Un professionista può applicare la flat tax anche se aderisce a una rete contratto, perché questa forma di aggregazione non modifica la soggettività tributaria e non configura una società di fatto. È il principio chiave espresso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 24/2026.
Il chiarimento esclude che la partecipazione alla rete rientri tra le cause ostative che vietano ai contribuenti in regime forfettario di partecipare contemporaneamente a società o associazioni professionali. Quindi, il regime forfettario è compatibile con il contratto di rete fra professionisti.
Compatibilità tra flat tax e contratto di rete
Il caso analizzato riguardava un forfettario intenzionato a stipulare un contratto di rete con due colleghi per condividere spese e organizzazione, pur mantenendo la propria autonomia professionale. Il dubbio verteva sulla possibile violazione del comma 57, lettera d), della legge 190/2014. Norma che esclude dal forfettario chi partecipa contemporaneamente a:
- società di persone;
- associazioni professionali;
- imprese familiari;
- società a responsabilità limitata (SRL) controllate direttamente o indirettamente, se operano nello stesso settore.
Incompatibilità fra flat tax e reddito d’impresa
Il forfettario non è un regime applicabile dagli esercenti attività d’impresa o professioni che partecipano o controllano società o associazioni in partecipazione la cui attività è riconducibile a quella della partita IVA del contribuente.
Per esempio, un medico non può applicare il regime forfettario in relazione alla sua attività professionale se contemporaneamente possiede una partecipazione in un’impresa attiva nel settore sanitario.
La domanda posta nell’interpello era dunque se la rete tra professionisti potesse essere equiparata a una di queste forme associative, facendo decadere il vantaggio della tassa piatta al 15%.
Nessun frazionamento artificioso nella rete-contratto
L’Agenzia delle Entrate ha dato via libera all’operazione basandosi sulla ratio della norma antielusiva. Le cause ostative servono infatti a impedire artificiosi frazionamenti dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, finalizzati solo a rientrare sotto la soglia di fatturato (oggi a 85.000 euro) per pagare meno tasse.
Nel caso della rete-contratto (diversa dalla “rete-soggetto”), questo rischio non sussiste. Come ribadito anche dalla prassi precedente (circolare 20/2013), l’adesione a questa forma di aggregazione non modifica la soggettività tributaria dei partecipanti:
- la rete non diventa un soggetto fiscale autonomo;
- ogni professionista fattura ai propri clienti e scarica i propri costi;
- i costi e i ricavi comuni vengono ribaltati sui singoli partecipanti in base alle quote stabilite nel contratto.
Di conseguenza, non essendoci un unico soggetto giuridico che “copre” l’attività dei singoli, non si verifica quel frazionamento elusivo che la legge vuole colpire.
Rete-contratto compatibili con il regime forfettario
In sintesi, la risposta 24/2026 conferma che un contribuente può aderire a una rete pura tra professionisti (costituita come rete-contratto) e permanere nel regime forfettario.
L’Agenzia pone una sola condizione di salvaguardia: l’attività svolta tramite la rete non deve, nei fatti, mascherare una società di fatto. Se l’autonomia dei singoli è reale e la rete serve solo per l’accrescimento della capacità competitiva o la gestione comune di servizi, la convivenza con la flat tax è pienamente legittima.