Per le imprese artigiane edili l’INPS ha chiarito quale tetto di dipendenti vale per chi lavora intorno ai cantieri. Gli elettricisti e idraulici artigiani che non installano in via prevalente impianti nella costruzione di edifici possono di nuovo applicare il limite di 18 dipendenti previsto per l’impresa artigiana che non lavora in serie: da luglio, infatti, molte di queste aziende erano state inquadrate nel settore delle costruzioni, che ha la soglia più bassa.
Imbianchini, posatori e intonacatori, invece, per l’Istituto di Previdenza sono imprese del comparto edile e rispondono quindi al relativo tetto. Per chi lo super, è in gioco la qualifica artigiana: oltre il limite l’impresa esce dall’artigianato e l’INPS la classifica nel settore Industria. Gli impiantisti che puntano alla soglia più ampia inviano online all’Istituto una dichiarazione di responsabilità sull’attività svolta.
In sintesi:
- il messaggio INPS n. 3145 del 5 ottobre 2026 conferma il codice di autorizzazione 5G, con limite di 10 dipendenti elevabile a 14 con apprendisti, per le imprese artigiane con codici statistici contributivi da 4.13.02 a 4.13.08;
- le imprese con CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 che non installano impianti in via prevalente nella costruzione di edifici rientrano nel limite di 18 dipendenti, elevabile a 22 con apprendisti, dell’art. 4, primo comma, lettera a), della legge 443/1985;
- la dichiarazione si trasmette dal 23 ottobre 2026 con lo Smart Task “Limiti impresa impiantistica artigiana” del Cassetto previdenziale e può decorrere dal 1° luglio 2026;
- per le nuove iscrizioni la dichiarazione è inserita nel questionario della procedura automatizzata e comporta l’attribuzione dei codici 4X e 5C.
- Codice 5G INPS: limite edile per imprese artigiane
- Imbianchini, piastrellisti e serramentisti: finiture come edilizia
- Impiantisti: limite 18 dipendenti fuori dai cantieri edili
- Impresa impiantistica artigiana: dichiarazione dal 23 ottobre
- Nuove iscrizioni INPS per imprese impiantistiche artigiane
- Quanti dipendenti contano: esempio di impresa termoidraulica
Codice 5G INPS: limite edile per imprese artigiane
Il codice 5G identifica sulla matricola INPS l’impresa artigiana di costruzioni edili, che per conservare la qualifica può occupare al massimo 10 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti, con tetto elevabile a 14 se le unità aggiuntive sono apprendisti. Il messaggio INPS n. 3145 del 5 ottobre 2026 lo attribuisce anche alle imprese artigiane classificate con i codici statistici contributivi (CSC) da 4.13.02 a 4.13.08, le sigle con cui l’INPS cataloga il settore di attività del datore di lavoro.
Il codice di autorizzazione (CA) è invece l’indicatore che, sulla matricola aziendale, segnala regole contributive e limiti particolari applicabili all’impresa. I tre codici richiamati dal messaggio hanno questo significato:
| Codice | Significato per l’impresa artigiana |
|---|---|
| CA 5G | impresa di costruzioni edili, con il limite dimensionale dell’art. 4, primo comma, lettera e), della legge 443/1985 |
| CA 5C | impresa che non lavora in serie, con il limite dimensionale dell’art. 4, primo comma, lettera a), della legge 443/1985 |
| CA 4X | dal 1° luglio 2026, impresa di installazione impianti che non esercita in via prevalente l’attività nelle costruzioni edili; consente l’attribuzione del CA 5C (messaggio INPS n. 3145 del 5 ottobre 2026) |
Secondo le associazioni di categoria, dal 1° luglio 2026 molte imprese impiantistiche artigiane erano passate dal codice 5C al 5G. Confartigianato Marca Trevigiana ha denunciato una ricodifica retroattiva, senza preavviso, per elettricisti, antennisti e termoidraulici, mentre il Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, con una nota del 29 settembre, aveva annunciato il chiarimento dell’INPS dopo le richieste dei professionisti.
Imbianchini, piastrellisti e serramentisti: finiture come edilizia
Per l’INPS le imprese artigiane che non costruiscono edifici ma ne curano il completamento o la rifinitura appartengono al settore delle costruzioni e ricevono il codice 5G, con il limite edile. Il messaggio 3145/2026 richiama su questo punto il paragrafo 2 della circolare INPS n. 264 del 24 dicembre 1997, che riconduce all’edilizia le attività affini e di finitura: si tratta di lavori come intonacatura, tinteggiatura, posa di infissi e serramenti, piastrellatura di pavimenti e pareti. Per queste imprese il messaggio non prevede la dichiarazione riservata agli impiantisti.
Sul fronte dell’albo delle imprese artigiane l’orientamento non è uniforme. La Commissione regionale per l’artigianato dell’Emilia-Romagna, con un parere del 15 dicembre 2014 che conferma quelli del 2007 e del 2012, ha stabilito che le imprese che svolgono in via principale posa di serramenti, intonacatura, tinteggiatura, piastrellatura e altre finiture, senza realizzare l’opera edile, si classificano tra le imprese che non lavorano in serie, con il limite della lettera a). Per un’impresa di finiture con un organico tra 11 e 18 addetti il doppio orientamento può portare a un inquadramento previdenziale diverso da quello risultante dall’albo, da verificare con la Camera di commercio e con la sede INPS.
La riforma della legge quadro sull’artigianato prevista dalla legge annuale PMI è la sede indicata da Confartigianato, CNA e Casartigiani per innalzare i limiti dimensionali, che oggi contano nella stessa soglia soci e dipendenti.
