia finanziaria e patrimoniale, e opera nel rispetto del pareggio di bilancio: non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria.

Causali ordinarie e straordinarie, discrimine 15 dipendenti

L’assegno di integrazione salariale copre le stesse causali della cassa integrazione, con una distinzione legata alla dimensione aziendale: le imprese fino a 15 dipendenti accedono sia alle causali ordinarie sia a quelle straordinarie, mentre quelle oltre i 15 possono invocare presso il FIS soltanto le causali ordinarie e per le straordinarie devono ricorrere alla CIGS.

Fra le causali ordinarie ricadono le situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, e le situazioni temporanee di mercato. Le causali straordinarie comprendono la riorganizzazione aziendale, la crisi aziendale e il contratto di solidarietà, secondo i criteri di valutazione delle domande fissati dall’INPS con la circolare n. 109 del 2022.

Durata assegno, 13 o 26 settimane nel biennio mobile

Per i periodi di sospensione o riduzione decorrenti dal 1° gennaio 2022 la durata massima dell’assegno dipende dalla media dei dipendenti occupati nel semestre precedente la presentazione della domanda.

Dimensione aziendale Durata massima e causali ammesse
Fino a 5 dipendenti 13 settimane in un biennio mobile, causali ordinarie e straordinarie
Da 6 a 15 dipendenti 26 settimane in un biennio mobile, causali ordinarie e straordinarie
Oltre 15 dipendenti 26 settimane in un biennio mobile per le sole causali ordinarie, con ricorso alla CIGS per le straordinarie

Sopra queste durate agisce un secondo limite, previsto dall’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015: per ciascuna unità produttiva la somma dei trattamenti ordinari e straordinari autorizzati non può superare 24 mesi in un quinquennio mobile. L’assegno richiesto per la causale contratto di solidarietà è computato per metà entro quel limite, e per intero una volta superato.

Importo 80% della retribuzione entro il massimale

L’assegno è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate, con lo stesso criterio di calcolo della cassa integrazione. Sull’importo così ottenuto agisce un tetto mensile che l’INPS rivaluta ogni anno.

Per il 2026 il massimale è di 1.423,69 euro lordi al mese, corrispondenti a 1.340,56 euro netti, secondo la circolare INPS n. 4/2026. In caso di riduzione dell’orario anziché di sospensione totale il massimale opera in proporzione alle ore integrate.

Il tetto produce un effetto che vale la pena calcolare in anticipo. Dividendo il massimale per il coefficiente dell’80% si ottiene la soglia di 1.779,61 euro di retribuzione mensile: al di sotto di quel valore il dipendente riceve l’intero 80%, al di sopra l’assegno smette di crescere e la copertura effettiva scende via via che la retribuzione sale. Su uno stipendio da 2.400 euro l’80% teorico varrebbe 1.920 euro, mentre l’assegno erogabile si ferma al massimale e la copertura reale scende sotto il 60%.

Requisiti lavoratori, 30 giorni nell’unità produttiva

L’assegno spetta a tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale. La condizione individuale è una sola e va verificata prima di inviare la domanda.

Alla data di presentazione dell’istanza il lavoratore deve avere almeno 30 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento. Il requisito è riferito all’unità produttiva e non all’azienda nel suo complesso, e questo esclude dal trattamento chi è stato trasferito da poco su una sede diversa. Il Fondo versa inoltre alla gestione di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il diritto a pensione e per il calcolo del suo importo.

Contributi al FIS, sconto per chi non chiede l’assegno

Il Fondo è finanziato da un contributo ordinario mensile calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore, cui si aggiunge un contributo addizionale dovuto soltanto da chi accede alla prestazione.

