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Imballaggi monouso vietati dal 2030, l’esito delle richieste italiane

di Barbara Weisz

Pubblicato 9 Maggio 2023
Aggiornato 26 Luglio 2026 00:47

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Confezioni per ortofrutta sotto 1,5 chili, monoporzioni della ristorazione e sacchetti ultraleggeri fuori mercato dal 2030, con obiettivi di riutilizzo sulle bevande

Le confezioni monouso per frutta e verdura sotto 1,5 chili spariranno dagli scaffali europei il 1° gennaio 2030, insieme alle monoporzioni di condimenti nella ristorazione e ai sacchetti di plastica ultraleggeri. Il divieto è scritto nell’allegato V del regolamento europeo sugli imballaggi, che si applica dal 12 agosto 2026 e che chiude una partita aperta nel 2022, quando Coldiretti, Confindustria e Confcommercio avevano chiesto di riscrivere la proposta della Commissione.

I formati di imballaggio vietati dal 2030

Il regolamento (UE) 2025/40 vieta l’immissione sul mercato di alcuni formati a partire dal 1° gennaio 2030, con un elenco contenuto nell’allegato V. Gli Stati membri possono mantenere fino a quella data le restrizioni nazionali già adottate su formati e usi che rientrano nello stesso elenco.

Confezioni monouso per ortofrutta

Il divieto colpisce gli imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi di peso inferiore a 1,5 chilogrammi. Sono i formati della cosiddetta quarta gamma, dalle insalate in busta alle vaschette di frutta lavata e tagliata, oltre a reticelle e cestini. Coldiretti aveva segnalato che il consumo di frutta e verdura era già in calo, con una flessione dell’8% per la frutta e del 10% per gli ortaggi, e che un disincentivo ulteriore avrebbe pesato sulla filiera della quarta gamma. L’obiezione non ha modificato l’elenco dell’allegato V.

Il divieto riguarda i formati con contenuto di plastica superiore al 5% del peso dell’unità di imballaggio: sotto quella soglia l’imballaggio è considerato monomateriale e non ricade nella restrizione. La precisazione arriva dal documento di orientamento pubblicato dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 giugno 2026.

Imbottigliamento e obiettivi di riutilizzo

Sul fronte delle bevande il testo definitivo ha un impianto diverso da quello circolato nel 2023. L’articolo 29, paragrafo 6, stabilisce che dal 1° gennaio 2030 il distributore finale che mette a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi per la vendita garantisca almeno il 10% dei prodotti in imballaggi riutilizzabili all’interno di un sistema di riutilizzo.

Le esenzioni previste dal paragrafo 7 riguardano le bevande altamente deperibili, il latte e i prodotti lattiero-caseari e i prodotti vegetali sostitutivi del latte. Il paragrafo 10 esenta i distributori finali con superficie di vendita non superiore a 100 metri quadrati. L’individuazione puntuale dei tipi di bevande soggetti all’obbligo è rinviata a orientamenti che la Commissione deve pubblicare entro il 12 febbraio 2027, quindi il quadro per il comparto vitivinicolo non è ancora definito nei dettagli.

Restrizioni analoghe valgono per gli imballaggi da trasporto, dove il regolamento fissa un obiettivo generale di riutilizzo del 40% per determinati formati, con possibilità di compensazione tra formati con tassi differenti.

Le critiche delle imprese italiane alla proposta

Quando la Commissione presentò la proposta, le associazioni datoriali italiane si mossero compatte. Coldiretti indicò i due settori del made in Italy più esposti, il vino e l’ortofrutta, con vendite estere che nel 2022 avevano sfiorato gli 8 miliardi di euro per il primo e i 5,7 miliardi per la seconda, ai quali si aggiungevano 4,8 miliardi di ortofrutta trasformata, la più sensibile ai cambiamenti di packaging.

Per Confindustria, il vicepresidente Emanuele Orsini sostenne che la bozza «stravolge i principi fin qui adottati» nella gestione degli imballaggi, chiedendo proporzionalità e gradualità nelle regole per consentire alle aziende di sostenerne i costi. Confcommercio, in audizione al Senato, portò l’argomento del modello nazionale già in funzione, che aveva raggiunto con anni di anticipo gli obiettivi europei di riciclo, e mise in dubbio che deposito cauzionale e riutilizzo obbligatorio fossero più efficaci di quel modello.

Quali richieste sono state accolte nel testo definitivo

Il confronto tra le richieste del 2023 e il regolamento approvato il 19 dicembre 2024 ha esiti diversi a seconda del capitolo.

Richiesta della filiera italiana Esito nel testo definitivo
Eliminare il divieto sulle confezioni monouso di ortofrutta sotto 1,5 chili respinta, il divieto è confermato nell’allegato V dal 1° gennaio 2030
Ricalibrare gli obblighi di riutilizzo sulle bevande accolta in parte, obiettivo unico del 10% dal 2030 con esenzioni per deperibili, latte e sostituti vegetali
Riconoscere i risultati del modello italiano di riciclo non accolta come deroga, il regolamento arriva comunque con obblighi di riciclabilità e contenuto riciclato uniformi
Proporzionalità e gradualità nelle scadenze accolta nei tempi, il calendario di applicazione si estende dal 2026 al 2040

La gradualità è l’unico terreno su cui la posizione italiana ha inciso in modo visibile. Gli obblighi che pesano sulla progettazione delle confezioni sono scaglionati nel tempo: dal 1° gennaio 2030 arrivano le percentuali minime di contenuto riciclato negli imballaggi in plastica, fissate al 30% per gli imballaggi sensibili al contatto in PET e per le bottiglie monouso per bevande, al 10% per gli imballaggi sensibili al contatto in plastiche diverse dal PET e al 35% per gli altri imballaggi in plastica.

I target UE sul riciclo e la posizione italiana

Il quadro degli obiettivi europei di riciclo dei rifiuti di imballaggio, così come si presentava al momento del dibattito sulla proposta, prevedeva il 65% entro il 2025 e il 70% entro il 2030, con soglie diversificate per materiale.

Tabella degli obiettivi europei di riciclo dei rifiuti di imballaggio al 2025 e al 2030 per materiale

L’Italia aveva già superato in anticipo gli obiettivi fissati per il 2025 su tutti i materiali di imballaggio, attestandosi vicino o sopra le soglie previste per il 2030 su quasi tutti. I dati, forniti da Confcommercio nel 2023, indicavano un tasso di riciclo degli imballaggi superiore al 70%.

Tabella dei tassi di riciclo degli imballaggi in Italia per materiale a confronto con gli obiettivi europei

L’argomento delle associazioni si reggeva anche sul confronto ambientale tra monouso e riutilizzabile, con stime di consumo idrico e di emissioni sfavorevoli al riutilizzo in alcune applicazioni alimentari, e sulla funzione di protezione dell’alimento svolta dal packaging. Il regolamento ha scelto una strada diversa, affidando la valutazione comparativa fra i due modelli a una relazione che la Commissione presenterà entro il 1° gennaio 2034, nella quale riesaminerà l’attuazione degli obiettivi del 2030 anche in una prospettiva di analisi del ciclo di vita.