Impiantisti: limite 18 dipendenti fuori dai cantieri edili
Le imprese con CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08, che corrispondono all’installazione di impianti elettrici, idraulici e agli altri lavori di installazione, rientrano nel limite dell’art. 4, primo comma, lettera a), della legge 443/1985 se non installano impianti in via prevalente nella costruzione di edifici. Il limite è di 18 dipendenti, compresi al massimo 9 apprendisti, elevabile a 22 se le unità aggiuntive sono apprendisti.
L’INPS fonda l’eccezione sulla risposta a interpello n. 4 del 17 ottobre 2025, con cui il Ministero del Lavoro ha stabilito che l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile riguarda le imprese che svolgono in prevalenza attività edile. Chi lavora in prevalenza in altri settori è tenuto soltanto a chiedere il DURC di congruità, l’attestazione della Cassa Edile sulla manodopera impiegata, per i lavori edili eseguiti in cantiere. Per l’Istituto ne consegue che le imprese non obbligate alla Cassa Edile non sono soggette al tetto previsto per le imprese artigiane di costruzioni edili.
Il messaggio non fissa una soglia numerica di prevalenza. In base all’interpello, l’iscrizione alla Cassa Edile dipende dall’attività svolta di fatto, dal settore in cui l’impresa opera e dal contratto collettivo applicato: sono gli elementi che l’impresa deve poter documentare, a partire dalla quota di commesse eseguite in cantieri di costruzione o ristrutturazione di edifici rispetto a manutenzioni, assistenza e impianti al servizio di attività produttive.
Impresa impiantistica artigiana: dichiarazione dal 23 ottobre
Le imprese impiantistiche che hanno già una matricola con codice 5G possono trasmettere dal 23 ottobre 2026 la dichiarazione di responsabilità sulle caratteristiche dell’attività, con effetto dal 1° luglio 2026 o dalla data successiva da cui decorrono gli effetti. La decorrenza dal 1° luglio copre il periodo in cui l’impresa è stata inquadrata come edile. La procedura nel Cassetto previdenziale prevede questi passaggi:
- accesso al Cassetto Previdenziale del Contribuente e apertura della sezione “Contatti”;
- scelta dello Smart Task “Limiti impresa impiantistica artigiana”;
- indicazione della data di decorrenza della variazione, 01/07/2026 oppure la data successiva da cui decorrono gli effetti della dichiarazione;
- invio della dichiarazione, dopo il quale l’INPS attribuisce alla matricola il codice 4X e quindi il codice 5C, con l’applicazione del limite della lettera a).
Il modello allegato al messaggio è firmato dal titolare o dal legale rappresentante, che dichiara che l’installazione di impianti riferita alla matricola non avviene in via prevalente nella costruzione di edifici e chiede il codice 5C da una data indicata. La firma comporta le conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, per cui il contenuto deve corrispondere all’attività che l’impresa è in grado di documentare.
Nuove iscrizioni INPS per imprese impiantistiche artigiane
Per chi apre ora la posizione, il questionario dell’iscrizione automatizzata relativo alle attività dei CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 contiene già la dichiarazione di responsabilità: sottoscriverla comporta l’attribuzione diretta dei codici 4X e 5C. Se l’impresa rifiuta l’inquadramento automatizzato o l’iscrizione è curata dalla sede INPS, i due codici si ottengono con il provvedimento di iscrizione solo presentando la dichiarazione prevista dall’Allegato n. 1 al messaggio.
In mancanza della dichiarazione, la sede completa l’iscrizione con il codice 5G. L’impresa può chiedere in seguito la modifica con lo stesso Smart Task, indicando come decorrenza la data di inizio attività o una data successiva.
Quanti dipendenti contano: esempio di impresa termoidraulica
Lo stesso organico può rispettare il limite ordinario e superare quello edile. Il caso di una snc termoidraulica con due soci che lavorano nell’impresa, un familiare coadiuvante e 12 dipendenti, di cui 2 apprendisti e un operaio con disabilità, mostra l’effetto del cambio di codice applicando le regole di computo dell’art. 4, secondo comma, della legge 443/1985:
| Addetti | Unità computate |
|---|---|
| Soci che lavorano in prevalenza nell’impresa (due, se ne esclude uno) | 1 |
| Familiare coadiuvante che lavora in prevalenza nell’impresa | 1 |
| Dipendenti non apprendisti | 9 |
| Apprendisti | 2 |
| Operaio con disabilità (escluso dal computo) | 0 |
| Totale | 13, di cui 11 non apprendisti |
Con il limite edile la snc supera la soglia: le unità non apprendiste sono 11 e oltre la decima l’organico può crescere solo con apprendisti. Con il limite ordinario le 13 unità sono sotto i 18 ammessi e gli apprendisti sotto il tetto di 9. L’art. 5 della legge 443/1985 consente di superare i limiti fino al 20% per non più di tre mesi nell’anno senza perdere l’iscrizione all’albo, una tolleranza che copre i picchi di lavoro di breve durata.
Se l’impresa ha più matricole INPS per attività diverse, l’inquadramento artigiano spetta solo alla matricola dell’attività svolta personalmente dal titolare o dalla maggioranza dei soci, e nel calcolo entrano solo i dipendenti di quella matricola; le altre vanno nel settore Industria o Terziario, con riclassificazione da parte della sede INPS dalla data del provvedimento.
Superare il tetto oltre la tolleranza comporta la perdita della natura artigiana e la classificazione nel settore Industria; con l’uscita dall’albo l’impresa perde anche il diritto al richiamo all’artigianato nel marchio e nell’insegna, che la legge annuale PMI riserva alle imprese iscritte.