Tratto dallo speciale:

Formazione ISCRO sul SIISL, Partite IVA iscritte d’ufficio

di Teresa Barone

16 Settembre 2026 12:50

logo PMI+ logo PMI+
Il decreto Lavoro-MEF fissa enti ammessi, attestati e verifica sui corsi dopo la firma del patto digitale: le tappe per i beneficiari e le cause di decadenza

Le Partite IVA in Gestione Separata che ottengono l’indennità ISCRO sono iscritti d’ufficio al SIISL, la piattaforma del ministeriale gestita dall’INPS; lì trovano i corsi di formazione che accompagnano il sostegno economico  dopo la firma del patto di attivazione digitale. Lo stabilisce il decreto firmato dai ministri del Lavoro e dell’Economia, Marina Calderone e Giancarlo Giorgetti, che definisce enti ammessi, attestati e controlli sulla partecipazione.

Per chi non avvia un corso entro tre mesi, il decreto dispone una segnalazione al Centro per l’Impiego a fini di orientamento, senza tuttavia collegarvi sanzioni.

In sintesi:

  • i corsi validi sono erogati da enti titolati ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013 o accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 1, comma 2, del decreto interministeriale Lavoro-MEF attuativo dell’art. 1, comma 155, della L. n. 213/2023);
  • chi percepisce ancora l’indennità e 90 giorni dopo la firma del patto di attivazione digitale non ha avviato un corso figura nell’elenco che il SIISL invia ai Centri per l’impiego (art. 2, comma 9, del decreto attuativo);
  • le quattro cause di decadenza dall’ISCRO previste dalla legge sono la pensione diretta, l’iscrizione a un’altra forma previdenziale obbligatoria, l’Assegno di Inclusione e la chiusura della partita IVA (circolare INPS n. 84 del 23 luglio 2024, paragrafo 6);
  • alla fine dell’indennità il profilo SIISL del beneficiario è archiviato per cinque anni (art. 2, comma 2).

ISCRO con iscrizione automatica al SIISL e PAD

Per le domande di ISCRO, l’INPS iscrive il beneficiario al SIISL nel momento in cui accetta l’istanza e, nella comunicazione di accoglimento, spiega come accedere alla piattaforma per sottoscrivere il patto di attivazione digitale (art. 2, comma 1, del decreto).

CV e PAD arrivano precompilati con le informazioni delle banche dati pubbliche, tra cui ANPR, Camere di commercio, INPS e ministeri dell’Istruzione e dell’Università: situazione anagrafica, lavori svolti, titoli di studio, abilitazioni e certificazioni di competenze. Prima della firma il professionista può integrare e correggere i dati, con la responsabilità per dichiarazioni mendaci prevista dal DPR n. 445/2000 (art. 2, commi 4-6).

Lo schema a regime ricalca quello in vigore dal 24 novembre 2024 per i percettori di NASpI e DIS-COLL, iscritti d’ufficio al SIISL e tenuti a firmare il patto entro 15 giorni dall’inizio della prestazione, secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro. Per l’ISCRO il decreto non fissa un termine per la firma. Dalla sottoscrizione decorre invece il periodo di verifica sull’avvio dei corsi.

Per l’ISCRO sperimentale del triennio 2021-2023, il DM 24 marzo 2022 prevedeva una presa in carico diversa: la domanda valeva come dichiarazione di immediata disponibilità e il beneficiario doveva contattare il Centro per l’impiego entro trenta giorni dalla domanda oppure, in mancanza, era convocato entro novanta giorni dalla stessa data per stipulare il patto di servizio personalizzato (art. 3, comma 4). Con il nuovo decreto il patto di servizio diventa una facoltà: per tutta la durata dell’indennità il beneficiario può chiederne la stipula ai servizi per il lavoro competenti ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015, secondo le modalità fissate da Regioni e Province autonome (art. 2, comma 10).

Corsi di formazione ISCRO: enti, competenze e attestati

I corsi di formazione ISCRO devono servire a mantenere e aggiornare le competenze del professionista rispetto alla domanda del suo mercato oppure ad acquisirne di nuove spendibili nella stessa attività, con riferimento agli standard professionali e di qualificazione del Repertorio nazionale previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 13/2013 (art. 1 del decreto).

