Nel 2026 il regime forfettario resta il quadro fiscale “semplificato” più usato da partite IVA individuali. La convenienza non si esaurisce nella flat tax: contano i limiti di ricavi, le cause di esclusione, la gestione dei contributi e alcuni passaggi che, se trascurati, portano a uscita dal regime o a errori in fattura. L novità della Manovra 2026 che impattano sul regime forfettario confermano il quadro normativo e le soglie applicate nel 2025, così come le nuove regole sulla rettifica IVA nei passaggi di regime fiscale. Invariato anche il funzionamento dell’imposta sostitutiva nel forfettario.
Vediamo di seguito un’analisi dettagliata di ogni aspetto normativo e fiscale per i contribuenti che aspirano ad entrare nel Forfettario o che non vogliono rischiare la fuoriuscita, con tutti i casi particolari.
- Requisiti regime forfettario nel 2026 e soglie di fuoriuscita
- Quando si esce dal Forfettario con 35.000, 85.000 e 100.000 euro
- Cause di esclusione dal Forfettario e casi che bloccano l’accesso
- Aliquote 5% – 15% e reddito imponibile forfettario
- Coefficienti di redditività ed esempi rapidi per orientarsi
- Fattura elettronica nel Forfettario e marca da bollo
- Operazioni con estero e prestazioni sanitarie nel 2026
- Contributi INPS per Forfettari: Gestione Separata vs. Speciali
- Passaggio da regime ordinario a forfettario e relativi adempimenti
Requisiti regime forfettario nel 2026 e soglie di fuoriuscita
L’accesso e la permanenza nel regime dipendono da requisiti verificati sull’anno precedente e da soglie che, se superate nell’anno in corso, producono effetti differenti.
| Parametro | Valore 2026 | Cosa accade se viene superata |
|---|---|---|
| Ricavi o compensi (anno precedente) | fino a 85.000 euro | se nell’anno precedente si resta entro 85.000 euro, il regime resta applicabile |
| Ricavi o compensi (anno in corso) | soglia 100.000 euro | se si supera 100.000 euro, l’uscita è immediata e alle operazioni successive si applicano regole ordinarie (IVA inclusa) |
| Spese per lavoro dipendente, accessorio e collaborazioni (anno precedente) | fino a 20.000 euro lordi | se la soglia risulta oltrepassata, il regime non viene applicato dall’anno successivo |
| Redditi di lavoro dipendente e assimilati o pensione (anno precedente) | soglia 35.000 euro | se la soglia risulta oltrepassata, il regime non è applicabile nell’anno successivo, salvo le eccezioni previste |
Quando si esce dal Forfettario con 35.000, 85.000 e 100.000 euro
Il punto che genera più errori è la differenza tra il superamento della soglia “di accesso” e la soglia “di uscita immediata”. In sintesi, il superamento di 85.000 euro non determina automaticamente l’applicazione dell’IVA nello stesso anno, mentre il superamento di 100.000 euro comporta l’applicazione immediata delle regole ordinarie alle operazioni successive allo sforamento.
Quando il problema riguarda il reddito da lavoro dipendente o assimilato, invece, la verifica segue logiche diverse e va letta con attenzione. Per questo caso specifico è disponibile l’approfondimento sull’uscita dal regime forfettario con reddito da dipendente che supera la soglia dei 35.000 euro.
Cause di esclusione dal Forfettario e casi che bloccano l’accesso
Le cause di esclusione dal regime forfetario non dipendono solo dai limiti economici. Nella pratica, l’accesso viene bloccato o perso quando ricorrono situazioni incompatibili con la disciplina, ad esempio partecipazioni e controlli societari in determinate condizioni, oppure attività svolta in prevalenza verso l’ex datore di lavoro in presenza dei presupposti previsti dalla norma.
| Ambito | Situazione tipica | Effetto |
|---|---|---|
| Regimi IVA o forfetari “speciali” | utilizzo di regimi IVA speciali o altri regimi forfetari incompatibili | esclusione dal regime |
| Residenza | non residenti fuori dalle condizioni di ammissione previste | esclusione dal regime |
| Operazioni immobiliari | cessioni di fabbricati, porzioni di fabbricato o terreni edificabili in via esclusiva o prevalente | esclusione dal regime |
| Partecipazioni e controlli | partecipazione a società di persone o controllo di srl con attività riconducibili | esclusione dal regime |
| Rapporti con ex datore | attività svolta prevalentemente verso l’ex datore di lavoro e soggetti riconducibili | esclusione dal regime |
Aliquote 5% – 15% e reddito imponibile forfettario
Nel Forfettario, il reddito imponibile non coincide con il fatturato: viene determinato applicando un coefficiente di redditività collegato al codice ATECO. Sul reddito così determinato si applica l’imposta sostitutiva, di norma al 15%, mentre l’aliquota ridotta al 5% può essere applicata nei primi anni di nuova attività al ricorrere delle condizioni previste.
