Infortuni: responsabile il datore di lavoro

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 17 Ottobre 2008
Aggiornato 24 Settembre 2014 08:05

Incidenti sul lavoro a dipendenti d'azienda? La Cassazione conferma le responsabilità dell'amministratore dell'impresa, se avvenuti in assenza di tecnologie e misure di sicurezza adeguate

La sicurezza sui luoghi di lavoro continua ad essere un tema di estrema attualità, che conferma il lento consolidarsi di una “cultura della prevenzione” in azienda, anche e soprattutto dopo l’entrata in vigore del recente Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. A confermare la responsabilità del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti vittime di infortunio, è giunta in questi giorni una importante sentenza della Cassazione.Il caso specifico è quello di una s.p.a. e la sentenza è la numero 38819 del 14 ottobre 2008, emessa dalla quarta sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, che ha confermato la condanna all’amministratore dell’azienda per reato di lesioni personali colpose gravi. Se un dipendente si infortuna sul lavoro a causa di misure di sicurezza inadeguate in relazione alle mansioni da svolgere, allora non vi è ricorso che tenga.

I datori di lavoro devono adoperarsi per garantire un ambiente di lavoro sicuro e idoneo, sfruttando le più avanzate tecnologie possibili per garantire tutela e protezione. Ecco perchè in caso di incidente sul lavoro – nella chiara evidenza della mancata adozione di tali accorgimenti sul luogo dell’infortunio – i responsabili d’azienda rischiano la condanna penale.

Ammettere quindi una distrazione del lavoratore vittima di infortunio non è sufficiente a limitare le responsabilità dell’amministratore di azienda: se l’incidente avviene durante lo svolgimento delle consuete mansioni di lavoro allora rimane confermata l’inapplicabilità del valore “casuale” attribuibile all’azione che ha prodotto l’incidente. In sintesi, se la “scena dell’infortunio” è la medesima della consueta routine di lavoro allora si conferma la condotta colposa del datore di lavoro in relazione all’evento lesivo.