Al termine del percorso l’ente rilascia almeno un documento di trasparenza. Finché il fascicolo elettronico del lavoratore non è attivo, gli attestati sono file in formato digitale aperto, firmati digitalmente e conservati sul SIISL; quando il beneficiario inizia un corso, l’ente lo comunica alla piattaforma, che trasmette l’informazione al Centro per l’impiego competente (art. 1, comma 2, e art. 2, comma 8).

La scelta dei corsi avviene su due canali: le offerte pubblicate sul SIISL da enti titolati, enti di formazione accreditati ed enti bilaterali (art. 3, comma 1); i cataloghi che Regioni e Province autonome pubblicano sui propri portali, divisi per settore economico-professionale e con un’area per l’iscrizione (art. 3, comma 2). Sulla piattaforma il beneficiario può ricevere o cercare anche offerte di lavoro.

La programmazione e il finanziamento dei corsi spettano agli enti pubblici titolari, nell’ambito dell’offerta di apprendimento permanente e senza nuovi oneri per la finanza pubblica (art. 6).

Formazione ISCRO, decadenza e mancato avvio del corso

Il beneficiario che, allo scadere dei 90 giorni dalla firma del patto di attivazione digitale, percepisce ancora l’ISCRO e non ha avviato alcun percorso compare nell’elenco che il SIISL trasmette ai Centri per l’impiego attraverso il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, a fini di monitoraggio e di orientamento verso un corso coerente con l’attività svolta (art. 2, comma 9, del decreto). Il decreto non collega però a questa segnalazione sospensioni o riduzioni dell’importo.

La decadenza dall’ISCRO discende dai commi 144, 146 e 151 dell’art. 1 della L. n. 213/2023, e la circolare INPS n. 84/2024 ne elenca le ipotesi accanto all’effetto previsto per chi non avvia la formazione:

Evento durante la fruizione Effetto
titolarità di una pensione diretta decadenza dall’indennità
iscrizione a un’altra forma previdenziale obbligatoria decadenza dall’indennità
titolarità dell’Assegno di Inclusione decadenza dall’indennità
chiusura della partita IVA decadenza dall’indennità
nessun corso avviato alla verifica del SIISL segnalazione al Centro per l’impiego per monitoraggio e orientamento

La decadenza chiude la prestazione anche se non sono state incassate tutte le sei mensilità, e l’indennità non si può richiedere di nuovo nel biennio successivo all’anno di inizio della fruizione.

Nel testo modificato dall’art. 17-bis del D.L. n. 60/2024, convertito dalla L. n. 95/2024, il comma 155 stabilisce che l’erogazione dell’ISCRO è accompagnata dalla partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale. Il Ministero del Lavoro ne misura l’adesione con un bollettino annuale, elaborato con INPS, Sviluppo Lavoro Italia e INAPP su dati anonimi (art. 4 del decreto).

Dalla domanda al corso: le tappe per le Partite IVA con ISCRO

Il percorso di formazione per le Partite IVA con ISCRO si articola in sei tappe fissate dal decreto:

  1. nella domanda all’INPS, da inviare entro il 31 ottobre, il professionista autorizza la trasmissione dei propri dati di contatto a Regioni e Province autonome attraverso il SIISL;
  2. dopo l’accoglimento accede alla piattaforma seguendo le indicazioni contenute nella comunicazione dell’INPS;
  3. controlla curriculum e patto precompilati, li corregge se necessario e firma il patto di attivazione digitale;
  4. sceglie un corso tra quelli pubblicati sul SIISL o nel catalogo della propria Regione;
  5. l’ente comunica l’avvio del percorso alla piattaforma e al termine rilascia l’attestazione digitale;
  6. quando l’indennità cessa, il profilo SIISL è archiviato e conservato per il periodo fissato dal decreto.

Per una domanda inviata il 30 settembre 2026, l’indennità spetta dal 1° ottobre 2026 per sei mensilità, quindi fino a marzo 2027. Se il professionista firma il patto il 2 novembre 2026, il termine di verifica scade il 31 gennaio 2027: senza un corso avviato a quella data, e con l’assegno ancora in pagamento, il suo nominativo finisce nell’elenco trasmesso al Centro per l’impiego.