Per un riepilogo dedicato ai requisiti per l’aliquota ridotta, è disponibile l’approfondimento su flat tax 5% per nuove attività nel regime forfettario.
| Ambito fiscale | Regola | Come opera |
|---|---|---|
| Imposta sostitutiva ordinaria | 15% sul reddito forfettario | sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP nei casi previsti |
| Imposta sostitutiva ridotta | 5% per le nuove attività che rispettano i requisiti | si applica per il periodo previsto dalla disciplina, se non ricorrono cause ostative |
| Deduzione contributi | i contributi obbligatori si deducono dal reddito | l’eventuale eccedenza segue le regole ordinarie di deducibilità |
Quando il problema è invece il calcolo dell’imposta applicabile e si cerca una simulazione rapida, per chi ha dubbi è disponibile su PMI.it il servizio di calcolo imposta nel regime forfettario.
Coefficienti di redditività ed esempi rapidi per orientarsi
I coefficienti variano per settore e codice ATECO. Nella pratica, alcune macro-aree ricorrono con frequenza e possono essere usate come riferimento iniziale.
| Settore | Coefficiente | Esempi |
|---|---|---|
| Attività professionali | 78% | consulenze, servizi professionali, attività intellettuali |
| Costruzioni e attività immobiliari | 86% | cantieri, installazioni, attività edilizie e immobiliari |
| Commercio | 40% | ingrosso e dettaglio in molte casistiche |
| Altre attività | 67% | servizi e attività economiche non ricomprese nelle voci precedenti |
Fattura elettronica nel Forfettario e marca da bollo
Nel 2026 la fattura elettronica resta obbligatoria anche per i Forfettari, con la compilazione coerente con il regime fiscale adottato e con l’assenza di IVA in fattura. La marca da bollo, quando dovuta, viene assolta in modalità virtuale secondo le regole tecniche e fiscali applicabili.
Per la conservazione a norma e gli adempimenti legati alle e-fatture, è disponibile anche l’approfondimento su come conservare le fatture elettroniche.
| Elemento | Nel Forfettario | Come si procede |
|---|---|---|
| IVA in fattura | non viene addebitata | si indica la dicitura del regime forfettario e l’inquadramento corretto dell’operazione |
| Ritenuta d’acconto | non viene subita sui compensi | si riporta la dicitura prevista per attestare il regime |
| Marca da bollo | si applica oltre la soglia prevista | assolvimento virtuale nella e-fattura quando l’importo supera il limite previsto |
Operazioni con estero e prestazioni sanitarie nel 2026
Il contribuente forfettario che opera con clienti esteri deve tenere conto che in questi casi la gestione IVA segue le regole delle operazioni transfrontaliere, prestando quindi attenzione alla qualificazione dell’operazione e agli adempimenti collegati.
Un altro caso particolare è quello di alcune prestazioni come quelle sanitarie verso persone fisiche: nel 2026 il divieto di trasmissione tramite SdI verso i privati resta confermato, richiedendo dei dati al sistema TS nei casi previsti dalla legge.
Contributi INPS per Forfettari: Gestione Separata vs. Speciali
Il Forfettario riguarda la fiscalità e non la gestione previdenziale. In molti casi, i professionisti sono iscritti alla Gestione Separata INPS, con contributi calcolati in percentuale sul reddito, mentre artigiani e commercianti operano nelle omonime gestioni speciali, con logiche differenti. Per chi vi versa, una scelta frequente è valutare strumenti e agevolazioni contributive compatibili con il proprio profilo e con l’anno di iscrizione.
Passaggio da regime ordinario a forfettario e relativi adempimenti
Il passaggio tra regimi richiede attenzione per evitare errori su fatture a cavallo d’anno, acconti, gestione dell’IVA e rettifiche. Per una casistica operativa sul cambio di regime e sulle fatture “a cavallo” tra due anni, è disponibile l’approfondimento su passaggio al regime forfettario e fatture a cavallo d’anno.
Per scenari specifici di compatibilità (ad esempio reti tra professionisti), è disponibile anche l’approfondimento su forfettario e rete tra professionisti.
Niente rettifica IVA nel passaggio tra regimi
Dal periodo d’imposta 2025 è cambiata la disciplina della rettifica IVA in caso di passaggio tra regimi, che non produce più effetti sulla detrazione d’imposta. Pertanto, non è più possibile recuperare l’IVA sugli acquisti effettuati durante il periodo di permanenza nel Forfettario, né è dovuta la restituzione automatica in caso di ingresso nel regime agevolato.
La rettifica IVA resta operativa esclusivamente nei casi ordinari previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 19-bis2, ossia quando interviene un effettivo mutamento nella destinazione o nell’utilizzo dei beni e dei servizi:
- per beni non ammortizzabili e servizi, in base al primo utilizzo effettivo;
- per beni ammortizzabili, entro il periodo di tutela fiscale quinquennale (beni mobili) o decennale (beni immobili).
La nuova disciplina si applica dalla dichiarazione IVA relativa al 2025 (modello IVA 2026). In pratica, un contribuente che nel 2024 ha acquistato merci in regime forfettario e nel 2025 passa al regime ordinario non può più recuperare l’IVA sulle rimanenze di magazzino. L’imposta resta definitivamente indetraibile, perché l’acquisto è avvenuto in un periodo in cui non era ammessa la detrazione.