Contributo Misura
Ordinario, fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento 0,50% dell’imponibile previdenziale, due terzi datore e un terzo lavoratore
Ordinario ridotto, fino a 5 dipendenti senza domande per almeno 24 mesi 0,30%, per effetto della riduzione del 40% in vigore dal 1° gennaio 2025
Ordinario, oltre 5 dipendenti nel semestre di riferimento 0,80% dell’imponibile previdenziale, due terzi datore e un terzo lavoratore
Addizionale, a carico del solo datore di lavoro 4% della retribuzione persa relativa ai lavoratori interessati

Lo sconto sull’aliquota ordinaria premia i datori fino a 5 dipendenti che non abbiano presentato domanda di assegno per almeno ventiquattro mesi a partire dal termine dell’ultimo periodo di fruizione. L’INPS ha illustrato con la circolare n. 5 del 20 gennaio 2025 la riduzione della contribuzione ordinaria di finanziamento del FIS, che l’Istituto attribuisce d’ufficio con un apposito codice di autorizzazione sulla posizione aziendale. La presentazione di una nuova domanda fa venire meno il beneficio e riporta l’aliquota alla misura piena.

Domanda su OMNIA IS e termini dell’articolo 30

La domanda si presenta all’INPS in via telematica dalla piattaforma OMNIA Integrazioni Salariali, raggiungibile dal menu delle applicazioni alla voce dedicata alla cassa integrazione e ai fondi di solidarietà, con una compilazione assistita analoga a quella della CIGO.

I termini sono fissati dall’articolo 30, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015 e delimitano una finestra stretta: l’istanza va inoltrata dopo 30 giorni dalla sospensione o riduzione programmata ed entro 15 dal suo inizio effettivo. L’INPS considera improcedibile la domanda presentata in anticipo rispetto al primo termine, mentre la presentazione tardiva sposta a carico del datore di lavoro le ore comprese fra l’inizio della riduzione e la data di invio.

Conguaglio entro 6 mesi, la Cassazione stringe sulla decadenza

Il datore di lavoro anticipa l’assegno ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga e lo recupera in compensazione con i contributi dovuti, oppure chiede il rimborso all’INPS. L’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015 fissa per quel recupero un termine di sei mesi a pena di decadenza, che decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione oppure dalla data del provvedimento di concessione, se successiva.

Su come quel termine si interrompa è intervenuta una serie di pronunce della Corte di cassazione fra il 2024 e il 2025, che l’INPS ha recepito con il messaggio n. 1410 del 2025. La Cassazione (sent. n. 1432 del 21 gennaio 2025) ha affermato che la decadenza è impedita soltanto dal conguaglio effettuato mediante pagamento del saldo contabile entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre, e che nessuna preventiva domanda di conguaglio produce effetto, perché la legge non la prevede.

L’adempimento che salva il credito è il versamento con modello F24 per la compensazione già esposta, non una comunicazione all’Istituto. Un errore contabile nell’importo, invece, incide sul debito contributivo residuo e non travolge la compensazione già perfezionata, secondo lo schema della compensazione impropria. La distinzione decide se somme già uscite dalle casse aziendali tornano indietro oppure diventano un costo definitivo.

Costo sospensione nelle PMI, un esempio pratico

Per un’impresa di servizi con 12 dipendenti a tempo indeterminato e una retribuzione imponibile media di 1.800 euro mensili, quindi con un monte imponibile di 21.600 euro al mese e l’aliquota ordinaria dello 0,80%.

Il contributo ordinario vale 172,80 euro al mese, di cui 115,20 a carico dell’azienda e 57,60 trattenuti ai lavoratori: su base annua sono 2.073,60 euro complessivi, 1.382,40 dei quali gravano sull’impresa. Se l’azienda sospende a zero ore 6 dipendenti per un mese, le retribuzioni perse ammontano a 10.800 euro e il contributo addizionale del 4% aggiunge 432 euro una tantum, dovuti dal solo datore di lavoro.

Sul lato dei lavoratori il massimale si fa sentire. L’80% di 1.800 euro varrebbe 1.440 euro, sopra il tetto di 1.423,69 euro: ciascun dipendente riceve il massimale, e la retribuzione di 1.800 euro si colloca già oltre la soglia dei 1.779,61 euro entro la quale la copertura resterebbe piena. Su una sospensione di quattro settimane la differenza per persona è contenuta, mentre su periodi lunghi e su retribuzioni più alte diventa la variabile che pesa di più nella scelta fra sospensione totale e riduzione di orario, perché la riduzione conserva la parte di stipendio non integrata.

La disciplina completa e la modulistica sono nella scheda INPS sul Fondo di integrazione salariale.